Cass. pen., sez. II, sentenza 15/06/2016, n. 30951
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Sentenza 15 giugno 2016

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La limitazione di efficacia "per un solo grado del processo" della procura speciale, di cui all'art. 100, comma terzo, cod. proc. pen., riguarda soltanto il mandato alle liti, mentre la procura speciale per il compimento di singoli atti, contemplata dagli artt. 122 e 76, comma primo, cod. proc. pen. , ha effetti di natura sostanziale che permangono fino all'espletamento dell'incarico, secondo le regole generali del mandato; ne consegue che è legittimato a proporre appello il difensore e procuratore speciale della parte civile anche se la procura rilasciata ex art. 122 cod. proc. pen. non fa alcuna menzione dei successivi atti del giudizio.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. II, sentenza 15/06/2016, n. 30951
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 30951
    Data del deposito : 15 giugno 2016

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