Sentenza 22 gennaio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 22/01/2001, n. 855 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 855 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2001 |
Testo completo
C Aula 'B' 00855 / 0 1 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Ettore MERCURIO Presidente R.G.N. 7662/98 - Consigliere Cron. 1764 Dott. Fabrizio MIANI CANEVARI Dott. Bruno BATTIMIELLO Consigliere Rep. Dott. Federico ROSELLI Consigliere Ud. 23/10/00 CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Rel. ConsigliereDott. Florindo MINICHIELLO UFFICIO COPIE Richiesta copia studio ha pronunciato la seguente IL SOLE 24 ORE dal Sig 30 per diritti SENTENZA 1 ½2 GEN: 2001 sul ricorso proposto da: IL CANCELLIERE elettivamente domiciliata in ROMA GUAITOLI CAROLINA, VIA COLA DI RIENZO 28, presso lo studio dell'avvocato CANCELLERIA CABIBBO SALVATORE, che la rappresenta e difende, giusta delega atto notar FLAVIA FIOCCHI di CARPI (istritta nel ruolo del distretto di Modena del 25 febbraio 1998, rep. N. 18761; - ricorrente CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
contro
UFFICIO COPIE IN ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in Rilasciata copia legale al Sig. CABIBBO persona del legale rappresentante pro tempore, per diritti L.
9. FEB. 2001_-9. elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17,2000 IL CANCELLIERE 4392 presso 1'Avvocatura Centrale dell'Istituto, -1- CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE Rilasciata copia legale rappresentato e difeso dagli avvocati DE ANGELIS at Sig. IN CARLO, PESCOSOLIDO GABRIELLA, DI LULLO MICHELE, giusta per diritti L. -6 MAR, 2001 delega in calce alla copia notificata del ricorso;
IL CANCELLIERE resistente con mandato - avverso la sentenza n. 224/97 del Tribunale di MODENA, depositata il 15/05/97 R.G.N. 215/94; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 23/10/00 dal Consigliere Dott. Florindo MINICHIELLO;
udito l'Avvocato DE ANGELIS;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Giovanni GIACALONE che ha concluso per l'accoglimento del ricorso per quanto di ragione. - -2- } R.G. 7662/98 Svolgimento del processo Con la sentenza indicata in epigrafe, il Tribunale di Modena, pronunciando nella controversia fra la pensionata IT NA (appellante) e l'IN (appellato), condannava l'Istituto a corrispondere alla controparte nei limiti della prescrizione decennale - l'integrazione al - minimo, sulla pensione concorrente, fino al 30 settembre 1983, "con rivalutazione ed interessi fino al 31.12.1991 e successivamente con rivalutazione detratti gli interessi”, e dichiarava estinto il giudizio, ai sensi dell'art. 1, commi 181 e segg., Legge Finanziaria 1997, con riguardo alla domanda concernente la cd. cristallizzazione (cioè la conservazione, per il periodo successivo al 30 settembre 1983, dell'importo integrato di detta pensione spettante a tale data), compensando le spese di entrambi i gradi. Avverso tale sentenza IT NA ha proposto ricorso per cassazione, articolato in due motivi. L'IN ha depositato procura. Motivi della decisione 1. Nel primo motivo di ricorso - con la denuncia, ai sensi dell'art. 360 n. 3 cod. proc. civ., di violazione e falsa applicazione dell'art. 1, commi 181, 182 e 183, della legge n.662 del 1996 nonché degli artt. 112 e 113 cod. proc. civ. si lamenta che il Tribunale abbia dichiarato l'estinzione del giudizio in - ordine alla domanda della cd. cristallizzazione e si deduce l'illegittimità, con riguardo all'art. 24 Cost., della normativa alla cui stregua è stata resa la 3 contestata pronuncia di estinzione. Con il secondo motivo, che denuncia, ai sensi dell'art. 360 n.3 cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell'art. 16, comma sesto, della legge 30 dicembre 1991 n. 412, si lamenta l'erroneità della statuizione che (con riguardo all'integrazione al minimo) ha escluso la cumulabilità degli accessori per il periodo successivo al 31 dicembre 1991. 2. Il primo motivo di ricorso non può essere accolto. Va premesso facendo peraltro riferimento solo alla parte finale - della vicenda (della cd. cristallizzazione) originata dall'art.6, comma settimo, del d.l. 12 settembre 1983 n. 463, convertito con modificazioni nella legge 11 novembre 1983 n. 638 - che la Corte Costituzionale, con sentenza n. 240 del 1994, ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 11, comma 22, della legge 24 dicembre 1993 n.537, nella parte in cui, nel caso di concorso di due o più pensioni integrate o integrabili al trattamento They minimo, delle quali una sola conserva il diritto all'integrazione (ove non risultino superati i limiti reddituali previsti alla data del 30 settembre 1983), prevede la riconduzione dell'importo a calcolo dell'altra o delle altre pensioni non più integrabili, anziché il mantenimento di esse nell'importo spettante alla data indicata, fino ad assorbimento negli aumenti della pensione base derivanti dalla perequazione automatica. Successivamente sono intervenuti diversi provvedimenti normativi – decreti legge non seguiti - da tempestiva conversione (28 marzo 1996 n. 166, 27 maggio 1996 n. 295, 26 luglio 1996 n. 396 e 24 settembre 1996 n. 499) e legge 23 dicembre 1996 n. 662 (modificata dal d.l. 28 marzo 1997 n. 79 conv. dalla legge 28 maggio 1997 n. 140) - intesi a dare attuazione alle statuizioni di tale sentenza e a disciplinare l'erogazione delle relative prestazioni e le relative conseguenze proposti per ilin ordine ai giudizi conseguimento delle medesime;
finché è stata pubblicata la legge n. 448 del 1998 (misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo), il cui art. 36, comma quinto, dispone che i giudizi pendenti alla data di entrata in vigore della stessa legge, aventi ad oggetto "le questioni di cui all'art. 1, commi 181 e 182, della legge 23 dicembre 1996, n.662, sono dichiarati estinti d'ufficio con compensazione delle spese fra le parti. I provvedimenti giudiziari non ancora passati in giudicato restano privi di effetto”. Nell'interpretazione di tale norma - applicabile, quale ius superveniens, alla controversia in esame questa Corte (cfr., ex plurimis, le sentenze 11 - maggio 1999 n. 4665, 22 maggio 1999 n. 5001, 11 giugno 1999 n. 5789 e 19 giugno 1999 n. 6171) ha costantemente ritenuto che la relativa previsione di estinzione concerne, oltre che le controversie aventi ad oggetto gli accessori sulle differenze dovute alla cd. cristallizzazione, anche le cause riguardanti glee l'esistenza del diritto alla cristallizzazione stessa per ragioni attinenti al relativo requisito reddituale. Ne consegue che, stante (in mancanza di non dedotte preclusioni al riguardo nella concreta fattispecie) l'imprescindibilità dell'accertamento del requisito reddituale predetto, la pronuncia di estinzione deve essere confermata, sia pure con la precisazione (nell'esercizio del potere di correzione di cui all'art. 384, secondo comma, cod. proc. civ.) che l'estinzione è da riferire all'art. 36, comma quinto, della citata legge n. 448 del 1998. Come già chiarito dalla Corte con sentenze 19 giugno 1999 n.6171 e 13 dicembre 1999 n.13979 (e successiva giurisprudenza conforme), la previsione di estinzione dei giudizi pendenti (inapplicabile, giusta la giurisprudenza citata, alle controversie riguardanti l'esistenza del diritto alla cd. cristallizzazione per ragioni come quella connessa alla sussistenza o no della decadenza ex art. 47 d.p.r. 1970 n. 639 – non attinenti al requisito reddituale) non incontra ostacoli in sovraordinati precetti costituzionali. In particolare, deve ribadirsi che "è manifestamente infondata, in relazione all'art. 24 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art.36, comma quinto, della legge n.448 del 1998, nella parte in cui prevede che i processi in materia di plurima integrabilità al minimo delle pensioni (cioè attinenti alle questioni di cui all'art.1, commi centottantunesimo e centottantaduesimo della legge n. 662 del 1996) pendenti alla data del 1° gennaio 1999 siano dichiarati estinti d'ufficio con compensazione delle spese fra le parti. Deve, infatti, escludersi la jles menomazione del diritto di azione nel caso in cui la "voluntas legis" non sia quella di opporsi alle pretese oggetto delle controversie per le quali si sancisce l'estinzione, ma quella di attuare, nel segno di un adeguato bilanciamento degli interessi in conflitto, una soddisfazione ancorché ridotta delle ragioni fatte valere in giudizio. In quest'ottica si giustifica anche la disposizione sulla compensazione delle spese sul rilievo che, non derivando l'estinzione dal potere dispositivo delle parti ma dalla legge, in presenza di un assetto legislativo di composizione degli interessi in conflitto in modo articolato, la situazione non è assimilabile ad una cessazione della materia del contendere, sicché il giudice non potrebbe valutare la soccombenza virtuale" (v. Cass. n. 13979/1999 citata). La manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale della norma che impone la dichiarazione d'estinzione dei giudizi pendenti con compensazione delle spese impedisce l'esame di ogni altra censura, che e la investa le disposizioni concernenti le condizioni di esercizio quantificazione del diritto, nonché gli accessori del credito. Infatti, soltanto la caducazione dell'art. 36, quinto comma, della legge 23 dicembre 1998 n. 448 potrebbe dare ingresso al giudizio di legittimità sulle norme sostanziali, a causa del nesso di subordinazione logico-processuale in virtù del quale la dichiarazione di estinzione di ufficio dei giudizi medesimi, non eludibile dal giudice che ne è investito, preclude qualsiasi esame del merito (Corte cost. n. 76 del 1999, con specifico riguardo alla disposizione in esame). Alla stregua di tali rilievi, la cui validità risulta confermata dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 310 in data 11-20 luglio 2000, il primo motivo di ricorso deve essere rigettato. E' invece fondato il secondo motivo, che attiene a questione реч cui la predetta previsione di estinzione non è applicabile (cfr. Cass. 10 giugno 1999 n. 5707). del cumuloInfatti, la censurata statuizione del Tribunale, esclusiva (successivamente al 31 dicembre 1991) di rivalutazione ed interessi su quanto dovuto per integrazione al trattamento minimo, riguarda (necessariamente) ratei anteriori al 31 dicembre 1991; pertanto - alla stregua del principio enunciato dalle Sezioni Unite di questa Corte con sentenza n. 5895 del 1996 - l'inadempimento ad essi relativo, ancorché protrattosi oltre la data di entrata in vigore dell'art. 16, comma sesto, della legge n. 412 del 1991, è sanzionato con l'attribuzione cumulativa di rivalutazione ed interessi, secondo la disciplina anteriore a tale norma, essendo quest'ultima applicabile solo per i ratei maturati dopo la sua entrata in vigore. In accoglimento di tale motivo, la cassazione in parte qua 7 dell'impugnata sentenza, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, può essere resa, ai sensi dell'art. 384, primo comma, cod. proc. civ., con pronuncia del merito attributiva (in ordine agli anzidetti ratei per integrazione al minimo fino al 30 settembre 1983) sia della rivalutazione che degli interessi.
3. Il rigetto del primo motivo e la cassazione dell'impugnata sentenza nei limiti sopra indicati e in accoglimento del secondo motivo di ricorso della parte privata conformemente a quanto deciso in precedenti - controversie di identico contenuto (v. Cass. 13 aprile 2000 n.4786 e 26 aprile 2000 n.5352) - comportano che le spese dell'intero processo debbano essere compensate, ai sensi, rispettivamente, dell'art. 36, comma quinto, Thy della citata legge n. 448 del 1998 - non essendo a ciò di ostacolo (cfr. Cass. 19 giugno 1999 n. 6171) il carattere parziale della declaratoria di estinzione e la compresenza delle statuizioni (sottratte alla operatività della previsione di estinzione) concernenti il diritto all'integrazione al minimo fino al 30 settembre 1983 ed ai relativi accessori - e per la sussistenza di giusti motivi.
P.Q.M.
La Corte rigetta il primo motivo di ricorso ed accoglie il secondo. Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e, decidendo la causa nel merito, condanna l'IN al pagamento, in relazione alle somme dovute per ratei d'integrazione al trattamento minimo maturati fino al 30 settembre 1983, della rivalutazione monetaria e degli interessi legali in cumulo fra loro. 8 Compensa le spese dell'intero processo. Così deciso, in Roma, il 23 ottobre 2000 вите месный Il Cons. Est. Il Presidente flore Florin file lille Stillie IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA Depositata in Cancelleria oggi, 2.2 GEN. 2001 A M LABORATORE E R CANCELLERIA P U S DI BOLLO, DI OGNI SPESA, TASSA AI SENSI DELL'ART. 10 IMPOSTA 533 . N ESENTE DA REGISTRO, E DA 11-8-73 DIRITTO LEGGE O DELLA 9