Sentenza 9 ottobre 2007
Massime • 1
Nel reato di evasione commesso da persona in stato di arresti domiciliari, il dolo è generico e consiste nella consapevole violazione del divieto di lasciare il luogo di esecuzione della misura senza la prescritta autorizzazione, a nulla rilevando i motivi che determinano la condotta dell'agente. (Fattispecie in cui è stata ritenuta irrilevante, ai fini dell'integrazione del reato, l'intenzione di doversi portare, a causa delle proprie condizioni fisiche, presso un nosocomio ove sottoporsi a cure conseguenti ad un pregresso incidente stradale).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 09/10/2007, n. 40353 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 40353 |
| Data del deposito : | 9 ottobre 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. AMBROSINI Giangiulio - Presidente - del 09/10/2007
Dott. OLIVA Bruno - Consigliere - SENTENZA
Dott. MANNINO Saverio Felice - Consigliere - N. 1189
Dott. MARTELLA Ilario - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DOGLIOTTI Massimo - Consigliere - N. 038507/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO CORTE D'APPELLO di MILANO;
nei confronti di:
1) MO IN N. IL 14/11/1969;
avverso SENTENZA del 07/02/2006 TRIBUNALE di MILANO;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARTELLA ILARIO SALVATORE;
Udito il P.M. in persona del S.P.G. Dott. FEBBRARO Giuseppe, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
FATTO E DIRITTO
1. Con sentenza in data 7.2.2006, il Tribunale di Milano assolveva MO EN dall'imputazione ascrittagli, in ordine all'addebito di cui all'art. 385 c.p., commi 1 e 3, ("perché, in Milano il 31.1.2006, detenuto agli arresti domiciliari presso l'abitazione sita in Milano, Via Capuana n. 4 scala B, in forza del provvedimento emesso dal Tribunale di Milano, Ufficio Direttissime n. 12520/05, si allontanava arbitrariamente dalla predetta abitazione"). Il Tribunale motivava detta decisione dando rilievo all'assunto difensivo del MO, basato sulla "necessità di doversi portare presso l'Ospedale Sacco, per le cure alla mano destra, in quanto vittima tempo addietro di un incidente stradale".
Riteneva lo stesso Giudice credibile il racconto del MO alla stregua della certificazione medica prodotta, attestante un pregresso intervento chirurgico al polso destro presso l'ospedale indicato, dove egli era in procinto di recarsi per sottoporsi a controllo medico.
2. Con il proposto ricorso, il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Milano denuncia violazione di legge ex art. 606 c.p.p., lett. b), dovendosi ravvisare nella condotta del MO gli estremi del reato di evasione contestato, essendosi egli arbitrariamente allontanato dall'abitazione.
3. Il ricorso è fondato.
E, invero, nel reato di evasione commesso da persona in stato di arresti domiciliari, il dolo (a carattere generico) consiste nella consapevole violazione del divieto di lasciare il luogo di esecuzione della misura senza la prescritta autorizzazione, a nulla rilevando i motivi che determinano la condotta dell'agente (Cass., Sez. 6^, 9 gennaio 2004, n. 19639). Non può, pertanto, escludersi l'integrazione del reato, l'asserita intenzione di doversi portare, per le proprie condizioni fisiche, presso un nosocomio, per sottoporsi a cure conseguenti ad un pregresso incidente stradale.
Da quanto sopra consegue l'annullamento della sentenza impugnata, con rinvio alla Corte di Appello di Milano per il giudizio.
P.Q.M.
LA CORTE Annulla la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di Appello di Milano per il giudizio.
Così deciso in Roma, il 9 ottobre 2007.
Depositato in Cancelleria il 31 ottobre 2007