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Sentenza 12 gennaio 2026
Sentenza 12 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Bari, sez. VIII, sentenza 12/01/2026, n. 53 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Bari |
| Numero : | 53 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 53/2026 Documento firmato digitalmente
Sentenza n. 53/2026
Il Giudice Depositata il 12/01/2026 Depositata il 12/01/2026
CELESTE VIGORITA Il Segretario
OR NN IE
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BARI Sezione 8, riunita in udienza il 14/11/2025 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
VIGORITA CELESTE, Giudice monocratico in data 14/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1495/2025 depositato il 03/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Bari
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVF01PF04182-2024 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVF01PF04182-2024 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVF01PF04182-2024 IRPEF-REDDITI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI 2020
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 2912/2025 depositato il 16/12/2025 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle conclusioni contenute nell'ultimo atto difensivo A CURA DEL RELATORE)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle conclusioni contenute nell'ultimo atto difensivo A CURA DEL RELATORE)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 Associazione_1 , iscritto all' dal 01.01.2011 con residenza in UL, ha proposto ricorso avverso l'avviso di accertamento n. TVF01PF04182-2024 in epigrafe indicato, con il quale la Agenzia delle Entrate di Bari ha richiesto il pagamento delle imposte dovute sui redditi di pensione nell'anno di imposta percepiti in Italia e non dichiarati.
Ha eccepito la illegittimità dell'atto impugnato per i seguenti motivi:
-Violazione della Convenzione Italia – UL sul divieto delle doppie imposizioni.
-Violazione dei principi convenzionali in materia di doppia imposizione, delle norme relative ai trattati internazionali , dei principi costituzionali di uguaglianza e pari trattamento delle norme di Convenzioni di cui al Comunicato OCSE.
-Violazione dei principi di tutela dell'affidamento e della buona fede e conseguente inapplicabilità di interessi e sanzioni.
Si è costituita in giudizio la AGENZIA DELLE ENTRATE DI BARI, confermando la legittimità e la correttezza del proprio operato nonché la fondatezza della pretesa.
Parte ricorrente ha depositato memorie illustrative, seguite, in data 10.11.2025, dal deposito di istanza di sospensione del processo ex art. 39 DLgs n. 546/1992 in ragione della presentazione nella stessa data di istanza di apertura di procedura amichevole ex art. 3 DLgs 10.6.2020 n. 49
All'esito della udienza del 14.11.2025, sciogliendo la riserva , questa Corte decide come segue.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente si rileva che la istanza di sospensione richiamata nella narrativa che precede è stata depositata in data 10.11.2025 e, pertanto, oltre il termine utile (perentorio) previsto dall'art. 32 DLgs n. 546/1992, sicchè, quale ne sia il suo contenuto, la tardiva produzione (e la eventuale adozione di qualsiasi determinazione in esito alla disamina della stessa) si traducono e si tradurrebbero in una inammissibile violazione del contraddittorio.
Ciò posto , siccome si evince dalle emergenze processuali, nell'anno 2020 il contribuente ha percepito redditi di pensione italiana attestati dalle CU trasmesse dai sostituti di imposta ENASARCO ed INPS per complessivi Euro 23.767,00: dalle stesse CU risulta che i prefati redditi non sono stati assoggettati a tassazione. Non ritenendo applicabile nella specie la Convenzione Italia-UL , avente ad oggetto il divieto di doppia imposizione, di cui al Protocollo Sofia 21.9.1988 (ratificato in Italia con Legge 29.11.1990 n. 389) la Amministrazione Finanziaria ha trasmesso lo schema d'atto diretto al recupero delle imposte dovute sui redditi siccome percepiti , cui parte ricorrente ha dato riscontro con osservazioni.
Valutando infondate le ragioni addotte in queste ultime, l'Ufficio ha proceduto alla adozione ed alla notifica dell'accertamento qui impugnato.
Orbene, in applicazione del principio della ragione più liquida, che trova fondamento costituzionale negli artt. 24 e 111 Cost., al giudice è consentito “sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 cpc” e, pertanto, in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, decidere la causa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione –anche se logicamente subordinata- senza che sia necessario esaminare previamente le altre (cfr. ex multis, Cass. ord. 30.09.2021 n. 26541, ord. 04.01.2021 n. 11, sent. 29.09.2020 n. 20555, sent. 20.05.2020 n. 9309, sent. 26.09.2019 n. 24093, ord. 09.01.2019 n. 363, sent. n. 5805/2017, sent. n. 2909/2017, sent. n. 2853/2017, sent. n. 12002/2014, S.U. n. 9936/2014, Cass. sent. n. 23621/2011, etc.).
Il principio citato risponde ad esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, oramai costituzionalizzate ai sensi dell'art. 111 Cost. , ed ha come presupposto una visione della attività giurisdizionale intesa, non più come espressione della sovranità statale, ma come un servizio reso alla collettività con effettività e tempestività, per la realizzazione del diritto delle parti ad avere una valida decisione nel merito in tempi ragionevoli.
Pertanto, si osserva che l'art. 1, paragrafo 1, della richiamata Convenzione Italia –UL prevede la applicazione della stessa Convenzione alle persone che sono residenti in uno o entrambi gli Stati contraenti : il successivo 2 comma precisa che la espressione “residente di uno stato contraente” individua , da una parte, per l'Italia, qualsiasi persona fisica secondo la legislazione italiana assoggettata a tassazione in forza del domicilio e/o residenza e dall'altra, per la UL, la persona che possegga la “nazionalità bulgara”.
Nella specie il ricorrente , pur residente in [...]a far tempo dal 2011, non risulta, però, avere, altresì, la cittadinanza bulgara.
Da qui la correttezza dell'operato dell'Ufficio, laddove ha, conseguentemente, escluso la applicabilità della Convenzione e, segnatamente, dell'art. 16 della stessa (secondo il quale pensioni ed altre remunerazioni pagate al residente di uno Stato contraente in relazione a cessato impiego sono imponibili soltanto in questo Stato).
Nella fattispecie concreta, infatti, la mancanza della cittadinanza bulgara (solo il cui possesso attribuisce per la UL la qualifica di soggetto residente in quello Stato) esclude la soggezione dei redditi percepiti da pensione italiana a tassazione in UL (cfr in tal senso Cass. n. 21697 del 2023).
Parimenti priva di fondamento fattuale e giuridico si pone la contestata violazione dei principi di tutela dell'affidamento e della buona fede, attesa la chiarezza della legislazione in argomento .
Tanto senza decampare dal rilievo che ove il ricorrente avesse effettivamente ritenuto, in buona fede, di essere assoggettato a tassazione per i redditi percepiti dall'Italia in UL avrebbe provveduto al pagamento delle imposte sugli stessi dovuti in detto Stato (circostanza non risultante ex actis). Per quanto innanzi questa Corte rigetta il ricorso.
Spese del giudizio comunque integralmente compensate tra le parti attesa la particolarità della questione trattata.
PER QUESTI MOTIVI
La Corte di Giustizia Tributaria 1 grado di Bari, Sezione 8, Giudice Monocratico, sciogliendo la riserva formulata alla udienza del 14.11.2025:
-Rigetta il ricorso .
-Compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Bari il 14.11-14.12.2025
IL GIUDICE MONOCRATICO
(Avv. Celeste Vigorita)
Sentenza n. 53/2026
Il Giudice Depositata il 12/01/2026 Depositata il 12/01/2026
CELESTE VIGORITA Il Segretario
OR NN IE
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BARI Sezione 8, riunita in udienza il 14/11/2025 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
VIGORITA CELESTE, Giudice monocratico in data 14/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1495/2025 depositato il 03/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Bari
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVF01PF04182-2024 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVF01PF04182-2024 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVF01PF04182-2024 IRPEF-REDDITI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI 2020
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 2912/2025 depositato il 16/12/2025 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle conclusioni contenute nell'ultimo atto difensivo A CURA DEL RELATORE)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle conclusioni contenute nell'ultimo atto difensivo A CURA DEL RELATORE)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 Associazione_1 , iscritto all' dal 01.01.2011 con residenza in UL, ha proposto ricorso avverso l'avviso di accertamento n. TVF01PF04182-2024 in epigrafe indicato, con il quale la Agenzia delle Entrate di Bari ha richiesto il pagamento delle imposte dovute sui redditi di pensione nell'anno di imposta percepiti in Italia e non dichiarati.
Ha eccepito la illegittimità dell'atto impugnato per i seguenti motivi:
-Violazione della Convenzione Italia – UL sul divieto delle doppie imposizioni.
-Violazione dei principi convenzionali in materia di doppia imposizione, delle norme relative ai trattati internazionali , dei principi costituzionali di uguaglianza e pari trattamento delle norme di Convenzioni di cui al Comunicato OCSE.
-Violazione dei principi di tutela dell'affidamento e della buona fede e conseguente inapplicabilità di interessi e sanzioni.
Si è costituita in giudizio la AGENZIA DELLE ENTRATE DI BARI, confermando la legittimità e la correttezza del proprio operato nonché la fondatezza della pretesa.
Parte ricorrente ha depositato memorie illustrative, seguite, in data 10.11.2025, dal deposito di istanza di sospensione del processo ex art. 39 DLgs n. 546/1992 in ragione della presentazione nella stessa data di istanza di apertura di procedura amichevole ex art. 3 DLgs 10.6.2020 n. 49
All'esito della udienza del 14.11.2025, sciogliendo la riserva , questa Corte decide come segue.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente si rileva che la istanza di sospensione richiamata nella narrativa che precede è stata depositata in data 10.11.2025 e, pertanto, oltre il termine utile (perentorio) previsto dall'art. 32 DLgs n. 546/1992, sicchè, quale ne sia il suo contenuto, la tardiva produzione (e la eventuale adozione di qualsiasi determinazione in esito alla disamina della stessa) si traducono e si tradurrebbero in una inammissibile violazione del contraddittorio.
Ciò posto , siccome si evince dalle emergenze processuali, nell'anno 2020 il contribuente ha percepito redditi di pensione italiana attestati dalle CU trasmesse dai sostituti di imposta ENASARCO ed INPS per complessivi Euro 23.767,00: dalle stesse CU risulta che i prefati redditi non sono stati assoggettati a tassazione. Non ritenendo applicabile nella specie la Convenzione Italia-UL , avente ad oggetto il divieto di doppia imposizione, di cui al Protocollo Sofia 21.9.1988 (ratificato in Italia con Legge 29.11.1990 n. 389) la Amministrazione Finanziaria ha trasmesso lo schema d'atto diretto al recupero delle imposte dovute sui redditi siccome percepiti , cui parte ricorrente ha dato riscontro con osservazioni.
Valutando infondate le ragioni addotte in queste ultime, l'Ufficio ha proceduto alla adozione ed alla notifica dell'accertamento qui impugnato.
Orbene, in applicazione del principio della ragione più liquida, che trova fondamento costituzionale negli artt. 24 e 111 Cost., al giudice è consentito “sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 cpc” e, pertanto, in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, decidere la causa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione –anche se logicamente subordinata- senza che sia necessario esaminare previamente le altre (cfr. ex multis, Cass. ord. 30.09.2021 n. 26541, ord. 04.01.2021 n. 11, sent. 29.09.2020 n. 20555, sent. 20.05.2020 n. 9309, sent. 26.09.2019 n. 24093, ord. 09.01.2019 n. 363, sent. n. 5805/2017, sent. n. 2909/2017, sent. n. 2853/2017, sent. n. 12002/2014, S.U. n. 9936/2014, Cass. sent. n. 23621/2011, etc.).
Il principio citato risponde ad esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, oramai costituzionalizzate ai sensi dell'art. 111 Cost. , ed ha come presupposto una visione della attività giurisdizionale intesa, non più come espressione della sovranità statale, ma come un servizio reso alla collettività con effettività e tempestività, per la realizzazione del diritto delle parti ad avere una valida decisione nel merito in tempi ragionevoli.
Pertanto, si osserva che l'art. 1, paragrafo 1, della richiamata Convenzione Italia –UL prevede la applicazione della stessa Convenzione alle persone che sono residenti in uno o entrambi gli Stati contraenti : il successivo 2 comma precisa che la espressione “residente di uno stato contraente” individua , da una parte, per l'Italia, qualsiasi persona fisica secondo la legislazione italiana assoggettata a tassazione in forza del domicilio e/o residenza e dall'altra, per la UL, la persona che possegga la “nazionalità bulgara”.
Nella specie il ricorrente , pur residente in [...]a far tempo dal 2011, non risulta, però, avere, altresì, la cittadinanza bulgara.
Da qui la correttezza dell'operato dell'Ufficio, laddove ha, conseguentemente, escluso la applicabilità della Convenzione e, segnatamente, dell'art. 16 della stessa (secondo il quale pensioni ed altre remunerazioni pagate al residente di uno Stato contraente in relazione a cessato impiego sono imponibili soltanto in questo Stato).
Nella fattispecie concreta, infatti, la mancanza della cittadinanza bulgara (solo il cui possesso attribuisce per la UL la qualifica di soggetto residente in quello Stato) esclude la soggezione dei redditi percepiti da pensione italiana a tassazione in UL (cfr in tal senso Cass. n. 21697 del 2023).
Parimenti priva di fondamento fattuale e giuridico si pone la contestata violazione dei principi di tutela dell'affidamento e della buona fede, attesa la chiarezza della legislazione in argomento .
Tanto senza decampare dal rilievo che ove il ricorrente avesse effettivamente ritenuto, in buona fede, di essere assoggettato a tassazione per i redditi percepiti dall'Italia in UL avrebbe provveduto al pagamento delle imposte sugli stessi dovuti in detto Stato (circostanza non risultante ex actis). Per quanto innanzi questa Corte rigetta il ricorso.
Spese del giudizio comunque integralmente compensate tra le parti attesa la particolarità della questione trattata.
PER QUESTI MOTIVI
La Corte di Giustizia Tributaria 1 grado di Bari, Sezione 8, Giudice Monocratico, sciogliendo la riserva formulata alla udienza del 14.11.2025:
-Rigetta il ricorso .
-Compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Bari il 14.11-14.12.2025
IL GIUDICE MONOCRATICO
(Avv. Celeste Vigorita)