Cass. civ., sez. III, sentenza 05/08/2002, n. 11701
CASS
Sentenza 5 agosto 2002

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Con riguardo alla locazione di un immobile ad uso deposito, l'applicabilità della disciplina di cui agli artt. 27 e segg. della legge 17 luglio 1978 n. 392 deve essere affermata quando, pur in difetto di un rapporto pertinenziale o di servizio, risulti un collegamento funzionale di detto deposito con una delle attività contemplate dal citato art. 27 (nella specie, attività commerciale), ed altresì risulti che tale collegamento, ancorché discendente da un'iniziativa del conduttore, sia legittimo, alla stregua delle originarie clausole contrattuali, ovvero del successivo comportamento delle parti (quale una protratta tolleranza del locatore).

In materia di locazioni, l'art. 1597 cod. civ. stabilisce che nell'ipotesi di rinnovazione tacita del contratto di locazione la nuova locazione è regolata dalle stesse condizioni della precedente, ma la sua durata è quella stabilita per le locazioni a tempo indeterminato, a tale stregua contemplando un rinvio all'art. 1574, cod. civ., recante elencazione delle diverse attività cui i locali possono essere adibiti che, essendo esso volto a regolare la durata di ogni specie di locazione, riveste necessariamente carattere non tassativo bensì meramente esemplificativo, ricomprendendo pertanto, al primo comma n. 1, anche la durata delle locazioni di locali adibiti a deposito.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. III, sentenza 05/08/2002, n. 11701
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 11701
    Data del deposito : 5 agosto 2002

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