Sentenza 12 novembre 1993
Massime • 1
L'attenuante della costituzione dell'evaso in carcere prima della condanna è applicabile anche all'ipotesi, prevista dal terzo comma dell'art. 385 cod. pen., dell'imputato che, essendo in stato di arresto nella propria abitazione o in altro luogo designato nel provvedimento che dispone la misura, se ne allontani. (La Cassazione ha altresì ritenuto che nella suddetta ipotesi, ai fini della concessione dell'attenuante "de qua", rileva anche un comportamento assimilabile alla costituzione in carcere, quale il consegnarsi ad un'autorità che abbia l'obbligo di provvedere alla successiva traduzione del reo).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., SS.UU., sentenza 12/11/1993, n. 11343 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11343 |
| Data del deposito : | 12 novembre 1993 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.: Udienza pubblica
Dott. Antonio BRANCACCIO Presidente del 12.XI.1993
1. Dott. Gaetano LO COCO Componente SENTENZA
2. " LD ES " N. 16
3. " GU GU " REGISTRO GENERALE
4. " IE LÀ " N. 1504/93
5. " RN EN "
6. " GI AR "
7. " SC EN "
8. " Pasquale LA CAVA (rel.) "
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto dal Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Brescia nei confronti di:
RE MA nato a [...] il [...];
avverso la sentenza emessa in data 30 luglio 1992 dal Pretore di Bergamo;
Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso;
Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere dott. Pasquale LA CAVA;
Udito il Pubblico Ministero in persona dell'Avvocato Generale dott. Sebastiano SURACI che ha concluso per il rigetto del ricorso. FATTO E DIRITTO
In data 30 luglio 1992 il Pretore di Bergamo, su richiesta delle parti, applicava, previa concessione delle attenuanti generiche e della diminuente prevista dal quarto comma dell'art. 385 cod.pen., a GA MA per il reato di evasione la pena di mesi quattro di reclusione.
Il Pretore ha ritenuto che la circostanza attenuante speciale di cui all'ultimo comma dell'art. 385 Cod.Pen. era stata dalle parti correttamente prospettata in quanto l'imputato, dopo essersi allontanato dal luogo ove era agli arresti domiciliari, si era volontariamente costituito consegnandosi, a seguito di accordi telefonici, alla polizia giudiziaria.
Contro tale decisione ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Brescia che, con motivi contestuali, ha denunziato la nullità della sentenza per erronea applicazione dell'art. 385 ultima parte Codice Penale. e per vizi di motivazione in ordine al giudizio di comparazione di cui all'art. 69 dello stesso codice.
Assume che erroneamente il Pretore aveva ravvisato la diminuente che contempla l'ipotesi della costituzione in carcere dell'evaso dato che tale circostanza è applicabile solo a chi, legalmente arrestato o detenuto per un reato, evade (art. 385, 1 comma, Cod.Pen.) e non anche a colui il quale, in stato di arresto nella propria abitazione o in altro luogo designato nel provvedimento, si allontana da detti luoghi (3 comma dell'art. 385).
Lamenta, anche, carenza di motivazione in ordine al giudizio di comparazione tra le concesse attenuanti e la contestata aggravante della recidiva.
La sesta sezione penale, a cui il ricorso era stato assegnato, avendo rilevato un contrasto giurisprudenziale sulla questione se l'attenuante di cui al quarto comma dell'art. 385 sia applicabile anche a chi si allontani dal luogo degli arresti domiciliari, ha rimesso il ricorso alle Sezioni Unite.
Con provvedimento del 13 luglio 1993 il Primo Presidente Aggiunto ha disposto in conformità.
Alle Sezioni Unite, dunque, viene sottoposta la questione se l'attenuante della costituzione dell'evaso in carcere prima della condanna sia applicabile anche all'ipotesi dell'imputato che, essendo in stato di arresto nella propria abitazione o in altro luogo designato nel provvedimento, se ne allontani. Sul problema, infatti, vi sono diverse pronunce della Corte di Cassazione tra loro contrastanti.
Secondo il prevalente orientamento giurisprudenziale la condotta di chi si allontani dal luogo degli arresti domiciliari è ipotesi autonoma rispetto a quella prevista dal 1 comma dell'art. 385 ed è a questa equiparata esclusivamente ai fini del trattamento sanzionatorio.
Dell'accoglimento del principio che il terzo comma dell'art. 385 punisce condotte non assimilabili all'evasione e che tali comportamenti vanno ricondotti nell'ambito della stessa disposizione con riguardo unicamente alla pena è derivata l'ulteriore affermazione che in caso di pentimento "post delictum" l'attenuante prevista nell'ultima parte dell'articolo è riservata alla sola evasione dal carcere ed è inapplicabile a chi si allontani dal luogo degli arresti domiciliari (Cass. sez. VI, 21 giugno 1985,ric. Puliti - Sez. VI, 2 ottobre 1986, ric. Donnina - Sez. VI, 25.5.1990, ric. Nataletti).
Da tale indirizzo giurisprudenziale si è discostata la sentenza 4 settembre 1992 (Sez. VI, 5 marzo 1992 imp. Berné) che ha ritenuto l'attenuante in esame applicabile anche a chi si allontani dagli arresti domiciliari purché, prima della condanna, si costituisca in carcere oppure tenga un comportamento assimilabile alla costituzione quale il consegnarsi ad una autorità avente l'obbligo di tradurlo ove è tenuto a rimanere dovendosi far constatare la volontà di interrompere lo stato di evasione.
Il Collegio ha giustificato tale decisione con il rilievo che per l'equiparazione posta dal legislatore tra le varie fattispecie criminose descritte nell'art. 385 pure il soggetto agli arresti domiciliari quando si allontana dall'abitazione è un evaso e con l'ulteriore considerazione che una disparità di trattamento in danno di soggetti meno pericolosi quali gli arrestati al domicilio sarebbe ingiustificata e renderebbe la norma non immune da dubbi di legittimità.
Ed è quest'ultima interpretazione che le Sezioni unite ritengono di dover condividere.
Il reato di cui all'art. 385 Cod.Pen. ha subito una progressiva dilatazione in parallelo al fenomeno di diversificazione ed articolazione delle misure attuative della custodia cautelare e dell'esecuzione della stessa pena detentiva.
Così accanto all'evasione in senso proprio (1 comma art. 385) il legislatore ha individuato situazioni diverse caratterizzate dal fatto che il soggetto agente, pur rivestendo la qualifica di arrestato o detenuto, nel momento in cui si sottrae all'esecuzione della pena detentiva o della custodia cautelare non è soggetto alla sorveglianza diretta di altro soggetto (evasione impropria, 3 comma art. 385).
Così le fattispecie criminose relative al mancato rientro dai permessi (art. 30 3 comma e 30 ter ord. penit.) o dalla semilibertà (art. 51 ord. pen.) nonché quella del condannato che si allontana dalla detenzione domiciliare (art. 47 ord. pen.) e quella dell'imputato che si allontani dagli arresti domiciliari (3 comma dell'art. 385) sono state dal legislatore equiparate alla condotta di colui che legalmente arrestato o detenuto per un reato evade (1 comma dell'art. 385).
L'inserimento dell'allontanamento "abusivo" dagli arresti domiciliari nel corpo stesso dell'art. 385 rende, infatti, evidente che tale fattispecie criminosa non può ritenersi isolata rispetto al contesto dello stesso articolo e che, quindi, colui che si allontana dagli arresti domiciliari è anche egli un evaso ed è anche a lui, dunque, applicabile l'attenuante speciale di cui all'ultimo comma dell'articolo in esame che prevede una diminuzione di pena per "l'evaso che si costituisce prima della condanna".
D'altro canto lo stesso 3 comma dell'art. 385 prevede anche l'ipotesi del condannato che ammesso a lavorare fuori dallo stabilimento penale non vi rientri (art. 21 ordinamento penitenziario).
Orbene se a tale condannato, è applicabile nell'ipotesi del rientro in istituto prima della condanna per il reato di evasione la circostanza attenuante speciale prevista dall'ultimo comma dell'art. 385 e se invece tale diminuente non fosse in assoluto applicabile a colui che si allontana dagli arresti domiciliari avremmo che, per fattispecie criminose descritte nello stesso comma, il ravvedimento attuoso sarebbe in una ipotesi applicabile ed in altra no. Inoltre, la misura alternativa della detenzione domiciliare è analoga a quella degli arresti domiciliari in quanto in ambedue le ipotesi l'evasione consiste nell'allontanamento dai luoghi entro i quali deve svolgersi la misura alternativa o la custodia cautelare per cui l'applicabilità all'evaso dalla detenzione domiciliare della speciale diminuente del ravvedimento attuoso (art. 47 ord. pen.) e la non applicabilità di tale diminuente all'evaso dagli arresti domiciliari comporterebbe una disparità di trattamento che non si sottrarrebbe a sospetti di incostituzionalità. Infine che vi sia una perfetta equiparazione tra l'ipotesi dell'evasione in senso proprio e colui che si allontana dal luogo ove deve svolgersi la custodia cautelare si evince anche dalla circostanza che l'imputato che si trova agli arresti domiciliari si considera in stato di custodia cautelare (1 comma art. 271 Cod.Proc.pen. 1930 ed art. 284, 5 comma, C.P.P. 1988) per cui la posizione di chi è agli arresti domiciliari è espressamente assimilata alla posizione dell'imputato in custodia cautelare in carcere tanto che il periodo agli arresti domiciliari viene ad essere pienamente computato nella durata della custodia cautelare e, conseguentemente, detratto dalla pena definitivamente inflitta. L'unico argomento letterale che renderebbe non applicabile l'attenuante e cioè doversi l'evaso costituire in carcere non è però da ritenersi decisivo in quanto è manifestamente indifferente che l'evaso si costituisca in un stabilimento carcerario o altrove ad una autorità che abbia l'obbligo di farlo ivi tradurre. Pertanto la speciale diminuente soggettiva del ravvedimento attuoso è applicabile non solo all'ipotesi dell'evasione propria ma anche all'allontanamento dell'imputato dal "locus custodiae", e, quindi, nella fattispecie, contrariamente a quanto assume il P.G. ricorrente, non è ravvisabile l'erronea applicazione dell'ultimo comma dell'art. 385 cod.pen. essendosi il GA, prima della condanna per il reato di evasione, consegnato alla Polizia Giudiziaria.
Le varie condotte criminose descritte nell'art. 385 dunque violano tutte quel medesimo bene giuridico che deve identificarsi nel garantire, da un lato, le esigenze che sottostanno alla applicazione della pena (attuazione delle funzioni retributive, preventive e risocializzanti sottese alla pena detentiva) e, dall'altro, l'adozione di quei provvedimenti restrittivi della libertà personale emessi dagli organi competenti in funzione di esigenze cautelari. Anche il motivo concernente carenza di motivazione, in ordine al giudizio di comparazione tra le concesse attenuanti e la contestata aggravante della recidiva è infondato.
Il giudizio di comparazione era stato, infatti, effettuato dalle parti per cui il Pretore, avendo valutato che le attenuanti richieste (art. 62 bis e 385, 4 comma, cod.pen.) per la non eccessiva gravità del fatto e la volontaria costituzione dell'evaso erano effettivamente da concedere ha ritenuto che le stesse erano state correttamente prospettate e pertanto le ha concesse applicando quindi la pena determinata dalle parti.
P.Q.M.
La Suprema Corte di Cassazione a Sezioni Unite visto l'art. 615 C.P.P. Rigetta il ricorso.
Roma, 12 novembre 1993.