Sentenza 13 marzo 2008
Massime • 2
In tema di reato di evasione, non può ravvisarsi, in caso di allontanamento dall'abitazione in cui il soggetto è in stato di restrizione domiciliare, la causa di giustificazione dello stato di necessità per asserito deterioramento dei rapporti con i congiunti conviventi, dal momento che in detta situazione non è apprezzabile il pericolo di un danno alla persona. (La Corte ha altresì chiarito che il preteso danno alla persona sarebbe comunque evitabile semplicemente facendo richiesta di un mutamento del domicilio di restrizione).
In tema di reato di evasione, la circostanza attenuante della costituzione in carcere prima della condanna non trova applicazione in ogni caso di evasione temporanea e quindi non può essere riconosciuta in favore del soggetto che si sia allontanato dal luogo degli arresti domiciliari e si sia recato in una città vicina, da lì poi contattando telefonicamente i Carabinieri per essere prelevato, dal momento che la circostanza attenuante implica un'attiva collaborazione dell'evaso, che non può ravvisarsi allorché questi sia nell'impossibilità di proseguire la latitanza per indisponibilità dei mezzi necessari.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 13/03/2008, n. 29679 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 29679 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. DE ROBERTO Giovanni - Presidente - del 13/03/2008
Dott. OLIVA Bruno - Consigliere - SENTENZA
Dott. MANNINO Saverio - Consigliere - N. 477
Dott. LANZA Luigi - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. COLLA Giorgio - Consigliere - N. 26128/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
DE AR UI, nata il [...] a [...];
avverso la sentenza della Corte d'appello di Brescia 26 gennaio 2006 n. 122. Sentita la relazione svolta dal Cons. Dott. S. F. MANNINO;
Sentita la requisitoria del PROCURATORE GENERALE, in persona del Dr. Eugenio SELVAGGI, il quale ha concluso per il rigetto del ricorso. osserva:
IN FATTO E DIRITTO
Con sentenza del 19 maggio 2001 il Tribunale di Bergamo dichiarava UI De IA colpevole del reato previsto dall'art. 385 c.p., commesso in Zogno il 18 maggio 2001, e la condannava, con le attenuanti generiche e la riduzione dell'art. 442 c.p.p., alla pena di tre mesi di reclusione con la sospensione condizionale. Con successiva sentenza del 5 giugno 2001 la predetta De IA era stata dichiarata colpevole del medesimo reato, commesso in Zogno il 4 giugno 2001, e condannata, con le attenuanti generiche e la diminuzione per il rito, alla pena di due mesi e venti giorni di reclusione con la sospensione condizionale.
Avverso la predetta sentenza l'imputata proponeva appello a mezzo del difensore, chiedendo di essere assolta perché il fatto non sussiste o per aver agito in stato di necessità; e, in subordine, la riduzione della pena al minimo.
Con sentenza del 26 gennaio 2006 n. 122 la Corte d'appello di Brescia, in parziale riforma delle sentenze impugnate, applicava la continuazione tra i fatti per cui erano intervenute le due condanne e rideterminava la pena in quattro anni di reclusione, confermando nel resto.
Avverso tale sentenza la De IA ha proposto ricorso per cassazione, chiedendone l'annullamento per i seguenti motivi:
1. inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 385 cod. pen. in relazione all'art. 597 cod. proc. pen. nella parte in cui la Corte nel determinare la pena complessiva da irrogarsi alla sig.ra De IA non provvede all'applicazione della circostanza attenuante prevista dall'art. 385 c.p., comma 4 malgrado che i fatti di causa, così come acclarati dalla Corte medesima, imponessero tale diminuzione, cui doveva procedersi d'ufficio giusta il disposto della norma procedurale innanzi citata;
2. mancanza della motivazione nella parte in cui la Corte, ritenuta la sussistenza del dolo in capo alla De IA in occasione di entrambi i fatti per cui è processo non fornisce elemento alcuno a sostegno del proprio convincimento, omettendo al contempo di motivare in ordine al mancato accoglimento dei motivi di gravame aventi ad oggetto il profilo dell'assenza del dolo dell'evasore;
3. inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 42 e 43 cod. pen. nella parte in cui la Corte qualifica come dolosa la condotta posta in essere dall'imputata in occasione del fatto accertato in data 19 maggio 2001;
4. inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 42 e 43 cod. pen. nella parte in cui la Corte qualifica come dolosa la condotta posta in essere dall'imputata in occasione del fatto accertato in data 4 giugno 2001;
5. mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, risultante dal contrasto fra la sentenza impugnata e le pronunce di primo grado, nella parte in cui la sentenza gravata afferma che non sussistono concreti elementi a supporto della tesi difensiva secondo cui la De IA avrebbe agito in stato di necessità, risultando dagli atti unicamente che la predetta entrambe le volte si era allontanata dall'abitazione a seguito di litigi avuti dalla sorella;
6. inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 54 cod. pen. in relazione all'art. 385 cod. pen. nella parte in cui la Corte esclude che in occasione dei fatti di causa la De IA abbia agito in stato di necessità;
7. mancanza di motivazione con riferimento alla pretesa irrilevanza giuridica della circostanza che la donna sia stata successivamente assolta dal reato in ordine al quale è stata sottoposta alla misura cautelare degli arresti domiciliari;
8. inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 385 cod. pen. nella parte in cui la Corte esclude che in occasione dei fatti di causa la De IA abbia agito in stato di necessità.
L'impugnazione è infondata.
La sentenza impugnata, esaminando i fatti oggetto dei processi penali riuniti, rispettivamente definiti in primo grado con le sentenze appellate, ha rilevato che la De IA si è allontanata dalla casa della sorella, sede degli arresti domiciliari, il 18 maggio e il 4 giugno 2001, la prima volta recandosi a Bergamo, da dove aveva chiamato telefonicamente i Carabinieri, dicendo che aveva freddo e che la venissero a prendere;
la seconda, per recarsi in un bar distante circa cinquecento metri dall'abitazione della sorella, dalla quale i Carabinieri erano stati avvertiti del suo allontanamento. Sussiste evidentemente il dolo, generico (v., per tutte, Cass., Sez. 6, 9 ottobre 2007 n. 40353, ric. P.G. in proc. Modesto), non potendo dubitarsi della coscienza e volontà dell'imputata di sottrarsi in entrambi i casi allo stato detenzione domiciliare.
Pertanto il secondo, il terzo e il quarto motivo di ricorso appaiono manifestamente infondato. Lo stesso deve dirsi per il settimo motivo. L'evasione è un reato autonomo, il cui oggetto giuridico è costituito dalla tutela delle decisioni giudiziarie, che richiede come presupposto della condotta incriminata la legittimità dello stato di arresto o di detenzione dell'evaso (Cass., Sez. 6, 13 febbraio 2001 n. 10282, Solla), indipendentemente dalla circostanza che questi venga poi assolto dal reato per cui era stato arrestato ed era detenuto, che non può pertanto determinare l'irrilevanza successiva della condotta perpetrata (Cass., Sez. 6, 22 marzo 2005 n. 14250, ric. Tomasello;
sez. 6, 14 gennaio 2005, Romani). Quanto alla scriminante invocata si osserva che, in materia di evasione lo deterioramento dei rapporti con i congiunti (nella specie, la sorella) che coabitano con il detenuto agli arresti domiciliari è inidoneo a determinare la scriminante dello stato di necessità, in quanto tali rapporti non determinano di per sè e necessariamente il pericolo di un danno alla persona, comunque evitabile semplicemente chiedendo il cambiamento della sede della misura.
La sentenza impugnata, che ha deciso in questo senso osservando che non risultavano aggressioni fisiche da parte della sorella atte a determinare il pericolo di un danno grave alla persona dell'imputata, appare pertanto giuridicamente corretta.
I vizi dedotti con quinto, sesto e ottavo motivo appaiono perciò destituiti di fondamento.
In ordine al primo motivo vale la considerazione che, ferma restandone l'applicabilità all'imputato che si allontani dal luogo in cui si trova agli arresti domiciliari (Cass., Sez. U., 12 novembre 1993 n. 11343), si deve tener conto che l'attenuante del quarto comma dell'art. 385 cod. pen. costituisce un'applicazione speciale dell'attenuante comune prevista dall'art. 62 c.p., n. 6 in quanto consiste nel fatto che l'evaso si sia adoperato prima della condanna, spontaneamente ed efficacemente, per elidere le conseguenze dannose dell'evasione - cioè il dispendio di tempo e di energie da parte della polizia giudiziaria per effettuarne le ricerche ed eseguirne la cattura - costituendosi in carcere o consegnandosi a un'autorità che abbia l'obbligo di tradurvelo (Cass., Sez. 6^ 25 settembre 1995 n. 1458). L'attenuante richiede, perciò, un'attiva collaborazione, attuata secondo la norma dell'art. 385 c.p., comma 4 mediante la costituzione in carcere prima della condanna, e non è quindi riconoscibile in qualsiasi ipotesi di cessazione della latitanza.
Una diversa interpretazione avrebbe la conseguenza di ridurre il reato alla forma circostanziata, snaturando la configurazione normativa e garantendo un ingiustificato trattamento di favore in ogni caso di evasione temporanea.
Di conseguenza l'attenuante non spetta a chi - come l'imputata - dopo essere evaso dalla sede degli arresti domiciliari recandosi in una città vicina, da lì abbia poi chiamato i Carabinieri perché andassero a prenderlo, in quanto questa condotta, determinata dall'incapacità di proseguire la latitanza per indisponibilità dei mezzi necessari, non è equiparabile alla collaborazione attiva richiesta dall'art. 385 cod. pen., comma 4 (Cass., Sez. 6, 1 aprile 2004 n. 30785, ric. Marinoni;
Sez. 6, 18 febbraio 2004 n. 19645, ric. Grasso).
Il ricorso dev'essere perciò rigettato.
Segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese giudiziali.
P.Q.M.
LA CORTE Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese giudiziali.
Così deciso in Roma, il 13 marzo 2008.
Depositato in Cancelleria il 16 luglio 2008