Sentenza 2 novembre 2000
Massime • 1
In materia di stupefacenti, l'aggravante prevista per chi induce al reato una persona dedita all'uso di droga, costituisce una circostanza ad effetto speciale, atteso che prevede un aumento edittale della pena da un terzo alla metà e che a tale massimo deve farsi riferimento, non rilevando per contro che il giudice possa discrezionalmente determinare l'aumento nel limite inferiore. (In applicazione di tale principio la Corte ha rigettato il ricorso con il quale si sosteneva, ai fini del computo del termine massimo della custodia cautelare, che l'aggravante "de qua" non rientri fra quella ad effetto speciale, non determinando automaticamente un aumento di pena superiore al terzo).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 02/11/2000, n. 4051 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4051 |
| Data del deposito : | 2 novembre 2000 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. PASQUALE TROIANO - Presidente - del 02/11/2000
Dott. GIOVANNI CASO - Consigliere - SENTENZA
Dott. STEFANO MONACI - Consigliere - N. 4051
Dott. GIANGIULIO AMBROSINI - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. GIORGIO COLLA - Consigliere - N. 8634/2000
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da Di IO AN nato a [...] il [...]
avverso l'ordinanza del tribunale del riesame di Milano in data 4.2.2000
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Giovanni Caso Udito il Pubblico Ministero in persona del Sost. Proc. Gen. Dott. Vito Monetti che ha concluso per il rigetto del ricorso. FATTO
Di IO AN ricorre attraverso l'ordinanza indicata in epigrafe, confermativa del provvedimento con il quale la Corte d'appello di Milano ha respinto l'istanza di scarcerazione per decorrenza dei termini massimi di custodia cautelare nei confronti del Di IO. Aveva ritenuto la predetta Corte che, essendo stato il Di IO condannato con la sentenza di primo grado per il reato di cui allo art. 73 D.P.R. 309/90, aggravata ai sensi dell'art. 80, co. 1, lett. c) dello stesso D.P.R., ed essendo questa ultima una aggravante ad effetto speciale, si deve tenere conto della medesima nel computo del termine massimo di custodia cautelare che, nella specie, essendo la pena massima prevista superiore a 20 anni di reclusione, e di anni 6. Il tribunale del riesame ha condiviso la predetta interpretazione. Il ricorrente ripropone la questione davanti a questa Suprema Corte, sostenendo: a) che l'aggravante di cui sopra non è ad effetto speciale, poiché non comporta automaticamente un aumento di pena superiore ad un terzo, potendo il giudice applicare un aumento di pena da un terzo alla metà; b) nel caso di specie il giudice ha apportato un aumento di pena pari ad un terzo.
DIRITTO
La tesi difensiva non è giuridicamente fondata.
La nozione di circostanza ad effetto speciale è chiaramente contenuta nel disposto dell'art. 63, 3^ co., c.p., che recita: "Sono circostanze ad effetto speciale quelle che importano un aumento o una diminuzione della pena superiore ad un terzo".
Ciò che risulta ai fini della individuazione delle circostanze ad effetto speciale è la previsione normativa della possibilità di applicare un aumento o una diminuzione della pena superiore ad un terzo, e tale previsione vale a distinguere dette circostanze da quelle comuni, per le quali la misura tipica di aumento o di diminuzione è fino ad un terzo.
Del resto è principio generale penal-processuale che, quando la legge fa discendere determinate conseguenze dalla entità della pena edittalmente prevista (per es., in materia di prescrizione del reato), si fa sempre riferimento al massimo irrogabile. Nella fattispecie, l'aggravante di cui all'art. 80, co. 1, lett. c) del D.P.R. 309/90 è da qualificarsi ad effetto speciale poiché in presenza della stessa può essere irrogato un aumento di pena superiore ad un terzo, non rilevando che nell'uso discrezionale del proprio potere il giudice abbia ritenuto di applicare un aumento pari ad un terzo, poiché tale decisione non elide il giudizio di gravità della circostanza operato dal legislatore ed incorporato nella norma. Il ricorso deve essere, pertanto, rigettato.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese del procedimento.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, 1 ter norme d'att. cod. pen.
Così deciso in Roma, il 2 novembre 2000.
Depositato in Cancelleria il 30 dicembre 2000