Cass. pen., sez. VI, sentenza 18/02/2004, n. 19645
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Sentenza 18 febbraio 2004

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Commette il delitto di evasione la persona in stato di arresti domiciliari che, autorizzata a lasciare l'abitazione per raggiungere la sede di prestazione della propria attività professionale, esca dalla prima senza portarsi effettivamente nel luogo di lavoro, a nulla rilevando il suo successivo e tempestivo rientro nel luogo di esecuzione della misura.

Per il reato di evasione commesso da persona in stato di arresti domiciliari, la fattispecie attenuante di cui al comma 4 dell'art. 385 cod.pen., per la quale la pena è diminuita quando l'evaso si costituisce in carcere prima della condanna, non è integrata per il sol fatto che l'interessato rientri spontaneamente nel luogo di esecuzione della misura, essendo piuttosto necessario che si presenti presso un istituto carcerario o si consegni ad una autorità che abbia l'obbligo di tradurlo in carcere.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. VI, sentenza 18/02/2004, n. 19645
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 19645
    Data del deposito : 18 febbraio 2004

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