Sentenza 22 febbraio 2017
Massime • 1
Non costituiscono causa di nullità del decreto che dispone il giudizio immediato né l'eventuale incompletezza degli atti trasmessi dal pubblico ministero a corredo della relativa richiesta né la tardiva trasmissione degli stessi, ostandovi il principio di tassatività delle nullità.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 22/02/2017, n. 36631 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 36631 |
| Data del deposito : | 22 febbraio 2017 |
Testo completo
36 631-17 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE PENALE Composta da 67h Aldo Cavallo Sent. n. Presidente - Claudio Cerroni UP 22/02/2017 - Emanuela Gai - Relatore - R.G.N. 53206/2015 Ubalda Macrì Carlo Renoldi ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da ST VA, nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 03/11/2015 della Corte d'appello di Palermo visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Emanuela Gai;
هو udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Pasquale Fimiani, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso;
udito per l'imputato l'avv. M. Marini che ha conclusione chiedendo l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 3 novembre 2015, la Corte d'appello di Palermo in parziale riforma della sentenza del Giudice dell'Udienza preliminare del Tribunale di Trapani, ha ridotto la pena inflitta a VA ST, a mesi quattro di reclusione e € 1000,00 di multa, per il reato di cui agli artt. 110 cod.pen. e 73 comma 5 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, per aver detenuto a fini di spaccio, in concorso con HO IZ (giudicato separatamente), nell'abitazione ove il HO si trovava agli arresti domiciliari, circa 50 grammi di sostanza stupefacente tipo marijuana e quattro piccoli involucri contenenti la stessa sostanza, per un peso complessivo di grammi 4. In Alcamo il 7 agosto 2012. 2. Avverso la sentenza ha presentato ricorso VA ST, personalmente, e ne ha chiesto l'annullamento denunciando, con un unico e articolato motivo, la violazione della legge penale di cui all'art. 606 comma 1, lett. b) cod. proc.pen. in relazione all'art. 111 Cost. 178 lett. c) cod.proc.pen. La Corte d'appello avrebbe escluso la nullità della sentenza di primo grado sull'erroneo convincimento che non sarebbe causa di nullità del decreto che dispone il giudizio immediato la eventuale incompletezza degli atti trasmessi a corredo della relativa richiesta dal pubblico ministero o la loro tardiva trasmissione al giudice. Argomenta il ricorrente che, nel caso in esame, la Relazione tossicologica effettuata dalla Sezione Indagini Chimiche della Questura di Palermo era stata trasmessa alla Procura in data successiva alla richiesta ed emissione del decreto di giudizio immediate e anche dopo la richiesta dell'ST di essere giudicato con il rito alternativo del giudizio abbreviato. In tale situazione sarebbe palese la violazione del diritto di difesa e del diritto di partecipare alla formazione della prova nel contraddittorio ex art. 111 Cost. Ulteriore profilo di violazione del diritto di difesa risiederebbe nella circostanza che tale attività integrativa si caratterizzerebbe per essere un atto a sorpresa, giacchè sarebbe stato omesso anche il relativo avviso di deposito. Sostiene il ricorrente che l'art. 454 cod. proc.pen., che prevede che il Pubblico Ministero debba accompagnare la richiede di giudizio immediato con la trasmissione del «fascicolo contenente la notizia di reato, la documentazione relativa alle indagini espletate, i verbali degli atti compiuti davanti al giudice per le indagini preliminari.. il corpo del reato e le cose pertinenti al reato...» è diretto a garantire il diritto di difesa nel senso di porre in grado l'imputato di visionare gli atti e operare, conseguentemente sulla base del contenuto degli stessi, la scelta di richiedere i riti alternativi. Evidente sarebbe la ratio della norma sottesa a garantire all'imputato di operare una scelta processuale sulla base di un compendio probatorio che deve ritenersi «completo» e che deve individuarsi in quello che il Pubblico Ministero ha trasmesso con la richiesta di giudizio immediato. Va da sé che, nel caso in esame, l'assenza della relazione tecnica ha comportato una lesione del diritto di difesa in capo al ricorrente, che ha operato la scelta del giudizio abbreviato su un compendio probatorio nel quale l'accertamento in oggetto, di sicura rilevanza probatoria, non era presente. 2 Per queste ragioni chiede l'annullamento della sentenza con dichiarazione di inutilizzabilità dell'accertamento de quo.
3. In udienza, il Procuratore generale ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile. CONSIDERATO IN DIRITTO 4. Il ricorso non è fondato. Va preliminarmente rilevato, in fatto, che risulta dalla sentenza impugnata che la richiesta del Dirigente del Commissariato di Alcamo di procedere all'accertamento tecnico sulla sostanza stupefacente, era stata trasmessa al Gabinetto di Polizia scientifica il 25 settembre 2012, e tale nota di trasmissione era allegata agli atti trasmessi dal Pubblico Ministero unitamente alla richiesta di giudizio immediato ex art. 454 cod.proc.pen. L'accertamento tecnico, datato 28 settembre 2012, era stato depositato al Pubblico Ministero in data 13 marzo 2013, dopo l'emissione da parte del G.I.P. del decreto di giudizio immediato, avvenuta in data 2 gennaio 2013. L'udienza per la celebrazione del giudizio abbreviato era stata fissata al 10 aprile 2013, con avviso notificato in data 25 febbraio 2013. Infine, pacificamente accertato che l'accertamento tecnico costituiva parte del compendio probatorio del giudizio abbreviato. In tale contesto fattuale, il ricorrente deduce la violazione del diritto di difesa per aver operato la scelta del rito alternativo prima del deposito della relazione medesima (13 marzo 2013) sulla base di una piattaforma probatoria incompleta;
lo stesso atto, qualificabile quale «atto a sorpresa», non era stato accompagnato dall'avviso di deposito al difensore. Da cui la dedotta inutilizzabilità di tale atto e la richiesta di annullamento della sentenza con dichiarazione di inutilizzabilità dell'accertamento de quo. raf 5. Ciò posto, rileva il Collegio che la censura sollevata dal ricorrente è infondata. Alcuna nullità del decreto di giudizio immediato per incompleta/tardiva allegazione di elementi di prova rispetto a quelli presenti al momento della richiesta del Pubblico Ministero è sostenibile sul rilievo che, in primis, come ha argomentato il giudice dell'impugnazione, nel compendio probatorio vi era la nota di trasmissione, con la richiesta di accertamento tossicologico, la cui risposta è pervenuta prima della celebrazione del giudizio abbreviato ed è stata allegata al compendio probatorio del medesimo giudizio (in relazione alla quale il ricorrente non aveva chiesto l'attivazione dell'art. 442 comma 5 cod. proc.pen. in аё conseguenza della allegazione). Inoltre, come osserva il giudice del merito, la 3 natura dello stupefacente e il fine di spaccio erano stati pienamente riconosciuti dall'ST sin dalle dichiarazioni spontanee rese nel momento della perquisizione domiciliare. Dunque, alcuna incompletezza è ravvisabile e alcuna lesione del diritto di difesa conseguente ad un «atto a sorpresa» può predicarsi sul rilievo che la natura dello stupefacente costituiva già dato acquisito del compendio probatorio, sicchè alcuna atto a "sorpresa" era entrato a far parte del compendio probatorio (con esclusione di qualsiasi obbligo di deposito), mentre non pertinente è il richiamo alla violazione dell'art. 111 Cost., quale violazione del diritto alla formazione della prova nel contraddittorio, avendo richieste l'ST il giudizio abbreviato.
6. In ogni caso, la censura con la quale il ricorrente denuncia erronea applicazione della legge processuale, ed eccepisce la nullità del decreto di giudizio immediato per il caso di incompletezza degli atti trasmessi e/o tardiva trasmissione degli stessi, è giuridicamente infondata. La giurisprudenza di questa Suprema Corte ha costantemente affermato, sin dal 1994 (Sez. 6, n. 5403 del 15/11/1994, Roncaglia, Rv 201816), che non è causa di nullità del decreto che dispone il giudizio immediato la eventuale incompletezza degli atti trasmessi o la loro tardiva trasmissione da parte del pubblico ministero al giudice delle indagini preliminari (art. 454 cod. proc.pen.), in applicazione del principio di tassatività delle nullità (Sez. 2, n. 48604 del 15/10/2009, Mandaroni e altri Rv. 246261; Sez. 4, n. 4149 del 23/09/2009, Grillo, Rv. 246259; Sez. 1, n. 32722 del 04/07/2003, Ferrua, Rv. 226180). La Corte di cassazione ha, con orientamento che può dirsi costante, osservato che il provvedimento con cui il G.I.P. emette il decreto di giudizio immediato, in accoglimento della richiesta del P.M., chiude una fase di carattere endoprocessuale priva di conseguenze rilevanti sui diritti di difesa dell'imputato, salva l'ipotesi in cui il giudice del dibattimento rilevi che la richiesta del rito non è stata preceduta da un valido interrogatorio o dall'invito a presentarsi, integrandosi, in tal caso, la violazione di una norma procedimentale concernente euf l'intervento dell'imputato, sanzionata di nullità, a norma degli artt. 178, comma primo, lett. c) e 180 cod. proc. pen. (S.U. n. 42979 del 26/06/2014, Squicciarino, Rv. 260018). Al di fuori di siffatta ipotesi non ricorre, all'evidenza, alcuna nullità riconducibile al novero di quelle di cui all'art. 178 comma primo lett. c) cod.proc.pen.
7. Il ricorso va, pertanto, rigettato e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali. 4
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 22/02/2017 Il Consigliere/estensorensigliere After Il Presidente Emanuela Gai Aldo Cavallo Allo Coull DEPOSITATA IN CANCELLERIA 24 LUG 2017 IL CANCELLIERE Luana MahaniMan 15