Sentenza 18 febbraio 2004
Massime • 2
Commette il delitto di evasione la persona in stato di arresti domiciliari che, autorizzata a lasciare l'abitazione per raggiungere la sede di prestazione della propria attività professionale, esca dalla prima senza portarsi effettivamente nel luogo di lavoro, a nulla rilevando il suo successivo e tempestivo rientro nel luogo di esecuzione della misura.
Per il reato di evasione commesso da persona in stato di arresti domiciliari, la fattispecie attenuante di cui al comma 4 dell'art. 385 cod.pen., per la quale la pena è diminuita quando l'evaso si costituisce in carcere prima della condanna, non è integrata per il sol fatto che l'interessato rientri spontaneamente nel luogo di esecuzione della misura, essendo piuttosto necessario che si presenti presso un istituto carcerario o si consegni ad una autorità che abbia l'obbligo di tradurlo in carcere.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 18/02/2004, n. 19645 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 19645 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. LEONASI Raffaele - Presidente - del 18/02/2004
Dott. MANNINO Saverio - Consigliere - SENTENZA
Dott. ROTUNDO Vincenzo - Consigliere - N. 274
Dott. ROSSI Agnello - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CARCANO Domenico - Consigliere - N. 43573/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AN RA, nato in [...] l'[...];
contro la sentenza 22 aprile 2003 della Corte d'appello di Catania. Sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Domenico Carcano. Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dr. Albano Antonio, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
AN RA propone ricorso avverso la sentenza 22 aprile 2003 della Corte d'appello di Catania con la quale è stato confermata la decisione 16 novembre 1999 del Tribunale di Acireale che lo dichiarava responsabile del delitto di evasione.
La Corte ha ritenuto che l'allontanamento di RA dal suo posto di lavoro configurasse il delitto di evasione ex art. 385, comma 3, c.p. e che la preventiva comunicazione di RA ai Carabinieri che egli quel giorno non si sarebbe recato al lavoro non avrebbe potuto avere alcuna incidenza ai fini della sussistenza del reato, al pari del fatto che il rientro a casa, luogo di detenzione, non avrebbe potuto configurare l'ipotesi analoga di costituzione in carcere ed integrare la relativa circostanza attenuante.
Il ricorrente deduce difetto di motivazione e violazione di legge, in quanto assume la insussistenza dell'elemento soggettivo del reato de quo che richiederebbe l'irreperibilità del soggetto allontanatosi dalla luogo di detenzione, oltre alla compromissione della vigilanza e l'apprezzabile distacco dal luogo di custodia cautelare. Inoltre, la Corte non avrebbe considerato che la particolare patologia da cui RA era affetto, schizofrenia, avrebbe avuto effetti determinanti sulla sua condotta, tale da escluderne la volontà di sottrarsi all'esecuzione della misura cautelare.
Con altro motivo si deduce che vi sarebbero state le condizioni per applicare l'attenuante di cui all'ultimo comma dell'art. 385 c.p., in quanto con il rientro a casa e col mettersi sul balcone allo scopo di farsi notare dai Carabinieri, si sarebbero configurate le circostanze richieste per l'applicazione della attenuante de qua. Con altro motivo, infine, si deduce che i giudici di merito avrebbero immotivatamente ed erroneamente escluso il giudizio di prevalenza delle attenuanti generiche rispetto alla recidiva, non considerando affatto la documentazione prodotta a sostegno della richiesta avanzata con i motivi d'appello.
In tal modo sintetizzati i termini delle questioni poste, a norma dell'art. 173 disp. att. c.p.p., va:
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è infondato.
Come noto, l'allontanamento del detenuto, agli arresti domiciliari e autorizzato al lavoro esterno, dal luogo in cui è previsto che egli svolga la propria attività costituisce reato di evasione, senza che sia invocabile l'inevitabilità della ignoranza della legge da parte del soggetto, essendo richiesto per la sussistenza del reato il dolo generico (Sez. 6^, 4 ottobre 2000, Parisi, rv. 217383), oltre che la volontà di farvi ritorno.
Il dolo generico richiesto per la configurazione del reato di evasione per abbandono del luogo degli arresti domiciliari, comporta che integra il delitto la volontà di allontanamento - in assenza di autorizzazione o in violazione di essa -nella consapevolezza del provvedimento restrittivo a proprio carico, non rivestendo alcuna importanza lo scopo che l'agente si propone con la sua azione. Ne consegue che anche l'allontanamento dal luogo di lavoro, in quanto coincidente col luogo di custodia, integra gli estremi del reato in esame, in ogni caso in cui non abbia brevissima durata e risulti, pertanto, incompatibile con le esigenze di sorveglianza e di controllo da parte della autorità amministrativa che la norma incriminatrice tutela.
Nel nostro caso, dunque, non è da dubitare che RA ha violato i limiti stabiliti dall'autorizzazione di allontanarsi dalla residenza per recarsi soltanto al luogo del lavoro. Egli, quel mattino, non era presente, oltre che nella sua abitazione, anche nel posto di lavoro e, in tal modo, ha posto in essere la condotta richiesta dall'art. 385 c.p. ai fini della sussistenza del delitto, senza che possa avere rilievo la circostanza del suo rientro a casa nelle prime ore del pomeriggio. Infatti, ciò che rileva è la sottrazione per un tempo apprezzabile, e tale è nel nostro caso la durata dell'allontanamento, da essere incompatibile con le esigenze di sorveglianza e di controllo da parte dell'autorità di polizia. Quanto alla attenuante di cui all'ultimo comma dell'art. 385 c.p.p., essa non è configurabile nel nostro caso. Infatti, il rientro dell'evaso, dopo qualche ora, presso la propria abitazione, non è fatto che integri l'attenuante di cui all'art. 385, comma 4, c.p., la quale ricorre solo nella ipotesi di costituzione in carcere o di consegna a una autorità che abbia l'obbligo di provvedere alla successiva traduzione dell'evaso e non anche quando il rientro nella propria abitazione avvenga "clam et furtiviter", nel tentativo di non rivelare la pregressa evasione (Sez. 6^, 12 aprile 2000, Masi, rv. 220744).
Nel caso di specie, e ciò anche se fosse accertata la situazione dedotta dal ricorrente, non ricorre l'attenuante de qua che richiede una condotta tale da configurare un ravvedimento operoso, del tutto spontaneo, che non può essere ravvisato nel fatto, come correttamente posto in risalto nella sentenza impugnata, di essere rientrato in casa, dopo essersi allontanato tutta la mattina, e di essersi affacciato da un terrazzo vicino dal quale è, poi, stato visto dagli organi di polizia giudiziaria in servizio di controllo. Altrettanto infondato il motivo in punto di attenuanti generiche. È stato, infatti, negata la prevalenza, rispetto alla recidiva reiterata, in base ad una scelta corretta e coerente, seppur in sintesi, esposta in riferimento alla congruità del trattamento sanzionatorio in tal modo determinato, anche in relazione alla condotta antigiuridica.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 18 febbraio 2004.
Depositato in Cancelleria il 28 aprile 2004