Sentenza 13 febbraio 2001
Massime • 1
La configurabilità del reato di evasione, come previsto dall'articolo 385 cod. pen., presuppone l'esistenza di un legale titolo di detenzione, sicché va esclusa la sussistenza di detto reato nei confronti di soggetto sottrattosi all'esecuzione della custodia cautelare quando, pur in assenza di un formale provvedimento dell'autorità giudiziaria, la suindicata misura abbia perso efficacia per l'avvenuto decorso del relativo termine massimo di durata.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 13/02/2001, n. 10282 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10282 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. LUIGI SANSONE - Presidente - del 13/03/2001
Dott. BRUNO OLIVA - Consigliere - SENTENZA
Dott. GIOVANNI CASO - Consigliere - N. 242
Dott. TITO GARRIBA - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ANTONIO AGRÒ - Consigliere - N. 32108/2000
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
SO NO
Avverso la sentenza del 19 novembre 1999 del Tribunale di S. Maria Capua Vetere, sezione distaccata di Marcianise;
Udita la relazione svolta dal Cons. Dott. Tito Garribba;
Udito il P.M., in persona del Sost. Procuratore Generale Dott. Anna Maria De Sandro, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
MOTIVI DELLA DECISIONE
p.
1. Con sentenza del 19 novembre 1999 il Tribunale di S. Maria Capua Vetere applicava su richiesta delle parti la pena di mesi sei di reclusione a SO NO, imputato del delitto di cui all'art. 385, commi 1 e 3, cod.pen., commesso il 18 novembre 1999. Avverso detta sentenza l'imputato ricorre per cassazione e denuncia violazione della legge penale, assumendo che, al momento del fatto (18.11.1999), non esisteva "un legittimo ed efficace titolo di detenzione" perché - come risulta dall'ordinanza di revoca della misura cautelare tardivamente emessa dal giudice per le indagini preliminari - il termine di durata massima della custodia preventiva era scaduto fin dal 13.11.1999.
p.
2. Il ricorso è fondato e va accolto.
Presupposto del reato di evasione previsto dall'art. 385 cod. pen. è la condizione, in capo all'agente, di soggetto "illegalmente arrestato o detenuto" ossia di soggetto il cui stato di arresto o detenzione sia conforme alle norme dettate dall'ordinamento in tema di misure cautelari personali o di pene detentive. Pertanto non si avrà evasione, per difetto del presupposto della legalità dell'arresto o della detenzione, quando l'agente si sottrae a un arresto in flagranza non convalidato nel termine previsto o a una misura custodiale applicata fuori dei casi fissati dall'art. 280 cod. proc. pen. oppure all'esecuzione di una pena, nel caso che, pur essendo scaduto il termine, non sia stata disposta la scarcerazione (v. Sez. 6^, 6.4.2000, Bosco). Neppure nel caso concreto sussisteva una legale detenzione, poiché il termine massimo di custodia cautelare, al momento del fatto, era già scaduto, cosicché, pur in assenza del formale provvedimento di rimessione in libertà, la misura aveva perso efficacia, in quanto tale effetto - come stabilito dall'art. 303 comma 1 cod. proc. pen. - consegue ope legis e non ope iudicis,
essendo il provvedimento giudiziale meramente dichiarativo di una situazione già verificatasi.
Pertanto la sentenza impugnata dev'essere annullata senza rinvio per insussistenza del fatto. Ai sensi dell'art. 532 comma 1 cod. proc. pen. va ordinata la liberazione dell'imputato, giudicato in istato di custodia cautelare.
P.Q.M.
La Corte di cassazione annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non sussiste;
ordina l'immediata liberazione di LA NO se non detenuto per altra causa.
Così deciso in Roma, il 13 febbraio 2001.
Depositato in Cancelleria il 13 marzo 2001