Sentenza 5 febbraio 2002
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 05/02/2002, n. 1519 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1519 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2002 |
Testo completo
JN E DE ROPO D ITALANOLACOR 01 5 19 /02 REPUBBLICA ITALIANA SUPREMA DICAS SAZIONE Oggetto Assicurazione in genere: SEZIONE TERZA CIVILE conclusione del contratto e forma scritta Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: DUVA Presidente R.G.N. 17000/99 Dott. Vittorio - Dott. Ugo FAVARA Consigliere 3870 Cron. Dott. Paolo VITTORIA Consigliere Rep. 441 TRIFONE Rel. Consigliere Dott. Francesco Ud.20/09/01Dott. Giovanni Battista PETTI - Consigliere- ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: AP NC, elettivamente domiciliato in ROMA VIA Richiesta copia studio dal Sig. OLE PACKS 1.55 DEI CONDOTTI 9, presso lo studio dell'avvocato ENRICO per diritti 5 FEB 2012 il MORIGI, che lo difende, giusta delega in atti;
IL CANCELLIERE
- ricorrente -
contro 55 £3000 WINTERTHUR ASSICURAZIONE SPA, in persona del Dirigente Stefano Caldi, elettivamente domiciliata in ROMADr. VIA A BERTOLONI 55, presso 10 studio dell'avvocato DG724850 NC CEFALY, che la difende, giusta delega in atti;
2001 - controricorrente 1615 avversO la sentenza n. 17/99 della Corte d'Appello di 1 зии MILANO, Sezione II Civile, emessa il 02/12/98 e depositata il 05/01/99 (R.G. 1574/96); udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 20/09/01 dal Consigliere Dott. Francesco TRIFONE;
udito 1'Avvocato Renato Piero BIASCI (per delega dell'Avv. E.MORINI); udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Massimo FEDELI, che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Francesco Papale, assumendo che in data 15 luglio stipulato, con la società Winterthur 1991 aveva Assicurazione s.p.a., assicurazione dei danni causati da furto nel suo appartamento di Via Tarvisio n. 5 in Milano, dal quale ignoti ladri tra il 16 e il 18 luglio dello stesso anno avevano asportato la cassaforte contenente gioielli e valori per oltre duecentomilioni di lire, con citazione del 17 aprile 1992 conveniva in giudizio l'istituto assicuratore per ottenerne la condanna al pagamento dell'indennizzo in ragione della predetta somma. L'adito tribunale di Milano, con sentenza depositata il 6 maggio 1996, rigettava la domanda. Sulla impugnazione del soccombente la Corte di 2 appello della medesima città, con sentenza pubblicata il 5 gennaio 1999, confermava, con la condanna dell'appellante alle spese del grado, la decisione di primo grado. I giudici di appello consideravano che tra le parti non era stato concluso alcun contratto di assicurazione, essendovi stata soltanto la proposta del Papale, cui non era seguita la accettazione della società di assicurazione, la quale, piuttosto, aveva comunicato la sua volontà di non volere stipulare la polizza ed aveva restituito l'assegno rilasciato dallo Papale, onde doveva essere anche esclusa la sussistenza di un comportamento tacito concludente di accettazione. Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso Francesco Papale, il quale affida la impugnazione a due mezzi di doglianza. Resiste con controricorso la società Winterthur Assicurazioni s.p.a., che eccepisce la irricevibilità e la inammissibilità del ricorso per mancanza dei motivi di cui all'art. 360 c.p.c.. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo di doglianza denunciando la violazione e la falsa applicazione delle norme di cui agli artt. 1326, 1327, 1328, 1334, 1335 e 1338 cod.civ. in relazione agli artt. 1752, 1366 e 1367 stesso codice 3 zu - il ricorrente assume che il giudice di merito avrebbe dovuto ritenere che, nella specie, tra le parti era stato concluso un contratto di assicurazione contro i danni da furto, poiché alla sua proposta contrattuale era seguita la accettazione della società Winterthur in virtù di comportamento tacito concludente, consistente nell'avvenuto versamento del premio assicurativo all'agente della società, il quale aveva ricevuto in pagamento un assegno bancario, comprensivo dell'importo anche di altro premio di un diverso contratto, e ne aveva rilasciato quietanza. Con il secondo mezzo di doglianza - deducendo la violazione delle norme di cui agli artt. 1388 e 1752 cod. civ. nel loro combinato disposto - il ricorrente lamenta che il giudice di merito non aveva considerato che la prova della mancanza dei poteri rappresentativi dell'agente doveva essere fornita dalla società di assicurazione, la quale a detto onere non aveva adem- piuto, e che, comu nque, in virtù della teoria dell'affidamento, lo stesso agente, ove anche non aves- se avuto il conferimento di alcun potere rappresentati- vo, ben poteva, con gli atti da lui compiuti, impegnare la società. I due motivi, formulati in modo analitico, consen- tono agevolmente d'individuare e collocare, nello sche- зи ma della norma di cui al primo comma dell'art. 360 c.p.c., le censure specifiche e circostanziate che il ricorrente muove alla sentenza impugnata, sicché, trat- tandosi di argomentazioni che, al di fuori di vaghe e generiche considerazioni sul tema generale della prete- sa ingiustizia del provvedimento, neppure presentano profili di perplessità o di incomprensibilità, deve, preliminarmente, questa Corte rilevare che non ha alcun pregio la eccezione, avanzata dalla società resistente, di inammissibilità della impugnazione per mancanza OV- vero per genericità dei motivi. Tanto premesso, osserva, tuttavia, questo giudice di legittimità che entrambi i motivi non sono fondati, per cui il ricorso deve essere rigettato, con la totale compensazione tra le parti delle spese del presente giudizio ricorrendone i giusti motivi ex art. 92, comma 2, c.p.c.. con ilIn ordine al primo motivo di impugnazione quale si denuncia che il giudice di merito avrebbe do- vuto ritenere concluso tra il ricorrente e la società assicurazione un valido contratto di lecasione, essendo intervenuta, rispetto a proposta contrattuale scritta del Papale, la accettazione della società Winterthur, manifestata di fatto attraverso il comportamento tacito concludente conseguente all'avvenuto pagamento del premio mediante 5 зи emissione di assegno bancario a favore dell'assicuratore osserva questa Corte che la norma di cui all'art. 1888, comma 1, cod. civ., in virtù del- la quale il contratto di assicurazione deve essere pro- vato per iscritto, impedisce in modo assoluto, di va- lutare, come manifestazione della volontà di accetta- zione della proposta, quella non derivante dal documen- to proveniente dal destinatario della proposta medesi- ma. Invero- pure ammesso che ai fini della prova ri- chiesta dalla suddetta norma non è necessaria la conte- stualità di accettazione e proposta, potendo detti ele- menti essenziali dell'accordo dei contraenti risultare anche da scritti non contestuali e diversi dalla po- lizza sottoscritta da assicurato ed assicuratore quando l'accordo tra le parti non risulti da unico do- cumento da esse sottoscritto, sia la proposta che l'accettazione debbono entrambe soddisfare il requisito dello scritto "ad probationem", in mancanza del quale la dimostrazione dell'accordo dei contraenti non può essere affidata a presunzioni connesse a comportamenti taciti concludenti. La irrilevanza, ai fini della prova, di eventuale accettazione derivante da siffatti comportamenti assor- be ogni altra considerazione successiva, onde non vi è 6 ни necessità di aggiungere che nella specie siccome il- giudice di merito ha anche evidenziato non sussiste neppure una tacita accettazione da parte della società Winterthur, la quale, piuttosto, ha manifestato con lo scritto la sua volontà espressa di non volere accettare la proposta, come da telegramma e successiva lettera. In ordine al secondo motivo di impugnazione - se- condo cui era onere della società di assicurazione dare la prova della carenza di un potere di rappresentanza del titolare dell'agenzia cui la proposta contrattuale era pervenuta, per cui, in difetto della relativa dimo- strazione e in base al principio dell'affidamento, gli atti dell'agente impegnavano la società rileva, in- - nanzitutto, questo giudice di legittimità che anche in tema di rappresentanza, in applicazione del principio generale dell'art. 2697 cod. civ. circa l'incidenza dell'onere probatorio, il terzo, che pretende di addos- sare al rappresentato gli effetti del negozio compiuto con il preteso rappresentante, deve provare, di fronte alle contestazioni del rappresentato, l'esistenza ed i limiti della fonte della rappresentanza stessa. Osserva, inoltre, questa Corte che, pur in caso di rappresentanza apparente, il principio dell'affidamento giustifica gli effetti di cui all'art. 1398 cod. civ., ma non coinvolge l'apparente rappresentato. 7 ни Occorre, infine, considerare, conclusivamente, sul punto che secondo la interpretazione che ne ha dato la corretta motivazione del giudice di merito - dal do- cumento sottoscritto dall'agente non derivava, comun- 1097 129,11 que, la conclusione del contratto, ancorchè con il rap- CAT 20,66 presentante dell'assicuratore, giacchè alla scrittura veniva espressamente assegnato il valore di "atto prepa= TOT. 149,77 atorio della assicurazione", che l'agente aveva firma- to "sotto riserva di accettazione" della direzione e dal quale non poteva derivare alcun diritto del propo- nente in quanto la società di assicurazione sarebbe ri- masta impegnata "nei modi e termini previsti dalla po- lizza e dopo che questa fosse stata emessa e perfezio- Agenzia delle Entrate Ufficio di nata." 26.03.12 • ruple' ilIscritto a P.T.M. Art. n.... ***A La Corte rigetta il ricorso e compensa per in- tero tra le parti le spese del giudizio di cassa- zione. Roma, 20 settembre 2001 Il Consigliere est. Il Presidente знили ири Viñois toura Gina Casoli Depositata in Cancelleria IL CANCELLERE C1 Aoggi, in 5.4.02 IL CANCELLIERE C1 Gina Casoli 8