Sentenza 5 agosto 2002
Massime • 2
Con riguardo alla locazione di un immobile ad uso deposito, l'applicabilità della disciplina di cui agli artt. 27 e segg. della legge 17 luglio 1978 n. 392 deve essere affermata quando, pur in difetto di un rapporto pertinenziale o di servizio, risulti un collegamento funzionale di detto deposito con una delle attività contemplate dal citato art. 27 (nella specie, attività commerciale), ed altresì risulti che tale collegamento, ancorché discendente da un'iniziativa del conduttore, sia legittimo, alla stregua delle originarie clausole contrattuali, ovvero del successivo comportamento delle parti (quale una protratta tolleranza del locatore).
In materia di locazioni, l'art. 1597 cod. civ. stabilisce che nell'ipotesi di rinnovazione tacita del contratto di locazione la nuova locazione è regolata dalle stesse condizioni della precedente, ma la sua durata è quella stabilita per le locazioni a tempo indeterminato, a tale stregua contemplando un rinvio all'art. 1574, cod. civ., recante elencazione delle diverse attività cui i locali possono essere adibiti che, essendo esso volto a regolare la durata di ogni specie di locazione, riveste necessariamente carattere non tassativo bensì meramente esemplificativo, ricomprendendo pertanto, al primo comma n. 1, anche la durata delle locazioni di locali adibiti a deposito.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 05/08/2002, n. 11701 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11701 |
| Data del deposito : | 5 agosto 2002 |
Testo completo
Aula 'A' M REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Mou alitative11701/03 Oggetto SEZIONE ERZA CIVILE locazione urbanaигвама Composta dagli Ill.mi Sig.ri Magistrati R.G.N. 21552/9902 Dott. Gaetano FIDUCCIA Presidente Dott. Roberto PREDEN Consigliere Cron.29310 Dott. Antonio LIMONGELLI Rep. 3076 Rel. Consigliere Dott. Giovanni Battista PETTI Ud. 29/01/02 Consigliere - Dott. Bruno CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ConsigliereDURANTE UFFICIO COPIE ha pronunciato la seguente Richiesta po studio dal Sig. SENTENZA per diritti € 4,55 sul ricorso proposto da: AGO IL CANCELLIERE+2002 BORGIA CARMELO, elettivamente domiciliato in ROMA VIALE CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE CARSO 63, presso lo studio dell'avvocato MARINA Z ELA, Richiesta copia studio difeso dall'avvocato DNNdal Sig. GIUSEPPE AVENI, giusta delega in per diritti € 1,55 atti;
5 AGO. 2002 IL CANCELLIERE - ricorrente CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
contro
UFFICIO COPIE INCERPI CARMELA, elettivamente domiciliata in ROMA VIA Richiesta copia studio dal Sig. GE SCANDRIGLIA 7, presso lo studio dell'avvocato MAR IA PIA Der diritti € 1,55 GIOVAMBATTISTA -5 AGO BUCCARELLI, difesa dall'avvocato 2002 IL CANCELLIERE CORTE SUPREMA DI CASSAR 2002 MINUTOLI, g iusta delega in atti;
UFFICIO COPIE 248 Richiesta copia studio controricorrente 71 dal Sig. per diritti €1.55 5AGO. 2002 IL CANCELLIERE CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE avverso la sentenza n. 757/99 del Tribunale di MESSINA, Richiesta copia esecutiva dal MINUTOCI depositata il 1 sezione civile emessa il 4/5/1999, per diritti € 12,40 +6 _ 6 NOV 2002 13/07/99; rg. 445/99, IL CANCELLIERE udita la relazione della causa svolta nella pubblica : udienza del 29/01/02 dal Consigliere Dott. Antonio LIMONGELLI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Raffaele CENICCOLA che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto del 21.3.1998 Incerpi Carmela, proprieta- ria di un locale condotto in locazione per sei anni ad uso di deposito da Borgia Carmelo, premesso che dopo la scadenza contrattuale il rapporto, in base agli usi lo- cali, si era rinnovato di mese in mese per un anno, in- timò al conduttore licenza per finita locazione e lo convenne dinanzi al Pretore di Messina per la convali- da. L'intimato propose opposizione. Sostenne che, es- sendo il locale collegato funzionalmente ad altro loca- le nel quale egli svolgeva un'attività commerciale, la locazione, giunta alla sua prima scadenza, si era rin- novata per sei anni, ai sensi dell'art. 28 co. II della legge 27.7.1978 n. 392. Il Pretore rigettò la opposi- zione e dichiarò cessata la locazione. Su appello del Borgia il Tribunale di Messina, con sentenza del 2 13.7.1999, ha confermato la decisione del Pretore, OS- servando che non v'era prova del fatto che la locatrice fosse consapevole del collegamento funzionale tra i due locali, onde non poteva ritenersi applicabile la disci- plina degli artt. 27 e 28 della legge n. 392 del 1978. Ricorre il Borgia con cinque motivi. Resiste la Incerpi con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE Col primo motivo il ricorrente ripropone la denun- zia già esaminata e disattesa dal Tribunale) di nullità della sentenza di primo grado per omessa lettura del dispositivo in udienza, in violazione dell'art. 429 cod. proc. civ. La denunzia è priva di fondamento, giac- chè come ha osservato il Tribunale- l'avvenuta lettura del dispositivo, ove non risulti esplicitamente dalla sentenza o dal verbale di udienza, può essere documen- tata da un qualsiasi altro atto processuale (Cass. 14.4.1987 n. 3713; Cass. 16.2.1998 n. 1615) e nella specie il giudice de gravame di merito ha correttamente desunto l'avvenuto espletamento dell'incombente dalla coincidenza della data del verbale di udienza con quel- la del dispositivo della sentenza. Con secondo motivo il ricorrente denunzia violazio- ne degli artt. 27, 42, 80 legge n. 392 del 1978, 1596, 1597 cod. civ., nonché vizi di motivazione. Sostiene che 3 per l'assoggettamento di un locale concesso in locazio- ne ad uso di deposito al regime giuridico degli artt. 27 e 28 della legge n. 392 sarebbe sufficiente il col- legamento funzionale del locale deposito ad altro loca- le adibito ad una attività commerciale, indipendente- mente dalla consapevolezza che di tale collegamento avesse il locatore. Lamenta, quindi, che il tribunale abbia, invece, ritenuto che per il conseguimento di ta- le risultato giuridico fosse indispensabile la cono- scenza del collegamento da parte della locatrice. La doglianza non ha fondamento. Sul punto il Tribunale si all'orientamento della giurisprudenza diè uniformato legittimità (Cass.
3.1.1991 n. 89), secondo cui nell'ipotesi di locazione di un immobile ad uso di de- posito l'applicabilità della disciplina di cui agli artt. 27 e segg. della legge n. 392 del 1978 può essere affermata quando, pur in difetto di un rapporto perti- nenziale o di servizio, risulti un collegamento funzio- nale di detto deposito con una delle attività contem- plate nell'art. 27 ed, altresì, risulti che tale colle- gamento, ancorchè discendente da un'iniziativa del con- duttore, sia legittimo, alla stregua delle originarie clausole contrattuali, ovvero del successivo comporta- mento delle parti (quale una protratta tolleranza del locatore). 4 Il ricorrente sostiene, inoltre, che la disciplina di cui agli artt. 27 e 28 della legge n. 392 avrebbe comunque dovuto ritenersi applicabile al locale deposi- to di che trattasi perché la locatrice non aveva chie- sto la risoluzione del contratto in relazione alla nuo- va situazione creatasi con iil collegamento tra due locali, onde, ai sensi dell'art. 80 della legge, il lo- cale deposito avrebbe dovuto ritenersi assoggettato al- lo stesso regime giuridico dell'altro locale. Addebita al Tribunale di non aver tenuto conto di ciò. La censu- ra è dell'art. 80inconsistente, posto che la norma presuppone che il locatore sia venuto a conoscenza dell'uso difforme dell'immobile, mentre nella specie la sussistenza di questo presupposto soggettivo è stata esclusa dal Tribunale. Il ricorrente sostiene, infine, che "dagli atti di causa" avrebbe potuto desumersi che la locatrice Incer- pi era in realtà venuta a conoscenza del collegamento tra i due locali e lamenta che il Tribunale non abbia pronunziato in ordine a tali riscontri. La doglianza infondata, giacchè le risultanze processuali a cui il ricorrente si riferisce consistono -per sua esplicita affermazione- nelle asserzioni che in ordine al colle- gamento tra i due locali egli stesso aveva fatto nel giudizio di merito, il che evidentemente non prova che 5 prima del giudizio e nel corso del rapporto locativo la locatrice si fosse resa consapevole della situazione in argomento. Col terzo motivo il ricorrente denunzia violazione dell'art. 437 cod. proc. civ. nonché vizi di motivazione. Sostiene di avere articolato nel giudizio di appello una prova testimoniale intesa a dimostrare che la loca- trice era venuta a conoscenza del collegamento tra due locali e lamenta che il Tribunale abbia immotivata- mente denegato l'ammissione della prova. La doglianza è inammissibile, perché il ricorrente, trascurando di ot- temperare al consolidato principio giurisprudenziale di autosufficienza del ricorso (Cass.
1.2.1995 n. 1161; Cass.
5.4.1997 n. 2965; Cass. 29.1.1999 n. 802) non ha riprodotto nell'atto di impugnazione i capitoli di pro- va, precludendo a questa Corte la possibilità di ap- prezzarne la decisività. Col quarto motivo il ricorrente denunzia violazione degli artt. 1574, 1596 e 1597 cod.civ., nonché vizi di motivazione. Sostiene che alla locazione di specie (rinnovatasi tacitamente dopo la scadenza del termine contrattualmente stabilito) avrebbe dovuto applicarsi l'art. 1597 cod.civ. (che prevede che in tal caso la condizioni nuova locazione sia regolata dalle stesse della precedente), onde il rapporto avrebbe dovuto -a 6 suo avviso- ritenersi rinnovato per altri sei anni. La- menta che il Tribunale abbia, invece, confermato la pronunzia con cui il Pretore aveva ritenuto che dopo la scadenza contrattuale il rapporto di specie si fosse rinnovato di mese in mese secondo gli usi locali. La doglianza non ha fondamento. L'art. 1597 stabilisce, bensì, che la nuova locazione sia regolata dalle stesse condizioni della precedente, ma stabilisce anche che la sua durata sia quella prevista per le locazioni a tem- e, quindi, rinvia all'art. 1574 n. 1 po indeterminato cod. civ., che per le locazioni a tempo indeterminato di locali stabilisce la durata di un anno, salvi gli usi. Il ricorrente obbietta che l'art. 1574 n. 1 prevede la durata di un anno per le locazioni di locali adibiti all'esercizio di una professione, di un'industria o di t un commercio, sicchè non sarebbe applicabile alla loca- zione di specie, riguardante un locale che entrambi i giudici del merito hanno escluso che fosse stato adibi- to a taluna di dette attività. L'obbiezione non può condividersi, perché, essendo l'art. 1574 inteso a re- golare la durata di ogni specie di locazione, la elen- cazione ivi contenuta delle diverse attività a cui i locali possano essere adibiti riveste necessariamente carattere non tassativo ma meramente esemplificativo e pertanto anche la durata delle locazioni di locali adi- biti a puro deposito, come quello in questione, deve ritenersi soggetta alla disciplina dell'art. 1574 n. 1 cod.civ. : Con altra censura contenuta nello stesso motivo il ricorrente afferma che nella provincia di Messina fin dall'anno 1980 non vigono più usi locali nella materia delle locazioni. Lamenta, quindi, in via subordinata, che i giudici del merito non abbiano almeno ritenuto che la locazione in argomento si fosse rinnovata per un anno, secondo il disposto dell'art. 1574 n. 1 cod. civ. Ɑa censura è inammissibile perché il suo esame comporta una indagine di fatto non consentita nel giudizio di legittimità. Col quinto motivo il ricorrente si duole d'essere stato condannato al pagamento delle spese processuali di secondo grado, che а suo avviso avrebbero dovuto farsi gravare sulla controparte. La doglianza è infon- data, giacché il Tribunale, con corretta applicazione dell'art. 91 cod. proc. civ., ha condannato alle spese l'odierno ricorrente in quanto soccombente nel giudizio di appello. Il ricorso va, dunque, rigettato, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, nonché alla rifusione degli onorari, che stimasi di liquidare in € 2.500,00. 8
P.Q.M.
La Corte di Cassazione rigetta il ricorso e condan- il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio na di cassazione, liquidate in 6.186,54 ' oltre agli onorari, liquidati in € 2.500,00. Roma, 29.1.2002. IL PRESIDENTEمعكسة IL CONSIGLIERE ÉST. riduccia CANCELLERIA AL DIRETTORE Umberto UPREME E T Depositata in Cancelleria R O oggi, 05/AGO, 2002 C IL DIRETTORE DI CANCELLERIA Umberto Cicero 109T 129,11 456T 30,99 TOT. 160,10 AGENZIA DELLE ENTRATE Registro in data 1.5 DII 2002 Regy43205ersate €. 160. al n (euro. CENTOSESSANIA/10 p. 11 Dirigente Area Servizi (Dott.ssa Maria FILIPPO Responsabile Servizio Atti Giudizia (Dr. M. BACCICHINI) 002 9