Sentenza 16 giugno 2015
Massime • 1
Ai fini dell'accertamento del reato di guida in stato di ebbrezza, è legittimo l'impiego dell'etilometro anche a distanza di qualche ora dall'evento, alla duplice condizione che venga stabilita un'apprezzabile connessione tra incidente stradale e condotta del conducente e che non vi sia soluzione di continuità tra l'incidente ed il materiale reperimento del soggetto da sottoporre ad esame.
Commentario • 1
- 1. Etilometro in caso di sinistro: è legittimo anche dopo ore dall’incidente? (Cass. Pen. n. 35594/25)Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 4 novembre 2025
La sentenza Cass. pen., sez. VI, 16 giugno 2015, n. 35594 afferma che l'etilometro è legittimo anche a distanza di tempo dal sinistro, se c'è continuità investigativa. L'art. 186 C.d.S., comma 4, prevede che la Polizia possa sottoporre il conducente al test non solo quando lo ferma nell'immediatezza, ma anche: quando vi è stato un incidente, e quando vi è motivo di ritenere che il soggetto fosse alla guida in stato di ebbrezza. La Corte spiega che il limite temporale non è “rigido”. Non serve che il controllo avvenga nell'esatto momento del fatto. Quello che conta è che non si interrompa la sequenza logica di ricerca e identificazione del conducente. Per spiegare il criterio, la …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 16/06/2015, n. 35594 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 35594 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2015 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA 35 5 9 4/ 15 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Sezione Sesta Penale composta dai signori magistrati: N. sent. sez. 882 Antonio Agrò Presidente Consigliere Vincenzo Rotundo UP 16/06/2015 Consigliere relatore N. R.G. 32633/2014 Orlando Villoni Gaetano De Amicis Consigliere Consigliere Alessandra Bassi ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: TI MA, n. Sambuca Pistoiese (Pt) 18.7.1949 avverso la sentenza n. 639/13 della Corte d'Appello di Firenze del 25/02/2013 esaminati gli atti e letti il ricorso ed il provvedimento decisorio impugnato;
udita in pubblica udienza la relazione del consigliere, dott. Orlando Villoni;
udito il pubblico ministero in persona del sostituto P.G., dott. E. V. Scardaccione, che ha con- cluso per l'annullamento senza rinvio perché il reato estinto per prescrizione in relazione al capo B) con eliminazione della relativa pena;
rigetto nel resto;
udito il difensore del ricorrente, avv. Mauro Cini, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza impugnata, la Corte d'Appello di Firenze ha confermato quella emessa in esito a giudizio abbreviato dal Tribunale di Pistoia in data 12/05/2011 con cui OT MA 1 O era stato condannato alla pena, condizionalmente sospesa, di cinque mesi di reclusione per i reati di resistenza a pubblico ufficiale (art. 337 cod. pen.) e rifiuto di sottoporsi ad accerta- mento del tasso alcolemico (art. 186, commi 1, 2 lett. e] e 7 Codice della Strada.), con le conseguenti sanzioni amministrative accessorie. La Corte territoriale ha disatteso i motivi d'appello, ritenendo irrilevante la doglianza riferita all'assenza di tracce materiali del sinistro stradale all'origine del successivo controllo eseguito dalla Polizia Stradale e ha confermato le valutazioni del primo giudice basate su di una dina- mica dei fatti ritenuta scevra di punti oscuri.
2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso l'imputato, il quale deduce violazione di legge penale in relazione agli artt. 186, commi 1, 2 e 7 per essere stato condannato benché non fosse alla guida di alcun veicolo o in presenza di una situazione di rischio;
vizio di motivazione in ordine al verificarsi del sinistro stradale, nulla essendo stato precisato in ordine alle modalità del suo accadimento;
violazione di legge in relazione all'art. 337 cod. pen. ed all'omesso riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 393-bis cod. pen. per atto arbitrario del pubblico ufficiale;
violazione di legge in relazione all'art. 360 cod. proc. pen. per omesso avviso della facoltà di farsi assistere dal difensore nel compimento dell'accertamento del tasso alcolemico mediante etilometro;
vizio di motivazione della sentenza per essere stato ritenuto alla guida di un autoveicolo in assenza di elementi probatori di riscontro;
violazione di legge in relazione all'art. 192 cod. proc. pen. in ordine alle dichiarazioni rese dal teste Di Nunzia sul presunto sinistro stradale in assenza di elementi di riscontro probatorio. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato nei limiti di cui in motivazione.
2. Occorre in via preliminare esaminare le censure mosse dal ricorrente in relazione al reato di cui al capo B dell'imputazione: esse debbono essere disattese, ma non essendo (in parte) manifestamente infondate, non precludono la declaratoria di estinzione del reato per soprav- venuta prescrizione. 2a. Il primo motivo di doglianza investe il profilo della legittimità dell'operato della Polizia Stradale riguardo all'individuazione delle situazioni in cui possono sottoporre i conducenti di autoveicoli ad accertamenti del tasso alcolemico. Il comma 4 dell'art. 186 Codice della Strada stabilisce che nei casi in cui gli accertamenti qualitativi di cui al comma 3 abbiano dato esito positivo e in ogni caso d'incidente ovvero quando si abbia altrimenti motivo di ritenere che il conducente del veicolo si trovi in stato di alterazione psicofisica derivante dall'influenza dell'alcool, gli organi della Polizia Stradale hanno la facoltà di effettuare l'accertamento con strumenti e procedure determinati dal regolamento (etilometro). 2 La questione interpretativa concerne in particolare la durata del periodo, decorrente dallo accadimento dalla situazione tipica (incidente stradale), entro cui gli organi accertatori possono esercitare la facoltà di sottoporre il conducente alla verifica mediante etilometro. Il ricorrente sostiene che in nessun caso avrebbe potuto essere sottoposto ad alcooltest e di conseguenza che il rifiuto di sottoporvisi non avrebbe potuto essere sanzionato ai sensi dell'art. 186, comma 7 Codice della Strada dal momento che non si trovava né alla guida del veicolo né in una situazione di rischio abilitante gli operanti all'accertamento strumentale. : L'obiezione è infondata. Alla duplice condizione, infatti, che venga stabilita un'apprezzabile connessione tra incidente stradale e condotta del conducente e che tra la prima ed il materiale reperimento del secondo non vi sia soluzione di continuità, il ricorso all'impiego dell'etilometro deve ritenersi legittimo anche a distanza di qualche ora dall'evento tipico, dovendosi mutuare il medesimo schema concettuale elaborato dalla giurisprudenza di questa Corte di legittimità in tema di quasi fla- granza del reato (art. 382 cod. proc. pen.) Secondo un orientamento presente nella giurisprudenza di questa Corte di legittimità cui si ritiene di aderire, lo stato di quasi flagranza sussiste, infatti, anche nel caso in cui l'insegui- mento non sia iniziato per una diretta percezione dei fatti da parte della polizia giudiziaria, bensì per le informazioni acquisite da terzi (inclusa la vittima), purché senza soluzione di conti- nuità fra il fatto criminoso e la successiva reazione diretta ad arrestare il responsabile del reato (ex pluribus v. Sez. 3, sent. n. 22136 del 06/05/2015, B. e altro, Rv. 263663; Sez. 1, sent. n. 6916 del 24/11/2011, Vinetti, Rv. 252915; Sez. 2, sent. n. 44369 del 10/11/2010, Califano e altro, Rv. 249169, quest'ultima resa in fattispecie in cui dall'arrivo della P.G. sul luogo del delitto, dall'acquisizione di notizie utili e dall'inizio delle ricerche erano trascorse circa quattro ore prima dell'arresto dell'indagato). Nella fattispecie, infatti, la Corte territoriale ha congruamente dato conto che le indagini sul conto del ricorrente erano partite dalle dichiarazioni rese dal teste Di NZ, che lo aveva ine- "L quivocabilmente indicato come il conducente della Fiat Multipla responsabile di un tampona- mento ai propri danni e che, barcollando vistosamente e rifiutandosi di fornire i suoi dati per- sonali, era risalito in macchina, pur apparendo visibilmente ubriaco. Non esplica, dunque, alcun rilievo la circostanza che all'atto di essere fermato dagli operanti, il ricorrente non si trovasse in un locale in cui non venivano serviti alcolici né che lungo il tragitto seguito per giungervi non fossero presenti altri locali di somministrazione di tali be- vande: l'importante è che, dopo aver acquisito informazioni sulla sua identità e sulle sue con- dizioni soggettive, del resto perduranti al momento del controllo, il personale di polizia stradale lo avesse rintracciato all'esito di quelle ricerche, sebbene non nell'immediatezza dell'incidente. Nell'esporre, ancorché sommariamente, l'iter procedurale seguito dagli operanti, la Corte ter- ritoriale ha, infine, dato conto in maniera complessivamente congrua delle modalità del sinistro in cui il OT era rimasto coinvolto (v. supra), talché appaiono destituite di fondamento tutte le censure inerenti un presunto difetto di motivazione sul punto, che in realtà non sussiste. 3 d. : . 2b. Il ricorrente deduce anche violazione dell'art. 360 cod. proc. pen. a motivo dell'omesso avviso della facoltà di farsi assistere da un difensore nella procedura di accertamento del tasso alcolemico mediante etilometro. La doglianza appare, tuttavia, tanto priva di rilevanza quanto intempestiva. L'irrilevanza è data dal fatto che all'impiego dell'etilometro non si è mai pervenuti, avendo il ricorrente opposto un pervicace rifiuto all'invito degli operanti in tal senso e non è dato invo- care il mancato rispetto di una garanzia difensiva in relazione ad una procedura in concreto mai avviata. Componendo, inoltre, il contrasto interpretativo manifestatosi nella giurisprudenza di questa Corte di Cassazione, la sentenza delle Sezioni Unite n. 5396 del 29/01/2015, IA ha chiarito che costituisce obbligo per gli organi verificatori avvertire l'indagato della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia prima della prova dell'etilometro (art. 114 disp. att. cod. proc. pen.), ma che la relativa violazione costituisce una nullità a regime intermedio, che non può più essere eccepita dopo la pronunzia della sentenza di primo grado (artt. 180, 182 sec. per. cod. proc. pen.). Ne discende che essendosi il giudizio di primo grado svolto con rito abbreviato, connotato dalla rinuncia dell'imputato a tutte le eccezioni di nullità, anche assolute e non essendo stata la doglianza neppure formulata con l'atto d'appello, essa si rivela comunque intempestiva. 2c. La non manifesta infondatezza di almeno una parte delle censure impone, tuttavia e come anticipato, di rilevare l'intervenuta prescrizione del reato di natura contravvenzionale di cui al cbn. disp. dei commi 7 e 2 lett. c) dell'art. 186 Codice della Strada alla data del 24 giugno 2014 (prescrizione massima), reato che deve pertanto essere dichiarato estinto, com- portando l'annullamento senza rinvio della decisione impugnata nel capo che lo riguarda. -3. Fondata appare, invece, la doglianza che ha investito sia pure al diverso fine di conse- guire il riconoscimento dell'esimente speciale di cui all'art. 393-bis cod. pen. - la ribadita affer- mazione di responsabilità del ricorrente in ordine al reato di resistenza a pubblico ufficiale. Nella ricostruzione dai fatti datane in sentenza, il ricorrente, già alterato nei riflessi a causa dello stato di ebbrezza, si era rifiutato sia di aprire la vettura alla cui guida si era nuovamente posto sia di consegnarne le chiavi ad uno degli operanti, stringendole con forza e in tal modo opponendosi al tentativo del primo d'impossessarsene al fine di dar corso alla procedura, com- portante anche il sequestro preventivo del veicolo. La Corte territoriale ha ritenuto che detta condotta abbia comportato una vera, ancorché breve, colluttazione con l'operante, integrando il paradigma di cui all'art. 337 cod. pen., lad- dove il OT sostiene (punto 3 del ricorso) che l'azione di stringere la mano nel pugno serra- to altro non rappresentava che una reazione riflessa, dovuta al normale e comprensibile irrigi- dimento del corpo di fronte alla percezione di un pericolo', integrante perciò una mera resi- stenza passiva, non diretta ad ostacolare il compimento degli atti d'ufficio preventivati dai pub- blici ufficiali operanti. Reputa il Collegio che, ferma restando la legittimità della condotta degli operanti per le ra- gioni dianzi esposte, s'impone una nuova valutazione di quella riferibile al OT, al fine di 4 •' verificare in maniera più rigorosa se quella ascrittagli è sussumibile nel fuoco dell'art. 337 cod. pen. o se invece debba ricondursi al concetto di resistenza passiva, poiché, al di là della qualifi- cazione datane dai giudici d'appello (colluttazione), non sembra essere trasmodata in alcuna violenza all'indirizzo del pubblico agente. Vale, infatti, ricordare che riguardo al mero atto di divincolarsi posto in essere da un sog- getto fermato dalla polizia giudiziaria, la giurisprudenza di questa Corte di legittimità ha affer- mato il principio che esso integra il requisito della violenza e non una condotta di mera resi- stenza passiva, ove non costituisca una reazione spontanea ed istintiva al compimento dell'atto del pubblico ufficiale, ma un vero e proprio impiego di forza diretto a neutralizzarne l'azione ed a sottrarsi alla presa, guadagnando eventualmente la fuga (Sez. 5, sent. n. 8379 del 27/09/2013, Rodrigo, Rv. 259043; Sez. 6, sent. n. 8997 del 11/02/2010, Palumbo e altro, Rv. 246412; Sez. 6, sent. n. 35125 del 26/06/2003, Graziotti, Rv. 226525). A maggior ragione il principio appare, dunque, applicabile alla fattispecie in esame, conno- tata dall'impiego di una forza fisica di gran lunga inferiore a quella insita nel mero atto di divin- colarsi. La sentenza impugnata va, pertanto, annullata sul punto e gli atti rinviati ad altra sezione della Corte territoriale che nel giudizio di rinvio si atterrà al principio di diritto sopra richiamato.
P. Q. M.
annulla la sentenza impugnata in ordine alla contravvenzione perché estinta per prescrizione ed in ordine alla resistenza e rinvia per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte d'Appello di Firenze. Roma, 16/06/2015 Il consigliere estensore Il Presidente Antonie Agrota Orlando Villoni DEPOSITATO IN CANCELLERIA 25 AGO 2015 IL PREMA DI IL FUNZIONARIO CIUDIZIARIO Piera Esposito E T R O C 5