Sentenza 23 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 23/06/2025, n. 16770 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 16770 |
| Data del deposito : | 23 giugno 2025 |
Testo completo
Numero registro generale 16567/2023 Numero sezionale 2711/2025
Numero di raccolta generale 16770/2025
Data pubblicazione 23/06/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
AN NA
Presidente
Oggetto: LICENZIAMENTI LEGGE 92/2012
TO IV
Consigliere
Ud.28/05/2025 PU
RI AM
Consigliere
AN SE IG
Consigliere
CASO
AN FA
Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 16567/2023 R.G. proposto da: OS CE, MO IA, AN LI, elettivamente domiciliati in PEC DEL DIFENSORE DOMICILIO DIGITALE, presso lo studio dell'avvocato GAROFALO DOMENICO ([...]) che li rappresenta e difende
-ricorrente-
contro
PLASTICFORM SRL, elettivamente domiciliato in PEC DEL DIFENSORE DOMICILIO DIGITALE, presso lo studio dell'avvocato SALVIA GIOVANNI (SLVGNN52D13G9421) che lo rappresenta e difende
Firmato Da: AN FA Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Seriale: 3554c6734ff0482-Firmato Da: AN NA Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Seriale: 1db9dd270b3af65f
Numero registro generale 16567/2023 Numero sezionale 2711/2025 Numero di raccolta generale 16770/2025 -controricorrente- Data pubblicazione 23/06/2025
avverso la SENTENZA di CORTE D'APPELLO POTENZA n. 67/2023 depositata il 19/06/2023. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 28/05/2025 dal Consigliere AN FA.
FATTI DI CAUSA
1. Con sentenza del 19.6.23 la corte d'appello di Potenza, in riforma della sentenza del 15.11.12 del tribunale della stessa sede, ha rigettato il ricorso del lavoratore di impugnazione del licenziamento intimato il 30.9.19 per riduzione di personale.
2. In particolare, il tribunale aveva escluso la sussistenza del giustificato motivo oggettivo addotto, mentre aveva ritenuto non provata la natura discriminatoria del licenziamento dei lavoratori per la loro sindacalizzazione e quella ritorsiva per le testimonianze rese in un giudizio;
aveva quindi ordinato la reintegra e il pagamento dell'indennità risarcitoria commisurata a 12 mensilità.
3. La corte d'appello, in riforma di detta pronuncia, ha invece ritenuto sussistente la crisi aziendale (non smentita nel caso dell'assunzione di interinali) ed ha escluso che vi fossero altri motivi (illeciti) di recesso (perché la scelta dei licenziati era basata sull'anzianità e sull'assenza di carichi familiari, ovvero sulle mansioni non fungibili svolte).
4. Avverso tale sentenza ricorrono i lavoratori per sette motivi, illustrati da memoria, cui resiste con controricorso il datore di lavoro. Il Procuratore generale ha presentato requisitoria scritta, concludendo per il rigetto del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
5. Il primo motivo deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 3 e 5 legge n.604/1966 nonché degli articoli 1375; 2013 e
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2697 c.c. per avere la corte territoriale applicato ai criteri di scelta di cui all'articolo 5 legge 223 del 91, valutando un licenziamenti per giustificato motivo oggettivo plurimi alla stregua di un licenziamento collettivo per riduzione di personale.
6. Il secondo motivo lamenta nullità della sentenza per violazione dell'art. 112 c.p.c. in relazione all'art. 360, co.1, n.4 c.p.c. per omessa pronuncia sulla dedotta violazione dell'obbligo di repechage.
7. Il terzo motivo lamenta violazione e falsa applicazione dei criteri di scelta di cui all'art. 5 1.223/1991, nonché dei principi di correttezza e buona fede di cui agli artt. 1175 c.c. e 1375 c.c. in relazione all'art. 360, co.1, n.3 c.p.c., per non avere la corte territoriale svolto la comparazione con gli altri dipendenti di altri reparti aventi il medesimo inquadramento.
8. Il quarto motivo deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 1175 e 1375 c.c., art. 3 legge n.604/1966, art.9 D.lgs.n.148/2015 in combinato disposto con l'art. 47 del DPR 445/2000 in relazione all'art. 360, co.1 n.3 c.p.c. perché ci si duole che la società abbia fatto ricorso alla cassa integrazione guadagni per lungo tempo procedendo a licenziare i lavoratori in costanza di erogazione dell'ammortizzatore sociale.
9. Il quinto motivo deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 132 n.4 c.p.c., 156 comma 2, c.p.c. e 118 disp att c.p.c. in relazione all'art. 360, co.1, 2 n.4 c.p.c. per motivazione apparente. 10. Il sesto motivo lamenta violazione e falsa applicazione dell'art. 11 d.lgs. 148/2015 e dell'art. 1, I.n.604/66 in relazione all'art. 360, co.1, n.3 c.p.c., nella parte in cui la corte territoriale ha ritenuto strutturale e irreversibile la crisi aziendale viso il ricorso all'ammortizzatore sociale della CIGO, che invece presuppone la temporaneità, l'eccezionalità e l'imprevedibilità della contrazione di attività e ne presuppone, quindi, la ripresa.
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11. Il settimo motivo, deduce ex articolo 360, numero cinque, l'omesso esame di fatto decisivo per il giudizio consistente nell'essersi la società avvalsa di assunzioni interinali, avvenute dopo un anno dai licenziamenti sol perché non prima la pandemia da COVID aveva sospeso le attività produttive per buona parte dell'anno. 12. Il primo motivo è infondato: la circostanza che sia stata scelta la strada (non vietata) di licenziamenti per g.m.o. in luogo di licenziamenti collettivi, di per sé non dimostra una volontà di eludere la normativa di cui alla legge n. 223/91, non essendo stato evidenziato alcun elemento concreto a supporto di tale ipotesi. 13. E' invece fondato il secondo motivo, non avendo pronunciato la corte sulla dedotta violazione dell'obbligo di repechage. 14. Occorre premettere che nella specie il recesso è stato motivato per asserito calo di fatturato dell'azienda, che è una piccola azienda dell'indotto FIAT con soli 26 dipendenti, quattro dei quali (qui oggi ricorrenti) sono stati licenziati proprio in ragione della crisi del settore dell'auto, che si è riflessa sulla situazione economica del datore di lavoro. Alla base del recesso non è richiamata l'esigenza di riduzione dei costi del personale né la soppressione di posizioni lavorative non necessarie con riduzione di personale omogeneo e fungibile, circostanze queste che potrebbero rilevare per escludere l'obbligo di repêchage (cfr., tra le tante, Cass. n. 7046/2011, 25192/129016, 1508/2021). 15. Ciò premesso, si rileva che la corte territoriale ha omesso di verificare l'assolvimento dell'obbligo di repêchage, in quanto ha incentrato la propria disamina esclusivamente sulla ritenuta corretta applicazione dei criteri di scelta di cui all'art. 5 I. 223/91, sovrapponendo i criteri della diversa fattispecie del licenziamento collettivo: l'osservanza dei principi di correttezza e buona fede è stata valutata dal Giudice del reclamo unicamente con riferimento all'individuazione dei lavoratori da licenziare, quindi in relazione
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Firmato Da: AN FA Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Seriale: 3554c6734ff0482-Firmato Da: AN NA Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Seriale: 1db9dd270b3af65f
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all'applicazione dei criteri di scelta ex art. 5 I. 223/91 presi in considerazione, in via analogica, anche per i licenziamentione 23/06/2025 individuali per g.m.o. nell'ipotesi in cui la soppressione del posto/dei posti riguardi lavoratori aventi analoghe o fungibili professionalità) ma non anche in relazione al diverso (oltre che temporalmente antecedente rispetto all'osservanza dei criteri di scelta) assolvimento dell'obbligo di repêchage. 16. Il motivo è fondato e rilevante ai fini del decidere, in quanto da un lato si è fuori dai casi, come dianzi precisato, in cui opera la deroga all'obbligo di repêchage e, dall'altro lato, in quanto, come precisato da questa Corte (tra le tante, Sez. L-, Ordinanza n. 2739 del 30/01/2024, Rv. 669861 02), in materia di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, spetta al datore di lavoro l'allegazione e la prova dell'impossibilità di repêchage del dipendente licenziato, senza che sul lavoratore incomba un onere di allegazione di altri posti assegnabili. 17. La doglianza circa la violazione dell'obbligo di repêchage è stata ritualmente formulata e coltivata in tutte le precedenti fasi del giudizio. 18. E' fondato anche il terzo motivo, essendo la comparazione tra lavoratori di equivalente professionalità un presupposto della verifica del nesso causale tra la soppressione del posto e la scelta di quello specifico lavoratore licenziato. 19. Nella specie, la società ha limitato il raffronto dei dipendenti a quelli appartenenti al solo settore operatori macchine/montaggi, senza operare alcuna comparazione con i lavoratori addetti agli altri reparti aziendali, dotati di professionalità equivalente oltre che del medesimo inquadramento. Inoltre nessuna comparazione risulta effettuata con riferimento agli apprendisti indicati dal ricorrente, i quali sono a tutti gli effetti lavoratori a tempo indeterminato, ai quali peraltro si applica la disciplina degli ammortizzatori sociali e
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quella dei licenziamenti collettivi e individuali per giustificato
motivo oggettivo.
20.
Gli altri motivi restano assorbiti.
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21. La sentenza impugnata, che non si è attenuta ai principi su estesi, va cassata in relazione ai motivi accolti e la causa va rimessa alla corte d'appello di Salerno, anche per le spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie nei sensi di cui in motivazione il secondo e il terzo motivo di ricorso, rigettato il primo e assorbiti i restanti, cassa l'impugnata sentenza in relazione ai motivi accolti e rinvia la causa, anche per le spese del presente giudizio, alla Corte d'appello di Salerno. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 28 maggio 2025.
Il Consigliere estensore Francesco Buffa
Il Presidente
TO AN
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