Cass. pen., sez. VI, sentenza 13/03/2008, n. 29679
CASS
Sentenza 13 marzo 2008

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In tema di reato di evasione, non può ravvisarsi, in caso di allontanamento dall'abitazione in cui il soggetto è in stato di restrizione domiciliare, la causa di giustificazione dello stato di necessità per asserito deterioramento dei rapporti con i congiunti conviventi, dal momento che in detta situazione non è apprezzabile il pericolo di un danno alla persona. (La Corte ha altresì chiarito che il preteso danno alla persona sarebbe comunque evitabile semplicemente facendo richiesta di un mutamento del domicilio di restrizione).

In tema di reato di evasione, la circostanza attenuante della costituzione in carcere prima della condanna non trova applicazione in ogni caso di evasione temporanea e quindi non può essere riconosciuta in favore del soggetto che si sia allontanato dal luogo degli arresti domiciliari e si sia recato in una città vicina, da lì poi contattando telefonicamente i Carabinieri per essere prelevato, dal momento che la circostanza attenuante implica un'attiva collaborazione dell'evaso, che non può ravvisarsi allorché questi sia nell'impossibilità di proseguire la latitanza per indisponibilità dei mezzi necessari.

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  • 1Evasione dai domiciliari per andare dai Carabinieri? (Cass. 52496/18)
    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 25 ottobre 2020

  • 2Fugge dai domiciliari per tornare in carcere: è comunque evasioneAccesso limitato
    Simone Marani · https://www.altalex.com/ · 29 maggio 2013

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 13/03/2008, n. 29679
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 29679
Data del deposito : 13 marzo 2008

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