CASS
Sentenza 3 giugno 2026
Sentenza 3 giugno 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 03/06/2026, n. 20461 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 20461 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: UT SM nato il [...] in [...] avverso la sentenza in data 13/05/2025 della CORTE DI APPELLO DI FIRENZE visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SARACO;
letta la requisitoria del Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale PAOLO A.M. FIORE, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Cosmin Butu, per mezzo di procuratore speciale, impugna la sentenza in data 13/05/2025 della Corte di appello di Firenze che, in riforma della sentenza in data 04/10/2019 del Tribunale di Lucca, ha dichiarato non doversi procedere in ordine al reato contestato al capo 2) perché estinto per prescrizione e ha rideterminato la pena per il residuo reato di usura aggravata contestato al capo 1. Deduce:
1.1. Violazione dell’art. 606, lett. c) cod. proc. pen.. Il ricorrente espone che il difensore, colto nella notte da colica renale, aveva inviato alla Cancelleria della Corte una istanza di rinvio (prodotta con l'attestazione di invio); si duole, dunque, della mancata considerazione di tale istanza, con la conseguente violazione del combinato disposto degli artt. 598, 484, comma 2-bis, 420-ter, 178, lett. c), cod. proc. pen., realizzandosi così una nullità assoluta. Penale Sent. Sez. 2 Num. 20461 Anno 2026 Presidente: BELTRANI SERGIO Relatore: SARACO ANTONIO Data Udienza: 08/05/2026 1.2. violazione dell'art. 606, lett. c), cod. proc. pen.. Il ricorrente assume che la Corte territoriale non ha adeguatamente motivato in ordine alla ritenuta non applicabilità dell'art. 530, comma 2, cod. proc. pen., in presenza di prove almeno contraddittorie e di una ricostruzione alternativa comunque fornita dall'imputato, si imponeva il proscioglimento.
1.3. Violazione dell'art. 606, lett. b), cod. proc. pen.. Secondo il ricorrente, la Corte territoriale, nel rideterminare la pena stante la intervenuta prescrizione del reato più grave (tentata estorsione) ha rideterminato la pena stessa in misura superiore al minimo edittale, che era stato invece concesso dal tribunale, senza motivare sul punto se non con formula di stile. Il ricorrente aggiunge che la Corte di appello non ha concesso le circostanze attenuanti generiche senza adeguata motivazione, anche qui limitandosi a formule di stile, laddove la concessione delle attenuanti e del minimo di pena si giustificava se non altro nella considerazione che comunque la parte offesa si appropriava dell'auto da lui venduta al Butu, che denunciava detta appropriazione. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il primo motivo d’impugnazione -con il quale si denuncia la nullità della sentenza per la mancata considerazione dell’istanza di rinvio per legittimo impedimento inviata a mezzo PEC- è manifestamente infondato. A tale proposito, va preliminarmente rilevato che l’istanza risulta inoltrata all’indirizzo PEC dell’ufficio Protocollo e non all’indirizzo PEC destinato al deposito degli atti penali. La circostanza dell’indirizzo PEC cui è stata inoltrata l’istanza è decisiva, per come si va a illustrare. Si pone, infatti, la questione della validità processuale del deposito di un'istanza indirizzata alla Corte di appello presso cui pende un procedimento penale, effettuato mediante invio a mezzo posta elettronica certificata a un indirizzo riferibile all'ufficio protocollo generale dell'ufficio giudiziario destinatario, anziché all'indirizzo specificamente individuato dal Direttore generale per i sistemi informativi automatizzati del Ministero della Giustizia (d'ora in avanti: DGSIA) per il deposito degli atti penali. Occorre, dunque stabilire se tale modalità di trasmissione integri un deposito valido e tempestivo ovvero se l'istanza debba considerarsi come mai presentata, con le conseguenze processuali che ne derivano.
2. Per sciogliere la questione occorre considerare il quadro normativo e l'evoluzione della disciplina del deposito telematico nel processo penale.
2.1. La trasformazione in modalità telematiche del sistema del deposito degli atti nel processo penale è stata avviata a partire dal periodo emergenziale connesso alla pandemia da Covid-19. L'art. 24 del decreto–legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 (cd. decreto Ristori), introdusse per la prima volta, in via generale e transitoria, la facoltà di depositare atti processuali penali 2 mediante invio dall'indirizzo di posta elettronica certificata del difensore a quello dell'ufficio giudiziario destinatario. Il medesimo art. 24, comma 4, rimise all'apposito provvedimento del Direttore generale per i sistemi informativi automatizzati, da pubblicarsi nel portale dei servizi telematici del Ministero della giustizia, tanto l'individuazione degli indirizzi PEC degli uffici giudiziari destinatari quanto la definizione delle specifiche tecniche relative ai formati degli atti e alle ulteriori modalità di invio. Si trattava di una disciplina derogatoria rispetto al regime ordinario di deposito in cancelleria, giustificata dall'emergenza sanitaria e successivamente prorogata nel tempo, che tuttavia già delineava con chiarezza il presupposto indefettibile della validità del deposito telematico: la corrispondenza dell'indirizzo destinatario con quello riportato nell'apposito elenco DGSIA.
2.2. In attuazione di tale previsione, il Direttore Generale dei Sistemi Informativi Automatizzati adottò in data 9 novembre 2020 il provvedimento recante «Individuazione degli indirizzi PEC degli uffici giudiziari destinatari dei depositi di cui all'art. 24, comma 4, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, e le specifiche tecniche relative ai formati degli atti e le ulteriori modalità di invio». L'allegato 1 a tale provvedimento — pubblicato e consultabile sul portale pst.giustizia.it del Ministero della giustizia — contiene l'elenco analitico, articolato per tipologia di ufficio e per sede, degli indirizzi di posta elettronica certificata abilitati alla ricezione di atti penali con valore legale. La struttura uniforme di tutti gli indirizzi ivi censiti è immediatamente identificativa d e l l a l o r o f u n z i o n e : e s s i s e g u o n o i n v a r i a b i l m e n t e l a s i n t a s s i depositoattipenali[numero].tipologiaufficio.sede@giustiziacert.it, con il prefisso depositoattipenali che ne esprime la destinazione funzionale esclusiva al deposito di atti penali e con il dominio @giustiziacert.it, proprio della posta elettronica certificata istituzionale dedicata al deposito processuale. Per le corti d'appello, a titolo esemplificativo, l'elenco individua caselle della forma depositoattipenali.ca.[sede]@giustiziacert.it, depositoattipenali2.ca.[sede]@giustiziacert.it e così via, in numero variabile a seconda della dimensione dell'ufficio. Vale la pena sin da ora rimarcare come tale elenco non comprenda alcun indirizzo di protocollo generale, di segreteria di sezione o di posta elettronica ordinaria: nessuna casella con dominio @giustizia.it — che è il dominio della posta elettronica non certificata degli uffici giudiziari, destinata alle comunicazioni di natura amministrativa e organizzativa interna — è censita tra quelle abilitate al deposito con valore legale. Vale ulteriormente precisato che la distinzione non è meramente tecnica ma esprime una precisa scelta ordinamentale: gli indirizzi @giustiziacert.it iscritti nell'elenco sono interfacce del sistema informatico di gestione dei registri penali, strutturate per ricevere atti processuali, registrarli e attribuire loro data certa;
gli indirizzi di protocollo generale o analoghi indirizzi amministrativi sono destinati alla corrispondenza istituzionale dell'ufficio e sono privi di qualsiasi raccordo con il sistema di gestione del fascicolo processuale. 3 Deve ancora sottolinearsi che il provvedimento del 9 novembre 2020, periodicamente aggiornato con integrazioni pubblicate sul medesimo portale, costituisce dunque lo strumento attraverso cui l'ordinamento garantisce certezza e verificabilità nella individuazione del destinatario legittimo del deposito, siccome individuato dal legislatore, in quanto, adottato in attuazione dell'art. 24, comma 4, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 (cd. decreto Ristori).
2.3. La riforma organica del processo penale attuata con il decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150 ha elevato il deposito telematico a modalità strutturale e tendenzialmente esclusiva del processo penale, tanto da prevederlo nel corpo del codice di procedura penale. L'art. 111-bis cod. proc. pen., introdotto dall'art. 2 del medesimo decreto legislativo, infatti, ha stabilito il principio generale per cui il deposito di atti, documenti, richieste e memorie ha luogo con modalità esclusivamente telematiche, salva la disciplina transitoria dettata in sede attuativa e i casi di malfunzionamento certificato ai sensi del successivo art. 175-bis cod. proc. pen.. L'art. 87-bis del medesimo decreto legislativo n. 150/2022 ha poi regolato specificamente il deposito a mezzo posta elettronica certificata nella fase transitoria, confermando che tale modalità presuppone l'inoltro «agli indirizzi di posta elettronica certificata degli uffici giudiziari destinatari, indicati in apposito provvedimento del Direttore generale per i sistemi informativi automatizzati, pubblicato nel portale dei servizi telematici del Ministero della giustizia» (comma 1), nonché dall'indirizzo di posta elettronica certificata del difensore «a quello dell'ufficio che ha emesso il provvedimento impugnato, individuato ai sensi del comma 1» (comma 4). La medesima norma, al comma 7, lettera c), e al comma 8, sanziona con l'inammissibilità — rilevabile d'ufficio con ordinanza, dalla quale consegue la disposizione dell'esecuzione del provvedimento impugnato — l'atto trasmesso «a un indirizzo di posta elettronica certificata non riferibile, secondo quanto indicato dal provvedimento del Direttore generale per i sistemi informativi automatizzati di cui al comma 1, all'ufficio che ha emesso il provvedimento impugnato».
2.4. La disciplina attuativa è stata dettata dal decreto del Ministero della giustizia 29 dicembre 2023, n. 217, come successivamente modificato dal decreto 27 dicembre 2024, n. 206. Il combinato disposto di tali provvedimenti ha articolato un sistema a scansioni temporali, modulato per tipologia di ufficio giudiziario e per categoria di atti. Per quanto qui rileva, le corti di appello non rientrano fra gli uffici per i quali il deposito esclusivamente telematico tramite portale è già obbligatorio: ai sensi dell'art. 3, comma 5, del decreto ministeriale 29 dicembre 2023, n. 217 come modificato, tale obbligo decorre per le corti di appello dal 1° gennaio 2027. Sino a tale data, il comma 6 del medesimo articolo consente ai soggetti abilitati esterni il deposito con modalità non telematiche, categoria nella quale rientra, ai sensi del comma 9, anche il deposito a mezzo posta elettronica certificata: «rimane consentito ai difensori il deposito mediante posta 4 elettronica certificata come disciplinato dall'articolo 87-bis del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150 per tutti i casi in cui il deposito può avere luogo anche con modalità non telematiche». Il rinvio espresso all'art. 87-bis conserva così integra, anche nel regime transitorio vigente per le corti d'appello, l'intera catena normativa che rimette al provvedimento DGSIA del 9 novembre 2020 l'individuazione degli indirizzi legittimi: il decreto ministeriale n. 217/2023 non ha introdotto un autonomo elenco di indirizzi né ha modificato quello preesistente, limitandosi a disciplinare i termini e le scansioni temporali del deposito. 3. Va osservato che nell'applicazione concreta di tale normativa si era manifestato un contrasto giurisprudenziale in ordine alle conseguenze dell'invio di un atto d’impugnazione a un indirizzo PEC riferibile all'ufficio giudiziario competente ma non incluso nell'elenco DGSIA. Un orientamento aveva valorizzato il principio del raggiungimento dello scopo, ritenendo irrilevante l'errore di casella ove l'atto fosse comunque pervenuto nei termini alla cancelleria competente. Un diverso e più rigoroso orientamento aveva invece ritenuto integrata la causa di inammissibilità ogniqualvolta l'indirizzo destinatario non corrispondesse a quello censito dal provvedimento DGSIA, indipendentemente dall'esito materiale della trasmissione. Tale stato di contrasto ha determinato la rimessione della questione alle Sezioni Unite, alle quali era stato devoluto il seguente quesito: se, nel sistema dell'art. 87-bis, comma 7, d.lgs. n. 150/2022, sia ammissibile l'impugnazione trasmessa a un indirizzo PEC non compreso nell'elenco previsto dal decreto del Direttore DGSIA del 9 novembre 2020, ma comunque riferibile all'ufficio giudiziario competente a riceverla, quando essa sia stata ricevuta e presa in carico dalla cancelleria del giudice competente entro il termine previsto per il deposito.
3.1. Le Sezioni Unite, con la sentenza n. 6565 in data 11 dicembre 2025 (dep. 2026, Messina, Rv. 289326 – 01), hanno risolto il contrasto enunciando il seguente principio di diritto: «Nel regime transitorio del processo penale telematico disciplinato dall'art. 87-bis d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, l'impugnazione trasmessa a un indirizzo di posta elettronica certificata non compreso nell'elenco previsto dal decreto del Direttore generale per i sistemi informativi automatizzati del 9 novembre 2020, quand'anche riferibile all'ufficio giudiziario competente a riceverla, è inammissibile, salvo che la stessa sia stata inoltrata, nei termini di legge, con la medesima modalità di posta elettronica, dalla casella di ricezione dell'indirizzo non compreso nell'elenco suddetto alla casella dell'indirizzo compreso. (In motivazione, la Corte ha evidenziato che la precisata disciplina, desumibile dall'art. 87-bis d.lgs. cit. sulla base del criterio dell'interpretazione letterale della legge, non contrasta con l'art. 6 CEDU come interpretato dalla Corte EDU sotto l'aspetto del diritto di accesso alla giustizia, in quanto stabilisce una "restrizione" alla facoltà di impugnazione che è prevedibile "ex ante" per l'interessato, non impone oneri eccessivi e non è inficiata da eccessivo formalismo)». 5 3.2. Il fondamento sistematico della regola risiede nella natura della disciplina del deposito telematico, che non tollera equipollenti non previsti dalla legge. Il legislatore, mediante il meccanismo del rinvio al provvedimento DGSIA, ha inteso assicurare certezza nella identificazione del destinatario legittimo del deposito, evitando che la molteplicità degli indirizzi PEC di uno stesso ufficio — ciascuno funzionalmente dedicato a strutture organizzative interne o a tipologie di atti differenti — possa dar luogo a dispersione degli atti e incertezza sulla decorrenza dei termini processuali. La scelta di affidarsi all'elenco pubblicato sul portale dei servizi telematici risponde dunque a una logica di garanzia, che tutela sia l'ufficio ricevente — assicurando la corretta imputazione degli atti al registro informatico competente — sia la stessa parte depositante, che dispone di un punto di riferimento certo, univoco e verificabile in ogni momento. 4. Alla luce dei principi enunciati, deve esaminarsi ora la questione concernente l'istanza trasmessa dalla difesa all'indirizzo PEC dell'ufficio protocollo generale della corte di appello, anziché a uno degli indirizzi specificamente indicati dal provvedimento DGSIA del 9 novembre 2020 per il deposito degli atti penali presso il medesimo ufficio.
4.1. Va premesso che l'indirizzo PEC dell'ufficio protocollo generale non figura nell'allegato 1 al provvedimento DGSIA del 9 novembre 2020 quale casella abilitata al deposito degli atti penali. Tanto perché l'ufficio protocollo di un ufficio giudiziario è la struttura preposta alla ricezione, registrazione e smistamento della corrispondenza di natura amministrativa e organizzativa dell'ufficio — circolari, comunicazioni istituzionali, atti di natura non processuale — e il suo indirizzo PEC è strutturato e gestito in funzione di tali compiti. Per tale ragione, esso è privo di qualsiasi raccordo con i sistemi informatici di gestione del fascicolo processuale penale — segnatamente con il sistema TIAP (Trattamento Informatico Atti Penali) — e non è in grado di registrare l'atto ricevuto nel fascicolo né di attribuirgli data certa con gli effetti processuali che ne conseguono. L'indirizzo dedicato al deposito degli atti penali, per converso, è una casella della tipologia depositoattipenali[numero].ca.[sede]@giustiziacert.it che, per come è configurata nel sistema informatico del Ministero della giustizia, per come visto, costituisce un'interfaccia diretta con il registro del procedimento: la ricezione dell'atto determina automaticamente l'apertura di una pratica nel sistema gestionale, l'attribuzione di un numero cronologico e la conservazione dell'atto nel fascicolo informatico con data certa opponibile a tutti. Le due tipologie di indirizzo non sono dunque alternative fungibili che differiscono solo per il contenuto degli atti ricevuti: esse operano su piani radicalmente diversi, l'una sul piano amministrativo e organizzativo dell'ufficio, l'altra sul piano processuale con effetti costitutivi sulla validità e sulla tempestività del deposito degli atti.
4.2. Va precisato che l’ipotesi di cui all’odierno esame non è neanche riconducibile a quella sottoposta all’esame delle sezioni unite e non è -conseguentemente- assimilabile alla 6 fattispecie — già di per sé produttiva di inammissibilità secondo il principio enunciato dalle Sezioni Unite — dell'atto trasmesso a un indirizzo non compreso nell'elenco DGSIA ma comunque riferibile all'ufficio giudiziario competente a riceverlo. Nel caso concreto esaminato dalle Sezioni unite, infatti, l’atto d’impugnazione era stato trasmesso all’indirizzo P E C r i e s a m e . t r i b u n a l e . p a l e r m o @ g i u s t i z i a c e r t . i t , d i v e r s o d a q u e l l o depositoattipenali3.tribunale.palermo@giustiziacert.it individuato nel decreto adottato il 9 novembre 2020 dal direttore della Direzione generale sistemi informativi automatizzati. In quel caso, quindi, entrambi gli indirizzi di posta elettronica si riferivano all’ufficio giudiziario competente per la trattazione dell’istanza del riesame. L'ipotesi oggi in esame, invece, si colloca su un piano radicalmente e qualitativamente diverso, in quanto l'indirizzo PEC dell'ufficio protocollo generale non è in alcuna maniera riconducibile al procedimento penale ancorché pendente presso la Corte di appello di Firenze, per le ragioni esposte al superiore paragrafo 4.2: esso opera su un piano intrinsecamente amministrativo, è destinato alla corrispondenza istituzionale dell'ufficio, è privo di raccordo con i sistemi di gestione del fascicolo penale e non è in grado di produrre alcuno degli effetti giuridici propri del deposito processuale. Effetti giuridici che non possono essere correlati alla mera evenienza della ricezione dell’atto in un luogo qualsiasi -sia pure telematico- della Corte di appello di Firenze, atteso che la riferibilità all'ufficio giudiziario, come emerge dalla pronuncia delle Sezioni Unite, non è un criterio topografico o amministrativo bensì funzionale, correlato agli indirizzi censiti nell'elenco DGSIA, strutturalmente e legislativamente vocati alla ricezione di atti processuali penali. Alla luce di ciò, l'indirizzo del protocollo generale è funzionalmente estraneo al deposito processuale, con la conseguenza che l'istanza trasmessa al suo indirizzo non è qualificabile come atto depositato e deve considerarsi processualmente inesistente, in quanto indirizzato a una struttura priva di qualsiasi competenza e capacità di ricevere atti processuali con valore legale.
4.3. Va ulteriormente precisato che, attraverso accertamenti di Cancelleria disposti da questo Ufficio, risulta che la casella dell'ufficio protocollo non ha proceduto al re-inoltro dell'istanza all'indirizzo DGSIA dedicato al deposito degli atti penali, così non essendovi spazio per alcuna forma di sanatoria, né per iniziativa della parte, né per valutazione discrezionale del giudice. Alla luce di quanto esposto, nel solco di quanto chiarito dalle Sezioni Unite, può essere affermato il seguente principio di diritto: «nel regime transitorio del processo penale telematico disciplinato dall'art. 87-bis d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 – applicabile alle corti d'appello fino al 1° gennaio 2027 ai sensi dell'art. 3, commi 5 e 6, d.m. 29 dicembre 2023, n. 217, come modificato dal d.m. 27 dicembre 2024, n. 206 –, l'atto processuale trasmesso a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo dell'ufficio protocollo generale dell'ufficio giudiziario, anziché a uno degli indirizzi iscritti nell'elenco allegato al provvedimento DGSIA 7 del 9 novembre 2020, deve considerarsi processualmente inesistente in quanto tale indirizzo è funzionalmente estraneo al deposito processuale, privo di raccordo con i sistemi informatici di gestione del fascicolo penale e strutturalmente inidoneo a produrre gli effetti costitutivi propri del deposito». 5. da quanto esposto consegue che l'istanza in questione deve essere considerata come mai validamente depositata. La trasmissione a un indirizzo PEC non compreso nell'elenco DGSIA e funzionalmente estraneo al deposito processuale è giuridicamente inesistente sul piano processuale, con la conseguenza che la sua mancata considerazione a opera dei giudici della sentenza impugnata non configura alcuna nullità. L’assunto difensivo che, al contrario, fonda l’eccezione di nullità sulla validità di un tale deposito, risulta, dunque, manifestamente infondato, in quanto nel senso contrario della soluzione adottata dalle Sezioni Unite. Da ciò l’inammissibilità del primo motivo. 6. A eguale conclusione d’inammissibilità si perviene in relazione ai restanti motivi d’impugnazione, che si rivolgono all’affermazione di responsabilità e alla misura della pena, che si assume determinata in violazione del divieto di reformatio in peius.
6.1. Il motivo relativo alla responsabilità, che di seguito si riporta integralmente, è privo di specificità, in quanto si risolve in una generica denuncia di erroneità, senza che siano esposte reali censure alla sentenza impugnata, tanto meno riconducibili ai vizi sindacabili in sede di legittimità. «La Corte territoriale -scrive il ricorrente- non ha adeguatamente motivato in ordine alla ritenuta non applicabilità dell’art. 530 cpv. cpp: in presenza di prove almeno contraddittorie e di una ricostruzione alternativa comunque fornita dall’imputato, si imponeva il proscioglimento». Va, dunque, rilevato come il motivo si presenti come un’asserzione apodittica e indeterminata e, in quanto tale, privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen., perché, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta e aderente alle emergenze processuali (si vedano le pagine da 6 a 9 della sentenza impugnata), non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato. Da qui la sua inammissibilità.
6.2. L’ultimo motivo d’impugnazione, con il quale si sostiene che la corte di appello avrebbe violato il divieto di reformatio in peius in punto di trattamento sanzionatorio, risulta smentito dalla lettura della sentenza impugnata, così come coordinata alla sentenza di primo grado. Il ricorrente sostiene che la corte di appello «nel rideterminare la pena stante la 8 intervenuta prescrizione del reato più grave (tentata estorsione) ha rideterminato la pena stessa in misura superiore al minimo edittale, che era stato invece concesso dai Giudici di prime cure senza motivare sul punto se non con formule di stile». Anzitutto, l’assunto è palesemente errato laddove si sostiene che la corte di appello ha dichiarato prescritto il reato più grave, che il ricorrente indica nel tentativo di estorsione contestato al capo 2). In realtà, il giudice di primo grado, nel determinare la pena, aveva indicato quale reato più grave il fatto di usura contestato al capo 1), nel cui ambito aveva riconosciuto anche una continuazione interna, cui ha aggiunto anche la continuazione con il tentativo di estorsione contestato al capo 2), ritenuto meno grave dell’usura, diversamente da quanto sostenuto dalla difesa. In forza di tale struttura, il giudice di primo grado aveva indicato una pena base per il reato più grave (usura contestata al capo 1) pari ad anni due, mesi otto di reclusione ed euro 6.000,00 di multa, aumentata per la seconda usura contestata nello stesso capo 1) in continuazione interna fino ad anni quattro, mesi cinque di reclusione ed euro 8.000,00 di multa. La pena così determinata per i fatti di usura contestati al capo 1) veniva aumentata dal Tribunale di mesi sette ed euro 1.000,00 di multa per il tentativo di estorsione. A fronte di ciò, la corte di appello ha dichiarato la prescrizione del tentativo di estorsione e, per l’effetto, si è limitata a eliminare il segmento di pena riferito a tale reato dalla sentenza di primo grado, così infliggendo all’imputato la stessa pena e nella stessa misura determinata dal giudice di primo grado per i residui fatti di usura contestati al capo 1), in continuazione interna, ossia anni quattro, mesi cinque di reclusione, ed euro 8.000,00 di multa. Da ciò emerge la manifesta infondatezza del motivo in punto di pena, in quanto fondato su presupposti fattuali affatto errati e smentiti dalla lettura della doppia sentenza conforme.
6.3. Sempre con l’ultimo motivo di ricorso si denuncia un vizio di motivazione per la negazione delle circostanze attenuanti generiche e per la mancata applicazione del minimo edittale di pena. A parte la genericità della doglianza, anch’essa aspecifica, deve rilevarsi come risulti devoluta con l’atto di appello non alcuna doglianza relativa al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, mentre in relazione al trattamento sanzionatorio, con l’atto di gravame si chiedeva, genericamente, una riduzione della pena con una formula che, risolvendosi in una mera invocazione, non assurgeva alla dignità di motivo d’impugnazione. Da ciò discende che la doglianza risulta dedotta per la prima volta in questa sede, dal che deriva la sua inammissibilità. Va ribadito, infatti, che «nel giudizio di legittimità, il ricorso proposto per motivi concernenti le statuizioni del giudice di primo grado che non siano state devolute al giudice d'appello, con specifico motivo d'impugnazione, è inammissibile, poiché la sentenza di primo 9 grado, su tali punti, ha acquistato efficacia di giudicato (Massime Conformi n. 4712 del 1982, Rv. 153578; n. 2654 del 1983 Rv. 163291)», (Sez. 3, n. 2343 del 28/09/2018, dep. 2019, [...], Rv. 274346-01). 7. Quanto esposto porta alla declaratoria di inammissibilità del ricorso, cui segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità -con particolare riferimento alla lettura travisata della motivazione sul trattamento sanzionatorio, al palese difetto di specificità del motivo sulla responsabilità e alla esposizione di motivi non devoluti con l’atto di appello- al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro cinquemila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquemila in favore della Cassa delle ammende. Così è deciso, 08/05/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente 10
udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SARACO;
letta la requisitoria del Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale PAOLO A.M. FIORE, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Cosmin Butu, per mezzo di procuratore speciale, impugna la sentenza in data 13/05/2025 della Corte di appello di Firenze che, in riforma della sentenza in data 04/10/2019 del Tribunale di Lucca, ha dichiarato non doversi procedere in ordine al reato contestato al capo 2) perché estinto per prescrizione e ha rideterminato la pena per il residuo reato di usura aggravata contestato al capo 1. Deduce:
1.1. Violazione dell’art. 606, lett. c) cod. proc. pen.. Il ricorrente espone che il difensore, colto nella notte da colica renale, aveva inviato alla Cancelleria della Corte una istanza di rinvio (prodotta con l'attestazione di invio); si duole, dunque, della mancata considerazione di tale istanza, con la conseguente violazione del combinato disposto degli artt. 598, 484, comma 2-bis, 420-ter, 178, lett. c), cod. proc. pen., realizzandosi così una nullità assoluta. Penale Sent. Sez. 2 Num. 20461 Anno 2026 Presidente: BELTRANI SERGIO Relatore: SARACO ANTONIO Data Udienza: 08/05/2026 1.2. violazione dell'art. 606, lett. c), cod. proc. pen.. Il ricorrente assume che la Corte territoriale non ha adeguatamente motivato in ordine alla ritenuta non applicabilità dell'art. 530, comma 2, cod. proc. pen., in presenza di prove almeno contraddittorie e di una ricostruzione alternativa comunque fornita dall'imputato, si imponeva il proscioglimento.
1.3. Violazione dell'art. 606, lett. b), cod. proc. pen.. Secondo il ricorrente, la Corte territoriale, nel rideterminare la pena stante la intervenuta prescrizione del reato più grave (tentata estorsione) ha rideterminato la pena stessa in misura superiore al minimo edittale, che era stato invece concesso dal tribunale, senza motivare sul punto se non con formula di stile. Il ricorrente aggiunge che la Corte di appello non ha concesso le circostanze attenuanti generiche senza adeguata motivazione, anche qui limitandosi a formule di stile, laddove la concessione delle attenuanti e del minimo di pena si giustificava se non altro nella considerazione che comunque la parte offesa si appropriava dell'auto da lui venduta al Butu, che denunciava detta appropriazione. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il primo motivo d’impugnazione -con il quale si denuncia la nullità della sentenza per la mancata considerazione dell’istanza di rinvio per legittimo impedimento inviata a mezzo PEC- è manifestamente infondato. A tale proposito, va preliminarmente rilevato che l’istanza risulta inoltrata all’indirizzo PEC dell’ufficio Protocollo e non all’indirizzo PEC destinato al deposito degli atti penali. La circostanza dell’indirizzo PEC cui è stata inoltrata l’istanza è decisiva, per come si va a illustrare. Si pone, infatti, la questione della validità processuale del deposito di un'istanza indirizzata alla Corte di appello presso cui pende un procedimento penale, effettuato mediante invio a mezzo posta elettronica certificata a un indirizzo riferibile all'ufficio protocollo generale dell'ufficio giudiziario destinatario, anziché all'indirizzo specificamente individuato dal Direttore generale per i sistemi informativi automatizzati del Ministero della Giustizia (d'ora in avanti: DGSIA) per il deposito degli atti penali. Occorre, dunque stabilire se tale modalità di trasmissione integri un deposito valido e tempestivo ovvero se l'istanza debba considerarsi come mai presentata, con le conseguenze processuali che ne derivano.
2. Per sciogliere la questione occorre considerare il quadro normativo e l'evoluzione della disciplina del deposito telematico nel processo penale.
2.1. La trasformazione in modalità telematiche del sistema del deposito degli atti nel processo penale è stata avviata a partire dal periodo emergenziale connesso alla pandemia da Covid-19. L'art. 24 del decreto–legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 (cd. decreto Ristori), introdusse per la prima volta, in via generale e transitoria, la facoltà di depositare atti processuali penali 2 mediante invio dall'indirizzo di posta elettronica certificata del difensore a quello dell'ufficio giudiziario destinatario. Il medesimo art. 24, comma 4, rimise all'apposito provvedimento del Direttore generale per i sistemi informativi automatizzati, da pubblicarsi nel portale dei servizi telematici del Ministero della giustizia, tanto l'individuazione degli indirizzi PEC degli uffici giudiziari destinatari quanto la definizione delle specifiche tecniche relative ai formati degli atti e alle ulteriori modalità di invio. Si trattava di una disciplina derogatoria rispetto al regime ordinario di deposito in cancelleria, giustificata dall'emergenza sanitaria e successivamente prorogata nel tempo, che tuttavia già delineava con chiarezza il presupposto indefettibile della validità del deposito telematico: la corrispondenza dell'indirizzo destinatario con quello riportato nell'apposito elenco DGSIA.
2.2. In attuazione di tale previsione, il Direttore Generale dei Sistemi Informativi Automatizzati adottò in data 9 novembre 2020 il provvedimento recante «Individuazione degli indirizzi PEC degli uffici giudiziari destinatari dei depositi di cui all'art. 24, comma 4, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, e le specifiche tecniche relative ai formati degli atti e le ulteriori modalità di invio». L'allegato 1 a tale provvedimento — pubblicato e consultabile sul portale pst.giustizia.it del Ministero della giustizia — contiene l'elenco analitico, articolato per tipologia di ufficio e per sede, degli indirizzi di posta elettronica certificata abilitati alla ricezione di atti penali con valore legale. La struttura uniforme di tutti gli indirizzi ivi censiti è immediatamente identificativa d e l l a l o r o f u n z i o n e : e s s i s e g u o n o i n v a r i a b i l m e n t e l a s i n t a s s i depositoattipenali[numero].tipologiaufficio.sede@giustiziacert.it, con il prefisso depositoattipenali che ne esprime la destinazione funzionale esclusiva al deposito di atti penali e con il dominio @giustiziacert.it, proprio della posta elettronica certificata istituzionale dedicata al deposito processuale. Per le corti d'appello, a titolo esemplificativo, l'elenco individua caselle della forma depositoattipenali.ca.[sede]@giustiziacert.it, depositoattipenali2.ca.[sede]@giustiziacert.it e così via, in numero variabile a seconda della dimensione dell'ufficio. Vale la pena sin da ora rimarcare come tale elenco non comprenda alcun indirizzo di protocollo generale, di segreteria di sezione o di posta elettronica ordinaria: nessuna casella con dominio @giustizia.it — che è il dominio della posta elettronica non certificata degli uffici giudiziari, destinata alle comunicazioni di natura amministrativa e organizzativa interna — è censita tra quelle abilitate al deposito con valore legale. Vale ulteriormente precisato che la distinzione non è meramente tecnica ma esprime una precisa scelta ordinamentale: gli indirizzi @giustiziacert.it iscritti nell'elenco sono interfacce del sistema informatico di gestione dei registri penali, strutturate per ricevere atti processuali, registrarli e attribuire loro data certa;
gli indirizzi di protocollo generale o analoghi indirizzi amministrativi sono destinati alla corrispondenza istituzionale dell'ufficio e sono privi di qualsiasi raccordo con il sistema di gestione del fascicolo processuale. 3 Deve ancora sottolinearsi che il provvedimento del 9 novembre 2020, periodicamente aggiornato con integrazioni pubblicate sul medesimo portale, costituisce dunque lo strumento attraverso cui l'ordinamento garantisce certezza e verificabilità nella individuazione del destinatario legittimo del deposito, siccome individuato dal legislatore, in quanto, adottato in attuazione dell'art. 24, comma 4, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 (cd. decreto Ristori).
2.3. La riforma organica del processo penale attuata con il decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150 ha elevato il deposito telematico a modalità strutturale e tendenzialmente esclusiva del processo penale, tanto da prevederlo nel corpo del codice di procedura penale. L'art. 111-bis cod. proc. pen., introdotto dall'art. 2 del medesimo decreto legislativo, infatti, ha stabilito il principio generale per cui il deposito di atti, documenti, richieste e memorie ha luogo con modalità esclusivamente telematiche, salva la disciplina transitoria dettata in sede attuativa e i casi di malfunzionamento certificato ai sensi del successivo art. 175-bis cod. proc. pen.. L'art. 87-bis del medesimo decreto legislativo n. 150/2022 ha poi regolato specificamente il deposito a mezzo posta elettronica certificata nella fase transitoria, confermando che tale modalità presuppone l'inoltro «agli indirizzi di posta elettronica certificata degli uffici giudiziari destinatari, indicati in apposito provvedimento del Direttore generale per i sistemi informativi automatizzati, pubblicato nel portale dei servizi telematici del Ministero della giustizia» (comma 1), nonché dall'indirizzo di posta elettronica certificata del difensore «a quello dell'ufficio che ha emesso il provvedimento impugnato, individuato ai sensi del comma 1» (comma 4). La medesima norma, al comma 7, lettera c), e al comma 8, sanziona con l'inammissibilità — rilevabile d'ufficio con ordinanza, dalla quale consegue la disposizione dell'esecuzione del provvedimento impugnato — l'atto trasmesso «a un indirizzo di posta elettronica certificata non riferibile, secondo quanto indicato dal provvedimento del Direttore generale per i sistemi informativi automatizzati di cui al comma 1, all'ufficio che ha emesso il provvedimento impugnato».
2.4. La disciplina attuativa è stata dettata dal decreto del Ministero della giustizia 29 dicembre 2023, n. 217, come successivamente modificato dal decreto 27 dicembre 2024, n. 206. Il combinato disposto di tali provvedimenti ha articolato un sistema a scansioni temporali, modulato per tipologia di ufficio giudiziario e per categoria di atti. Per quanto qui rileva, le corti di appello non rientrano fra gli uffici per i quali il deposito esclusivamente telematico tramite portale è già obbligatorio: ai sensi dell'art. 3, comma 5, del decreto ministeriale 29 dicembre 2023, n. 217 come modificato, tale obbligo decorre per le corti di appello dal 1° gennaio 2027. Sino a tale data, il comma 6 del medesimo articolo consente ai soggetti abilitati esterni il deposito con modalità non telematiche, categoria nella quale rientra, ai sensi del comma 9, anche il deposito a mezzo posta elettronica certificata: «rimane consentito ai difensori il deposito mediante posta 4 elettronica certificata come disciplinato dall'articolo 87-bis del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150 per tutti i casi in cui il deposito può avere luogo anche con modalità non telematiche». Il rinvio espresso all'art. 87-bis conserva così integra, anche nel regime transitorio vigente per le corti d'appello, l'intera catena normativa che rimette al provvedimento DGSIA del 9 novembre 2020 l'individuazione degli indirizzi legittimi: il decreto ministeriale n. 217/2023 non ha introdotto un autonomo elenco di indirizzi né ha modificato quello preesistente, limitandosi a disciplinare i termini e le scansioni temporali del deposito. 3. Va osservato che nell'applicazione concreta di tale normativa si era manifestato un contrasto giurisprudenziale in ordine alle conseguenze dell'invio di un atto d’impugnazione a un indirizzo PEC riferibile all'ufficio giudiziario competente ma non incluso nell'elenco DGSIA. Un orientamento aveva valorizzato il principio del raggiungimento dello scopo, ritenendo irrilevante l'errore di casella ove l'atto fosse comunque pervenuto nei termini alla cancelleria competente. Un diverso e più rigoroso orientamento aveva invece ritenuto integrata la causa di inammissibilità ogniqualvolta l'indirizzo destinatario non corrispondesse a quello censito dal provvedimento DGSIA, indipendentemente dall'esito materiale della trasmissione. Tale stato di contrasto ha determinato la rimessione della questione alle Sezioni Unite, alle quali era stato devoluto il seguente quesito: se, nel sistema dell'art. 87-bis, comma 7, d.lgs. n. 150/2022, sia ammissibile l'impugnazione trasmessa a un indirizzo PEC non compreso nell'elenco previsto dal decreto del Direttore DGSIA del 9 novembre 2020, ma comunque riferibile all'ufficio giudiziario competente a riceverla, quando essa sia stata ricevuta e presa in carico dalla cancelleria del giudice competente entro il termine previsto per il deposito.
3.1. Le Sezioni Unite, con la sentenza n. 6565 in data 11 dicembre 2025 (dep. 2026, Messina, Rv. 289326 – 01), hanno risolto il contrasto enunciando il seguente principio di diritto: «Nel regime transitorio del processo penale telematico disciplinato dall'art. 87-bis d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, l'impugnazione trasmessa a un indirizzo di posta elettronica certificata non compreso nell'elenco previsto dal decreto del Direttore generale per i sistemi informativi automatizzati del 9 novembre 2020, quand'anche riferibile all'ufficio giudiziario competente a riceverla, è inammissibile, salvo che la stessa sia stata inoltrata, nei termini di legge, con la medesima modalità di posta elettronica, dalla casella di ricezione dell'indirizzo non compreso nell'elenco suddetto alla casella dell'indirizzo compreso. (In motivazione, la Corte ha evidenziato che la precisata disciplina, desumibile dall'art. 87-bis d.lgs. cit. sulla base del criterio dell'interpretazione letterale della legge, non contrasta con l'art. 6 CEDU come interpretato dalla Corte EDU sotto l'aspetto del diritto di accesso alla giustizia, in quanto stabilisce una "restrizione" alla facoltà di impugnazione che è prevedibile "ex ante" per l'interessato, non impone oneri eccessivi e non è inficiata da eccessivo formalismo)». 5 3.2. Il fondamento sistematico della regola risiede nella natura della disciplina del deposito telematico, che non tollera equipollenti non previsti dalla legge. Il legislatore, mediante il meccanismo del rinvio al provvedimento DGSIA, ha inteso assicurare certezza nella identificazione del destinatario legittimo del deposito, evitando che la molteplicità degli indirizzi PEC di uno stesso ufficio — ciascuno funzionalmente dedicato a strutture organizzative interne o a tipologie di atti differenti — possa dar luogo a dispersione degli atti e incertezza sulla decorrenza dei termini processuali. La scelta di affidarsi all'elenco pubblicato sul portale dei servizi telematici risponde dunque a una logica di garanzia, che tutela sia l'ufficio ricevente — assicurando la corretta imputazione degli atti al registro informatico competente — sia la stessa parte depositante, che dispone di un punto di riferimento certo, univoco e verificabile in ogni momento. 4. Alla luce dei principi enunciati, deve esaminarsi ora la questione concernente l'istanza trasmessa dalla difesa all'indirizzo PEC dell'ufficio protocollo generale della corte di appello, anziché a uno degli indirizzi specificamente indicati dal provvedimento DGSIA del 9 novembre 2020 per il deposito degli atti penali presso il medesimo ufficio.
4.1. Va premesso che l'indirizzo PEC dell'ufficio protocollo generale non figura nell'allegato 1 al provvedimento DGSIA del 9 novembre 2020 quale casella abilitata al deposito degli atti penali. Tanto perché l'ufficio protocollo di un ufficio giudiziario è la struttura preposta alla ricezione, registrazione e smistamento della corrispondenza di natura amministrativa e organizzativa dell'ufficio — circolari, comunicazioni istituzionali, atti di natura non processuale — e il suo indirizzo PEC è strutturato e gestito in funzione di tali compiti. Per tale ragione, esso è privo di qualsiasi raccordo con i sistemi informatici di gestione del fascicolo processuale penale — segnatamente con il sistema TIAP (Trattamento Informatico Atti Penali) — e non è in grado di registrare l'atto ricevuto nel fascicolo né di attribuirgli data certa con gli effetti processuali che ne conseguono. L'indirizzo dedicato al deposito degli atti penali, per converso, è una casella della tipologia depositoattipenali[numero].ca.[sede]@giustiziacert.it che, per come è configurata nel sistema informatico del Ministero della giustizia, per come visto, costituisce un'interfaccia diretta con il registro del procedimento: la ricezione dell'atto determina automaticamente l'apertura di una pratica nel sistema gestionale, l'attribuzione di un numero cronologico e la conservazione dell'atto nel fascicolo informatico con data certa opponibile a tutti. Le due tipologie di indirizzo non sono dunque alternative fungibili che differiscono solo per il contenuto degli atti ricevuti: esse operano su piani radicalmente diversi, l'una sul piano amministrativo e organizzativo dell'ufficio, l'altra sul piano processuale con effetti costitutivi sulla validità e sulla tempestività del deposito degli atti.
4.2. Va precisato che l’ipotesi di cui all’odierno esame non è neanche riconducibile a quella sottoposta all’esame delle sezioni unite e non è -conseguentemente- assimilabile alla 6 fattispecie — già di per sé produttiva di inammissibilità secondo il principio enunciato dalle Sezioni Unite — dell'atto trasmesso a un indirizzo non compreso nell'elenco DGSIA ma comunque riferibile all'ufficio giudiziario competente a riceverlo. Nel caso concreto esaminato dalle Sezioni unite, infatti, l’atto d’impugnazione era stato trasmesso all’indirizzo P E C r i e s a m e . t r i b u n a l e . p a l e r m o @ g i u s t i z i a c e r t . i t , d i v e r s o d a q u e l l o depositoattipenali3.tribunale.palermo@giustiziacert.it individuato nel decreto adottato il 9 novembre 2020 dal direttore della Direzione generale sistemi informativi automatizzati. In quel caso, quindi, entrambi gli indirizzi di posta elettronica si riferivano all’ufficio giudiziario competente per la trattazione dell’istanza del riesame. L'ipotesi oggi in esame, invece, si colloca su un piano radicalmente e qualitativamente diverso, in quanto l'indirizzo PEC dell'ufficio protocollo generale non è in alcuna maniera riconducibile al procedimento penale ancorché pendente presso la Corte di appello di Firenze, per le ragioni esposte al superiore paragrafo 4.2: esso opera su un piano intrinsecamente amministrativo, è destinato alla corrispondenza istituzionale dell'ufficio, è privo di raccordo con i sistemi di gestione del fascicolo penale e non è in grado di produrre alcuno degli effetti giuridici propri del deposito processuale. Effetti giuridici che non possono essere correlati alla mera evenienza della ricezione dell’atto in un luogo qualsiasi -sia pure telematico- della Corte di appello di Firenze, atteso che la riferibilità all'ufficio giudiziario, come emerge dalla pronuncia delle Sezioni Unite, non è un criterio topografico o amministrativo bensì funzionale, correlato agli indirizzi censiti nell'elenco DGSIA, strutturalmente e legislativamente vocati alla ricezione di atti processuali penali. Alla luce di ciò, l'indirizzo del protocollo generale è funzionalmente estraneo al deposito processuale, con la conseguenza che l'istanza trasmessa al suo indirizzo non è qualificabile come atto depositato e deve considerarsi processualmente inesistente, in quanto indirizzato a una struttura priva di qualsiasi competenza e capacità di ricevere atti processuali con valore legale.
4.3. Va ulteriormente precisato che, attraverso accertamenti di Cancelleria disposti da questo Ufficio, risulta che la casella dell'ufficio protocollo non ha proceduto al re-inoltro dell'istanza all'indirizzo DGSIA dedicato al deposito degli atti penali, così non essendovi spazio per alcuna forma di sanatoria, né per iniziativa della parte, né per valutazione discrezionale del giudice. Alla luce di quanto esposto, nel solco di quanto chiarito dalle Sezioni Unite, può essere affermato il seguente principio di diritto: «nel regime transitorio del processo penale telematico disciplinato dall'art. 87-bis d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 – applicabile alle corti d'appello fino al 1° gennaio 2027 ai sensi dell'art. 3, commi 5 e 6, d.m. 29 dicembre 2023, n. 217, come modificato dal d.m. 27 dicembre 2024, n. 206 –, l'atto processuale trasmesso a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo dell'ufficio protocollo generale dell'ufficio giudiziario, anziché a uno degli indirizzi iscritti nell'elenco allegato al provvedimento DGSIA 7 del 9 novembre 2020, deve considerarsi processualmente inesistente in quanto tale indirizzo è funzionalmente estraneo al deposito processuale, privo di raccordo con i sistemi informatici di gestione del fascicolo penale e strutturalmente inidoneo a produrre gli effetti costitutivi propri del deposito». 5. da quanto esposto consegue che l'istanza in questione deve essere considerata come mai validamente depositata. La trasmissione a un indirizzo PEC non compreso nell'elenco DGSIA e funzionalmente estraneo al deposito processuale è giuridicamente inesistente sul piano processuale, con la conseguenza che la sua mancata considerazione a opera dei giudici della sentenza impugnata non configura alcuna nullità. L’assunto difensivo che, al contrario, fonda l’eccezione di nullità sulla validità di un tale deposito, risulta, dunque, manifestamente infondato, in quanto nel senso contrario della soluzione adottata dalle Sezioni Unite. Da ciò l’inammissibilità del primo motivo. 6. A eguale conclusione d’inammissibilità si perviene in relazione ai restanti motivi d’impugnazione, che si rivolgono all’affermazione di responsabilità e alla misura della pena, che si assume determinata in violazione del divieto di reformatio in peius.
6.1. Il motivo relativo alla responsabilità, che di seguito si riporta integralmente, è privo di specificità, in quanto si risolve in una generica denuncia di erroneità, senza che siano esposte reali censure alla sentenza impugnata, tanto meno riconducibili ai vizi sindacabili in sede di legittimità. «La Corte territoriale -scrive il ricorrente- non ha adeguatamente motivato in ordine alla ritenuta non applicabilità dell’art. 530 cpv. cpp: in presenza di prove almeno contraddittorie e di una ricostruzione alternativa comunque fornita dall’imputato, si imponeva il proscioglimento». Va, dunque, rilevato come il motivo si presenti come un’asserzione apodittica e indeterminata e, in quanto tale, privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen., perché, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta e aderente alle emergenze processuali (si vedano le pagine da 6 a 9 della sentenza impugnata), non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato. Da qui la sua inammissibilità.
6.2. L’ultimo motivo d’impugnazione, con il quale si sostiene che la corte di appello avrebbe violato il divieto di reformatio in peius in punto di trattamento sanzionatorio, risulta smentito dalla lettura della sentenza impugnata, così come coordinata alla sentenza di primo grado. Il ricorrente sostiene che la corte di appello «nel rideterminare la pena stante la 8 intervenuta prescrizione del reato più grave (tentata estorsione) ha rideterminato la pena stessa in misura superiore al minimo edittale, che era stato invece concesso dai Giudici di prime cure senza motivare sul punto se non con formule di stile». Anzitutto, l’assunto è palesemente errato laddove si sostiene che la corte di appello ha dichiarato prescritto il reato più grave, che il ricorrente indica nel tentativo di estorsione contestato al capo 2). In realtà, il giudice di primo grado, nel determinare la pena, aveva indicato quale reato più grave il fatto di usura contestato al capo 1), nel cui ambito aveva riconosciuto anche una continuazione interna, cui ha aggiunto anche la continuazione con il tentativo di estorsione contestato al capo 2), ritenuto meno grave dell’usura, diversamente da quanto sostenuto dalla difesa. In forza di tale struttura, il giudice di primo grado aveva indicato una pena base per il reato più grave (usura contestata al capo 1) pari ad anni due, mesi otto di reclusione ed euro 6.000,00 di multa, aumentata per la seconda usura contestata nello stesso capo 1) in continuazione interna fino ad anni quattro, mesi cinque di reclusione ed euro 8.000,00 di multa. La pena così determinata per i fatti di usura contestati al capo 1) veniva aumentata dal Tribunale di mesi sette ed euro 1.000,00 di multa per il tentativo di estorsione. A fronte di ciò, la corte di appello ha dichiarato la prescrizione del tentativo di estorsione e, per l’effetto, si è limitata a eliminare il segmento di pena riferito a tale reato dalla sentenza di primo grado, così infliggendo all’imputato la stessa pena e nella stessa misura determinata dal giudice di primo grado per i residui fatti di usura contestati al capo 1), in continuazione interna, ossia anni quattro, mesi cinque di reclusione, ed euro 8.000,00 di multa. Da ciò emerge la manifesta infondatezza del motivo in punto di pena, in quanto fondato su presupposti fattuali affatto errati e smentiti dalla lettura della doppia sentenza conforme.
6.3. Sempre con l’ultimo motivo di ricorso si denuncia un vizio di motivazione per la negazione delle circostanze attenuanti generiche e per la mancata applicazione del minimo edittale di pena. A parte la genericità della doglianza, anch’essa aspecifica, deve rilevarsi come risulti devoluta con l’atto di appello non alcuna doglianza relativa al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, mentre in relazione al trattamento sanzionatorio, con l’atto di gravame si chiedeva, genericamente, una riduzione della pena con una formula che, risolvendosi in una mera invocazione, non assurgeva alla dignità di motivo d’impugnazione. Da ciò discende che la doglianza risulta dedotta per la prima volta in questa sede, dal che deriva la sua inammissibilità. Va ribadito, infatti, che «nel giudizio di legittimità, il ricorso proposto per motivi concernenti le statuizioni del giudice di primo grado che non siano state devolute al giudice d'appello, con specifico motivo d'impugnazione, è inammissibile, poiché la sentenza di primo 9 grado, su tali punti, ha acquistato efficacia di giudicato (Massime Conformi n. 4712 del 1982, Rv. 153578; n. 2654 del 1983 Rv. 163291)», (Sez. 3, n. 2343 del 28/09/2018, dep. 2019, [...], Rv. 274346-01). 7. Quanto esposto porta alla declaratoria di inammissibilità del ricorso, cui segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità -con particolare riferimento alla lettura travisata della motivazione sul trattamento sanzionatorio, al palese difetto di specificità del motivo sulla responsabilità e alla esposizione di motivi non devoluti con l’atto di appello- al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro cinquemila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquemila in favore della Cassa delle ammende. Così è deciso, 08/05/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente 10