Sentenza 6 maggio 2015
Massime • 1
Lo stato di quasi flagranza sussiste anche nel caso in cui l'inseguimento non sia iniziato per una diretta percezione dei fatti da parte della polizia giudiziaria, bensì per le informazioni acquisite da terzi (inclusa la vittima), purchè sussista soluzione di continuità fra il fatto criminoso e la successiva reazione diretta ad arrestare il responsabile del reato.
Commentari • 2
- 1. Le Sezioni unite sulla nozione di “quasi flagranza”: limitiGuido Todaro · https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/
Per leggere il testo della sentenza in commento, apri il file allegato. 1. La libertà è la regola, le sue limitazioni configurano ipotesi eccezionali e le correlate norme sono, pertanto, di stretta interpretazione. Verità ovvia e principio sacrosanto del nostro processo penale, che, però, ogni tanto – anzi, spesso purtroppo – occorre ricordare, a fronte di letture riduttive ovvero interpretazioni devianti. Il caso in esame ne è un esempio: la questione controversa concerne l'esatta determinazione delle coordinate concettuali della nozione di “quasi flagranza”, con particolare riferimento alla fattispecie rappresentata dall'“inseguimento”: dilatarne il significato, di là della lettera …
Leggi di più… - 2. Etilometro in caso di sinistro: è legittimo anche dopo ore dall’incidente? (Cass. Pen. n. 35594/25)Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 4 novembre 2025
La sentenza Cass. pen., sez. VI, 16 giugno 2015, n. 35594 afferma che l'etilometro è legittimo anche a distanza di tempo dal sinistro, se c'è continuità investigativa. L'art. 186 C.d.S., comma 4, prevede che la Polizia possa sottoporre il conducente al test non solo quando lo ferma nell'immediatezza, ma anche: quando vi è stato un incidente, e quando vi è motivo di ritenere che il soggetto fosse alla guida in stato di ebbrezza. La Corte spiega che il limite temporale non è “rigido”. Non serve che il controllo avvenga nell'esatto momento del fatto. Quello che conta è che non si interrompa la sequenza logica di ricerca e identificazione del conducente. Per spiegare il criterio, la …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 06/05/2015, n. 22136 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 22136 |
| Data del deposito : | 6 maggio 2015 |
Testo completo
O S C U R A T A 22 1 3 6 / 15 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE PENALE UDIENZA CAMERA DI CONSIGLIO DEL 06/05/2015 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. ALFREDO TERESI Presidente SENTENZA N. 2009/2015 Dott. SILVIO AMORESANO - Consigliere - REGISTRO GENERALE - Consigliere - Dott. LORENZO ORILIA N. 26757/2014 - Rel. Consigliere - Dott. CHIARA GRAZIOSI Dott. ALESSANDRO MARIA ANDRONIO - Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA In caso di diffusione del sul ricorso proposto da: presente provvedimento. omettere le generalità e B.C.A. N. I gli altri dati kientificativi, "omissis" N. IL a norme dell'art. 52 B.F.I. d.lgs. 196/03 in quanto: avverso l'ordinanza n. 1720/2014 GIP TRIBUNALE di GROSSETO, ☐ disposto d'ufficio del 03/06/2014 a richiesta di parte ✗x imposto dalla legge sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CHIARA GRAZIOSI;
lette/sentife le conclusioni del PG Dott.гдето IL CANCELLIERE Mariani Udit i difensor Avv.; O S C U R A T A 26757/2014 RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 3 giugno 2014 il gip del Tribunale di Grosseto ha convalidato l'arresto di B.C.A. per i reati di cui agli articoli 609 octies, commi 1 e 2, 61 e B.F.I. comma 1, n.5, c.p. (capo I) e 110,582, 585 e 61, comma 1, n. 5, c.p. (capo II) commessi nei confronti di B.T. B.C.A. denunciando difetto di2. Ha presentato ricorso il difensore di motivazione, travisamento del fatto e violazione di legge nella parte in cui è riconosciuta la sussistenza della quasi flagranza. Il gip ha motivato la sussistenza di quest'ultima per essersi le forze dell'ordine, sulla base della descrizione sommaria degli aggressori resa dalla persona offesa, immediatamente poste alla loro ricerca, rinvenendoli pochi minuti dopo a poca distanza dal luogo del fatto. Dal verbale d'arresto, invece, emergerebbe una vicenda più complessa, essendo stata necessaria per l'individuazione l'intermediazione di più persone. In particolare, i due arrestati sarebbero stati trovati nella propria abitazione dove dormivano insieme ad altri quattro connazionali, "quindi in un luogo diverso, ancorché non lontano", e ciò sarebbe stato possibile solo per la testimonianza del proprietario del garage indicato dalla vittima e per l'individuazione effettuata da quest'ultima, nonché per la visione di filmati. Non si sarebbe quindi verificata una fattispecie ex articolo 382 c.p.p.: il reato era già stato consumato, "le cose e le tracce non consentivano il collegamento con il reato" e non vi era stato inseguimento". B.F.I.
3. Ha presentato ricorso il difensore di lenunciando come primo motivo la violazione dell'articolo 143 c.p.p. in rapporto agli articoli 178, lettera c) e 185 c.p.p. non essendo stato rispettato il diritto all'assistenza di un'interprete, come secondo motivo la violazione degli articoli 380 e 382 c.p.p. per insussistenza del presupposto dell'arresto in flagranza o quasi flagranza, cioè l'immediata riconducibilità al soggetto, sotto l'aspetto materiale, del fatto reato, essendo la posizione del B. "ancora tutta da accertare", e infine come terzo motivo la violazione degli articoli 380 e 382 c.p.p. sull'arresto in quasi flagranza, avendo la vittima chiamato il 112 poco prima delle ore 1:50 di notte ed essendo stato il B. arrestato alle 12:00, non solo dopo la proposizione dell'atto di querela da parte della vittima alle ore 6:40, ma altresì dopo "tutta una serie di atti di indagine". CONSIDERATO IN DIRITTO 4. I ricorsi sono entrambi infondati. Сп O S C U R A T A Possono essere accorpati nel vaglio l'unico motivo del ricorso presentato dal difensore del B. e il secondo e il terzo motivo del ricorso presentato dal difensore del B. che contestano la sussistenza dei presupposti per l'arresto in quasi flagranza.
4.1 L'articolo 380 c.p.p. prevede l'arresto obbligatorio in flagranza nell'ipotesi di delitto di violenza sessuale di gruppo che, nel caso in esame, è il primo capo di imputazione addebitato. L'articolo 382 c.p.p. definisce lo stato di flagranza al primo comma, stabilendo che in esso si trova "chi viene colto nell'atto di commettere il reato ovvero chi, subito dopo il reato, è inseguito dalla polizia giudiziaria, dalla persona offesa o da altre persone ovvero è sorpreso con cose o tracce dalle quali appaia che egli abbia commesso il reato immediatamente prima". L'interpretazione di questa norma, invero, non è del tutto uniforme nella attuale giurisprudenza di legittimità. Sussiste un orientamento che intende attestarsi sul dato letterale (ma, come si rileverà infra, in effetti si allontana dalla letteralità della formula normativa in questione ben più dell'orientamento opposto), affermando che la c.d. quasi flagranza non sussiste nel caso in cui l'inseguimento non sia iniziato per una diretta percezione dei fatti da parte di chi lo svolge, bensì per l'acquisizione di informazioni da parte di terzi, inclusa la vittima (in tal senso Cass. sez.I, 3 ottobre 2014 n. 43394; Cass. sez.IV, 7 febbraio 2013 n. 15912; Cass. sez.III, 13 luglio 2011 n. 34918; Cass. sez.VI, 20 aprile 2010 n. 20539; Cass. sez.II, 6 luglio 2007 n. 35458), dovendosi quindi ritenere che le ricerche immediate subito dopo il fatto non siano equiparabili all'inseguimento e che l'arresto in flagranza non può sortire semplicemente dalla denuncia della parte offesa (Cass. sez.IV, 5 febbraio 2004 n. 17619). Da tale orientamento diverge una lettura evidentemente correlata in superiore misura alla ratio della norma, lettura che si avvale specificamente del concetto di inseguimento per costituire la c.d. quasi flagranza, intendendolo in senso lato, come attività di indagine che la polizia giudiziaria pone in essere appena ricevuta la notitia criminis e che svolge senza soluzione di continuità fino, appunto, all'arresto del soggetto (v. Cass. sez. V, ord. 7 giugno 1999 n. 2738 - per cui in relazione alla convalida dell'arresto "l'inseguimento del reo, utile per definire il concetto di quasi-flagranza, deve essere inteso in senso più ampio di quello strettamente etimologico" poiché, in un'ottica tecnico-giuridica, "ricomprende anche l'azione di ricerca, immediatamente posta in atto, anche se non immediatamente conclusa, purché protratta senza soluzione di continuità" e Cass. sez. IV 12 novembre 2002-30 gennaio 2003 n. 4348 - che afferma che "in tema di arresto in flagranza, il concetto di "inseguimento" ad opera della forza pubblica, sul quale si fonda la nozione della cd. quasi-flagranza, comprende ogni attività di indagine e ricerca finalizzata alla cattura dell'indiziato di reità, purché detta attività non subisca interruzioni dopo la commissione del reato, ed anche nel caso che si protragga per alcuni giorni" -; sulla stessa linea, più recentemente, si sono collocate Cass. sez. I, 15 marzo 2006 n. 23560 - la quale ribadisce che, ai fini dell'arresto nella quasi flagranza, "la, O S C U RA TA nozione di inseguimento del reo ricomprende anche l'azione di ricerca immediatamente posta in essere, anche se non subito conclusa, purché protratta senza soluzione di continuità" - e, da ultimo tra le massimate, Cass. sez. I, 24 novembre 2011-22 febbraio 2012 n. 6916 - per cui "lo stato di quasi flagranza ricorre quando la polizia giudiziaria abbia proceduto all'arresto in esito a ricerche immediatamente poste in essere non appena avuta notizia del reato, anche se non subito concluse ma protratte senza soluzione di continuità"). A quest'ultimo orientamento ritiene ragionevole aderire questo Collegio, poiché è pienamente logico intendere il concetto di flagranza o quasi flagranza come riconducibile non a una mera percezione diretta dell'attività criminosa da parte di chi effettua l'arresto, bensì all'assenza di una soluzione di continuità tra il fatto criminoso e la reazione diretta ad arrestarne il reo. In tal senso, correlativamente alla effettiva ratio dell'istituto in questione, il concetto di "inseguimento" non può non dilatarsi alla confin di ante accezione di "perseguimento", ovvero esplicazione di indagine che sortisce immediatamente dalla notitia criminis e senza soluzione di continuità conduce in un tempo oggettivamente breve ad arrestare l'autore del reato.
4.2 E vi è di più. L'articolo 382 nel suo testo letterale a ben guardare non esige affatto che chi procede all'arresto abbia veduto l'agente mentre commetteva il reato, bensì l'ipotesi dell'aver colto il reo "nell'atto di commettere il reato" viene da esso configurata come ipotesi alternativa ("ovvero") rispetto a quella dell'inseguimento del reo "subito dopo il reato", senza esigere, quindi, neppure a livello semantico, che chi arresta dopo avere inseguito abbia veduto il reo fuggire dal luogo dove ha commesso il reato. L'orientamento più restrittivo, dunque, in ultima analisi, come già si anticipava più sopra, si distacca dalla pregnanza letterale della norma in misura assai superiore rispetto all'orientamento più lato: pretendendo che sussista l'ipotesi di flagranza/quasi flagranza solo nel caso in cui chi arresta ha cominciato l'inseguimento a seguito di una propria diretta percezione dei fatti, e non anche nel caso in cui chi arresta ha ricevuto informazioni da terzi (tra cui la persona offesa), avvince l'ipotesi dell'arresto a seguito di inseguimento con l'ipotesi, precedente e in realtà alternativa, dell'avere "colto nell'atto di commettere un reato" l'agente; in tal modo infatti l'inseguimento diventa un'ipotesi subordinata all'ipotesi precedente della percezione del reato. La norma al contrario, si ripete, prevede come alternative, e dunque autonome l'una dall'altra, le ipotesi in questione. L'inseguimento, nel reale dettato normativo, impone come unico presupposto per legittimare poi l'arresto in quasi flagranza il fatto che prenda le mosse "subito dopo il reato", non esigendo, però, il testo della norma nè che chi insegue abbia visto/percepito personalmente la commissione del reato né che chi insegue abbia visto/percepito personalmente l'inizio della fuga da parte del reo. E ciò logicamente conduce a ritenere che l'informazione da parte di terzi a colui che conseguentemente insegue non contrasta con la legittimità del successivo arresto;
e, con pari logica, conduce altresì a ritenere che, poiché originabile anche da informazioni di terzi oltre che (a questo punto, però, O S C U R A T A eventualmente) da percezioni dirette, il concetto di inseguimento può ermeneuticamente estendersi nel concetto di indagine, la quale però, per essere qualificabile come cronologicamente collocata "subito dopo" la commissione del reato, non potrà subire alcuna soluzione di continuità.
4.3 Nel caso di specie, il gip del Tribunale ha adeguatamente illustrato nella motivazione dell'ordinanza impugnata come, immediatamente dopo la denuncia che, chiamando il 112, la vittima ha effettuato dei reati da lei subìti, i carabinieri, che l'hanno raggiunta sul posto dove si era da poco consumata la violenza sessuale, hanno proceduto a svolgere delle immediate indagini che li hanno condotti ad arrestare gli attuali ricorrenti. Anche se la versione che nei ricorsi è dettagliata in modo superiore rispetto alla esposizione dei fatti con la quale prende le mosse la motivazione dell'ordinanza impugnata (i ricorsi riportano in sostanza il contenuto, ovviamente più specifico, del verbale d'arresto), ciò non lascia intendere che vi siano state interruzioni nell'attività investigativa (valutazione peraltro fattuale, e pertanto riservata al giudice di merito), attività che quindi ha consentito di compiere l'arresto poco più di 10 ore dopo l'avvenimento del fatto (i carabinieri sono arrivati sul posto, a seguito di chiamata al 112, alle ore 1,50 del 31 maggio 2014 e l'arresto è stato eseguito alle 12:00 dello stesso giorno). Né, poi, il fatto che successivamente alle indicazioni della vittima le forze dell'ordine si siano avvalse anche di indicazioni di ulteriori terzi può significare, per quanto si è sopra esposto, interruzione delle indagini e conseguente delegittimazione dell'arresto. Non sussiste, quindi, fondatezza nelle doglianze dei ricorrenti in ordine alla legittimità della convalida dell'arresto; ed è poi manifestamente infondato il secondo motivo del B. che, tra l'altro in modo estremamente sintetico e quindi alquanto generico, si colloca sul piano fattuale, adducendo che il fatto non era a lui materialmente riconducibile.
4.4 Rimane da considerare il primo motivo del ricorso del B. che lamenta violazione dell'articolo 143, in relazione agli articoli 178 lettera c) e 185 c.p.p. per non essere stato nominato dai carabinieri un interprete, "pur nell'evidenza che gli indagati...non intendevano bene la lingua italiana". Il motivo è del tutto assertivamente generico, in particolare non adducendo neppure che una simile doglianza sia stata proposta al gip e da quest'ultimo sia stata erroneamente rigettata: e infatti nell'ordinanza impugnata non è stata affrontata una simile tematica, bensì, al contrario, la ricostruzione dei fatti è stata illustrata in modo tale da lasciar bene intendere che i due soggetti, poi arrestati, erano in grado, nel contatto con i carabinieri, di avvalersi della lingua italiana per comprendere le accuse e specificamente difendersene (cfr. in particolare il passo dove si rileva che "i due rumeni individuati, inizialmente, negavano qualunque tipo di rapporto con la vittima, poi, spontaneamente, dichiaravano di aver consumato con la stessa, a turno, un rapporto sessuale a pagamento, proposto loro dalla stessa"). O S C U R A T A Il motivo si deve pertanto ritenere inammissibile per siffatta assoluta genericità. In conclusione, entrambi i ricorsi devono essere rigettati, con conseguente condanna di ogni ricorrente al pagamento delle spese processuali. In caso di diffusione del presente provvedimento occorre omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art.52 d.lgs. 196/03 in quanto disposto dalla legge.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art.52 d.lgs. 196/03 in quanto disposto dalla legge. Così deciso in Roma il 6 maggio 2015 Il Presidente Il Consigliere Estensore Alfredo TeresiMarst Chiara Grazio DEPOSITATA IN CANCELLERIA 27 MAG 2015 CANCELLERE Luana Martani