Sentenza 1 aprile 2004
Massime • 1
In tema di evasione dagli arresti domiciliari, non ricorrono gli estremi dell'attenuante di cui all'ultimo comma dell'art. 385 cod. pen. nel caso in cui il sottoposto alla misura, allontanatosi senza autorizzazione dal luogo della detenzione (nella specie, dalla propria abitazione) per un temporaneo ricovero in ospedale, si sia presentato, una volta dimesso, dopo quattro ore ai Carabinieri per consegnare il certificato di degenza.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 01/04/2004, n. 30785 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 30785 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. SANSONE Luigi - Presidente - del 01/04/2004
Dott. LEONASI Raffaele - Consigliere - SENTENZA
Dott. MANNINO Saverio - Consigliere - N. 529
Dott. SERPICO Francesco - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DI CASOLA Carlo - Consigliere - N. 19590/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
- NI BI, nato il [...] a [...];
avverso la sentenza della Corte d'Appello di Genova 7 febbraio 2003 n. 414, con la quale, a conferma della sentenza del Tribunale di Genova 14 gennaio 2000 n., è stato dichiarato colpevole:
a) del reato p. e p. dagli artt. 385 c.p. e 47 ter L. n. 374/75, commesso in Genova il 13 gennaio 2000, e condannato, con le attenuanti generiche e la diminuente del rito, alla pena, sospesa, di due mesi e venti giorni di reclusione;
Sentita la relazione svolta dal Cons. Dr. S. F. MANNINO;
Sentita la requisitoria del P.G., in persona del Dr. Enrico DELEHAYE, il quale ha chiesto l'annullamento con rinvio limitatamente alla mancata applicazione dell'attenuante di cui all'art. 385 c. 4^ c.p.p.;
Osserva:
IN FATTO E DIRITTO
Con sentenza del 14 gennaio 2000 n. il Tribunale di Genova, procedendo con rito abbreviato, dichiarava BI AR colpevole del reato ascrittogli - per essere evaso dall'Ospedale di Genova nel quale si trovava in stato di detenzione domiciliare - e lo condannava, con le attenuanti generiche e la diminuente del rito, alla pena, sospesa, di due mesi e venti giorni di reclusione. Contro tale decisione proponeva appello l'imputato ed eccepiva che gli era stata contestata una condotta (essersi allontanato dall'Ospedale di Genova) diversa da quella posta in essere (non essere rientrato immediatamente nella propria abitazione dopo la dimissione dall'Ospedale); in subordine chiedeva il riconoscimento dell'attenuante prevista dall'art. 385 c.p.. A seguito del giudizio la Corte d'appello di Genova con sentenza n. 414 del 7 febbraio 2003 confermava la decisione di primo grado. Avverso la suddetta sentenza ha proposto ricorso per Cassazione, chiedendone l'annullamento per il seguente motivo:
- erronea applicazione dell'art. 385 c. 4^ c.p. (art. 606 c. 1^ lett. b) c.p.p.) perché la decisione impugnata ha negato l'applicabilità
della relativa attenuante all'imputato agli arresti domiciliari, collegandola peraltro al presupposto, non previsto dalla norma, della necessità di manifestare in modo ufficiale il proprio stato di latitanza. L'impugnazione è inammissibile.
Ferma restando l'applicabilità all'imputato che si allontani dal luogo in cui si trova agli arresti domiciliari (Cass., Sez.U., 12 novembre 1993 n. 11343), si deve tener conto che l'attenuante del quarto comma dell'art. 385 c.p. costituisce un'applicazione speciale dell'attenuante comune prevista dall'art. 62 n. 6 c.p. in quanto consiste nel fatto che l'evaso si sia adoperato prima della condanna, spontaneamente ed efficacemente, per elidere le conseguenze dannose del reato - cioè il dispendio di tempo e di energie da parte della polizia giudiziaria per effettuare le ricerche dell'evaso ed eseguirne la cattura - costituendosi in carcere o consegnandosi a un'autorità che abbia l'obbligo di tradurvelo (Cass., Sez. 6^, 25 settembre 1995 n. 1458). L'attenuante dipende, perciò, da circostanze obiettive, legate alla necessità concretamente esistente di procedere alle ricerche dell'evaso che resti latitante, e non solo soggettive, determinate unicamente dalla volontà di chi si è temporaneamente allontanato dagli arresti domiciliari di ottenere comunque una diminuzione di pena. Una diversa interpretazione avrebbe la conseguenza di ridurre il reato alla forma circostanziata, snaturando la configurazione normativa e garantendo un ingiustificato trattamento di favore in ogni caso di evasione temporanea.
Pertanto l'attenuante non spetta a chi, evaso dagli arresti domiciliari non essendo rientrato nella propria abitazione dopo essere stato dimesso dall'ospedale nel quale era temporaneamente ricoverato, si presenta dopo quattro ore ai Carabinieri per consegnare il certificato della degenza.
Appare, dunque, corretta la decisione adottata dal giudice d'appello che ha escluso la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento dell'attenuante in oggetto e il ricorso appare, di conseguenza, manifestamente infondato.
P.Q.M.
La Corte Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di E. 1.000,00 (mille) alla Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 1 aprile 2004.
Depositato in Cancelleria il 14 luglio 2004