Cass. pen., sez. VI, sentenza 16/06/2015, n. 35594
CASS
Sentenza 16 giugno 2015

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Ai fini dell'accertamento del reato di guida in stato di ebbrezza, è legittimo l'impiego dell'etilometro anche a distanza di qualche ora dall'evento, alla duplice condizione che venga stabilita un'apprezzabile connessione tra incidente stradale e condotta del conducente e che non vi sia soluzione di continuità tra l'incidente ed il materiale reperimento del soggetto da sottoporre ad esame.

Commentario1

  • 1Etilometro in caso di sinistro: è legittimo anche dopo ore dall’incidente? (Cass. Pen. n. 35594/25)
    Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 4 novembre 2025

    La sentenza Cass. pen., sez. VI, 16 giugno 2015, n. 35594 afferma che l'etilometro è legittimo anche a distanza di tempo dal sinistro, se c'è continuità investigativa. L'art. 186 C.d.S., comma 4, prevede che la Polizia possa sottoporre il conducente al test non solo quando lo ferma nell'immediatezza, ma anche: quando vi è stato un incidente, e quando vi è motivo di ritenere che il soggetto fosse alla guida in stato di ebbrezza. La Corte spiega che il limite temporale non è “rigido”. Non serve che il controllo avvenga nell'esatto momento del fatto. Quello che conta è che non si interrompa la sequenza logica di ricerca e identificazione del conducente. Per spiegare il criterio, la …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 16/06/2015, n. 35594
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 35594
Data del deposito : 16 giugno 2015

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