Sentenza 22 novembre 2013
Massime • 1
È inammissibile, per sopravvenuta carenza di interesse, il ricorso per cassazione proposto dalla persona offesa avverso il decreto di archiviazione, se la stessa è deceduta - non in conseguenza del reato- dopo la proposizione della impugnazione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 22/11/2013, n. 7464 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7464 |
| Data del deposito : | 22 novembre 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. BEVERE Antonio - Presidente - del 22/11/2013
Dott. LAPALORCIA Grazia - Consigliere - SENTENZA
Dott. BRUNO Paolo Antonio - Consigliere - N. 1572
Dott. VESSICHELLI M. - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DEMARCHI ALBENGO Paolo - Consigliere - N. 3498/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
RO LV N. IL 23/05/1936 parte offesa;
nel procedimento c/:
RO IO N. IL 22/05/1973;
avverso il decreto n. 7786/2012 GIP TRIBUNALE di SALERNO, del 25/09/2012;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARIA VESSICHELLI;
lette le conclusioni del PG Dott. POLICASTRO Aldo: annullamento senza rinvio e trasmissione atti al PM.
FATTO E DIRITTO
Propone ricorso per cassazione, a mezzo del difensore munito di procura speciale, GN LV, persona offesa nel procedimento iscritto a carico di GN IZ, in ordine al reato di violenza privata, risalente al 14 luglio 2010.
Oggetto della impugnazione è il decreto di archiviazione, emesso dal Gip di Salerno il 25 settembre 2012, nei confronti di GN IZ.
Deduce la violazione del contraddittorio per non avere ricevuto, essa persona offesa, la notifica della richiesta di archiviazione del Pm, pure sollecitata con l'atto di querela.
Il PG presso questa Corte ha chiesto accogliersi il ricorso. In data 17 ottobre 2013 è pervenuto un fax del difensore del ricorrente che riferisce del decesso di quest'ultimo, avvenuto, come poi verificato anche dall'Ufficio, il 13 settembre 2013. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
Col decesso della persona offesa impugnante, viene meno l'interesse alla coltivazione del gravame che, proprio dalla stessa, era stato proposto per vedersi riconosciuta la concreta possibilità dell'esercizio di specifici diritti relativi al contraddittorio, previsti in suo favore, nella procedura della archiviazione della notizia di reato.
Tale tesi appare avvalorata, a contrario, dall'art. 90 c.p.p., comma 3: norma che tutela i diritti e le facoltà della persona offesa deceduta, in capo ai suoi eredi, nella sola ipotesi - non ricorrente nella specie - nella quale il decesso della sia avvenuto in conseguenza del reato.
La specifica causa di inammissibilità prodottasi giustifica la assenza disposizioni in tema di spese o sanzioni pecuniarie.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso in Roma, il 22 novembre 2013.
Depositato in Cancelleria il 17 febbraio 2014