Sentenza 5 giugno 2001
Massime • 1
Anche per le fattispecie alle quali non è applicabile "ratione temporis" l'art. 12 del D.Lgs. n. 38 del 2000 deve considerarsi indennizzabile come infortunio "in itinere" l'infortunio occorso su una autovettura privata al lavoratore durante l'intervallo per il pasto lungo il normale percorso di andata o di ritorno dal luogo di lavoro a quello di consumazione del pasto, qualora siano state accertate la mancata predisposizione di un servizio di mensa aziendale e l'inesistenza di mezzi pubblici idonei. In base all'evoluzione della giurisprudenza di legittimità in materia, infatti, da un lato non è da considerare esigibile, secondo l'attuale modo di vivere e di sentire, che il lavoratore provveda a nutrirsi nell'intervallo del pranzo consumando sul luogo di lavoro cibo portato da casa e dall'altro l'utilizzazione di una autovettura privata in mancanza di mezzi pubblici per il soddisfacimento di una esigenza connessa al mantenimento delle condizioni fisiche idonee a consentire lo svolgimento delle prestazioni lavorative pomeridiane si deve considerare obbligata e non il frutto di una libera determinazione del lavoratore non funzionale allo svolgimento della prestazione lavorativa.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 05/06/2001, n. 7612 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7612 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ALBERTO SPANÒ - Presidente -
Dott. MARIO PUTATURO DONATI VISCIDO - Consigliere -
Dott. DONATO FIGURELLI - Consigliere -
Dott. GABRIELLA COLETTI - Consigliere -
Dott. MAURA LA TERZA - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
NA EL, domiciliato in ROMA presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati NICOLA LOJODICE, OSCAR LOJODICE, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
INAIL ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE
CONTRO
GLI INFORTUNI SUL LAVORO, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA 4^ NOVEMBRE 144, rappresentato e difeso dagli avvocati ANTONINO CATANIA, GIUSEPPE DE FERRÀ, giusta procura speciale atto notar CARLO FEDERICO TUCCARI di ROMA del 24 febbraio 2000, rep. N. 53492;
- resistente con procura -
avverso la sentenza n. 3026/98 del Tribunale di BARI, depositata il 08/09/98 R.G.N. 1604/97;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 06/04/01 dal Consigliere Dott. Maura LA TERZA;
udito l'Avvocato CATANIA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonio MARTONE che ha concluso accoglimento del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso al Pretore del lavoro di Bari il sig. ON EL chiedeva la condanna dell'Inail al pagamento di rendita per inabilità temporanea derivante dall'infortunio sul lavoro subito il 18 aprile 1989;
costituitosi l'Inail, il Pretore, con sentenza del 5 marzo 1997, rigettava la domanda e sull'appello dell'assicurato, la statuizione veniva confermata dal locale Tribunale con sentenza dell'8 settembre 1998. Il Tribunale - precisato in fatto che l'infortunio si era verificato durante l'ora di riposo, allorché la vettura ove si trovava l'appellante insieme ai compagni di lavoro era finita fuori strada nel percorso di ritorno dal bar del paese, ove i medesimi si erano recati per consumare il pranzo - affermava che il rischio era scaturito da una scelta arbitraria del lavoratore, che aveva affrontato volutamente una situazione diversa rispetto a quella inerente l'attività lavorativa, ponendo così in essere una causa interruttiva del nesso tra lavoro, rischio ed evento, essendo irrilevante che il cantiere si trovasse in aperta campagna e che non vi fossero mezzi pubblici per arrivare in paese;
infatti il raggiungimento del bar del paese non aveva costituito un bisogno non soddisfabile diversamente, perché il lavoratore ben poteva consumare il pasto sul luogo di lavoro, provvedendo eventualmente a portare da casa cibo già pronto, mancando anche la prova della asserita inesistenza di acqua potabile nel cantiere.
Avverso detta sentenza il ON propone ricorso affidato ad un unico motivo.
L'Inail ha depositato procura.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorrente censura la sentenza per omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione e per violazione dell'art. 2 DPR 1124 del 1965, avendo il Tribunale errato nell'escludere l'infortunio in itinere stante la sussistenza, sulla base degli stessi elementi di fatto accertati in sentenza, del nesso eziologico tra il percorso seguito e l'evento, poiché l'incidente era avvenuto quando la vettura - di proprietà del datore e condotta dall'autista dell'azienda - percorreva una strada interna al Cantiere;
stante peraltro la mancanza di mensa aziendale, non si poteva porre a suo carico l'onere di portare il pasto da casa, non essendo questo conforme all'attuale costume di vita.
Il ricorso merita accoglimento.
Le conclusioni cui il Tribunale è pervenuto non sono conformi alla evoluzione della giurisprudenza di legittimità in una materia nella quale la medesima giurisprudenza, per la inesistenza di una definizione e di una specifica regolamentazione generale dell'infortunio in itinere ad opera del legislatore (non essendo applicabile ratione temporis, la disciplina introdotta con il d.lgs 23 febbraio 2000 n. 38), vieppiù ha assunto la connotazione (secondo una espressione ormai invalsa nel linguaggio giuridico) di diritto vivente.
Invero la giurisprudenza di questa Corte (v. ex multis, Cass. 7 giugno 1990, n. 5422) ritiene che l'infortunio in itinere sia tutelato se l'attività anteriore o successiva alle vere e proprie prestazioni lavorative venga richiesta ex necessitate o dal modo della loro esecuzione, imposta dal datore di lavoro, o da circostanze di tempo e di luogo che prescindono dalla volontà di scelta del lavoratore, sicché tra detta attività ed il rischio ad essa inerente venga a costituirsi un rapporto di causa ed effetto, idoneo a trasformare il rischio generico della strada in rischio specifico di lavoro.
Facendo applicazione di detto principio per ali infortuni occorsi al di fuori del luogo di lavoro e durante l'intervallo per il pasto questa Corte (sentenza 13 luglio 1996, n. 6374) ha, in particolare, ritenuto non censurabile la decisione di merito circa la indennizzabilità di infortunio per investimento lungo il tragitto dal luogo di lavoro alla mensa convenzionata;
è stato per contro ritenuto non indennizzabile l'infortunio occorso al di fuori del luogo di lavoro quando esista un servizio mensa aziendale (sent. 21 febbraio 1997, n. 1582 e 24 novembre 1997, n. 11746), trattandosi in questo caso di rischio elettivo e cioè determinato da una libera scelta del lavoratore, tale da eliminare il nesso tra attività lavorativa ed evento.
Nella specie, pur essendo pacifico che sul posto di lavoro (cantiere in campagna) non era stato predisposto un servizio mensa e che non vi erano mezzi pubblici per raggiungere il bar del paese, il Tribunale ha escluso l'indennizzabilità dell'infortunio per il fatto che in tal caso il dipendente sarebbe obbligato a portare con sè cibo da casa, ma tale rilievo non è condivisibile, giacché l'obbligo in tal senso non scaturisce dal rapporto di lavoro ne' può considerarsi corrispondente al costume corrente, non essendo esigibile secondo l'attuale modo di vivere e di sentire che il lavoratore provveda a nutrirsi nell'intervallo del pranzo consumando in qualche modo sul luogo di lavoro cibo portato da casa (cfr. nello stesso senso Cass. 5 maggio 1998 n. 4535). Non ha pertanto considerato il Tribunale che il lavoratore, per essere fisicamente nelle condizioni di rendere le proprie prestazioni pomeridiane, doveva uscire dal cantiere per il desinare e che la scelta di recarsi presso il bar del paese usando una vettura (essendo pacifica la mancanza di mezzi pubblici), era quindi obbligata, e non frutto di libera determinazione del lavoratore per soddisfare esigenze prive di collegamento con la prestazione lavorativa. Appare, dunque, sufficiente il nesso, non certo estrinseco o meramente accidentale della condotta del lavoratore con le prestazioni che lo stesso si accingeva a riprendere con il rientro in cantiere, a configurare la professionalità del rischio (o se si vuole quel quid pluris) che lo rende tutelabile e riconduce l'infortunio tra gli eventi protetti.
Il ricorso deve essere pertanto accolto, la sentenza deve essere annullata, la causa deve essere rinviata ad altro giudice (poiché in nessuno dei due gradi di giudizio sono stati svolti accertamenti sulla durata della inabilità temporanea per la quale si richiedeva l'indennità), che si designa nella Corte d'Appello di Bari, e che provvederà anche per le spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte d'Appello di Bari.
Così deciso in Roma, il 6 aprile 2001.
Depositato in Cancelleria il 5 giugno 2001