CASS
Sentenza 6 giugno 2023
Sentenza 6 giugno 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 06/06/2023, n. 24264 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 24264 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2023 |
Testo completo
sul ricorso proposto da: SENTENZA MA DE, nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 15/02/2023 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Ascoli Piceno visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Antonella Di Stasi;
letta la requisitoria scritta del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Nicola Lettieri, che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato. Penale Sent. Sez. 3 Num. 24264 Anno 2023 Presidente: DI NICOLA VITO Relatore: DI STASI ANTONELLA Data Udienza: 04/05/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Il Questore di Ascoli Piceno con provvedimento in data 07/02/2023, notificato il 13/02/2023, ore 09.20, imponeva a MA DE le prescrizioni di cui all'art. 6 della I. n. 401 del 1989; Il P.M., nel termine di 48 ore prescritto, richiedeva la convalida del provvedimento. Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Ascoli Piceno con ordinanza depositata in data 15/02/2023 convalidava il provvedimento del Questore. 2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione MA DE, a mezzo del difensore di fiducia, articolando, un unico motivo, con il quale deduce violazione di legge, lamentando l'omessa indicazione nel provvedimento del Questore dell'avviso di cui all'art. 6, comma 2 bis 1.401/1989; eccepisce anche la violazione del diritto di difesa per difetto di prova in ordine all'osservanza del termine di 48 ore riconosciuto all'interessato o al difensore per presentare memorie prima della pronuncia del Giudice della convalida. Chiede, pertanto, l'annullamento dell'ordinanza impugnata. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato e va accolto. 2. Va osservato, in premessa, che, con sentenza della Corte costituzionale n. 144 del 23.5.1997, veniva dichiarata la parziale incostituzionalità dell'art. 6 della legge 13.12.1989 n. 401 () "...nella parte in cui non prevede che la notifica del provvedimento del Questore contenga l'avviso che l'interessato ha facoltà di presentare, personalmente o a mezzo del difensore, memorie o deduzioni al giudice per le indagini preliminari", Il giudice delle leggi riteneva che l'omissione del detto avviso non assicurava al destinatario del provvedimento "la concreta ed effettiva conoscenza delle facoltà di difesa di cui può fruire..", di guisa che esso deve necessariamente essere contenuto nel provvedimento in questione, a prescindere dal principio generale ex art. 121 cod.proc.pen. per il quale nel rito penale è consentito alle parti e al loro difensori di presentare al giudice memorie o richieste scritte. Indi, it legislatore (art 1, comma 1 lett. b) del d.l. 20.8.2001 n. 336, conv., con modificazioni, nella legge 19 ottobre 2001 n. 377) ha provveduto ad inserire nell'art. 6 I. n. 401/1989 il comma 2 bis che dispone: La notifica di cui al comma 2 deve contenere l'avviso che l'interessato ha facoltà di presentare personalmente 2 o a mezzo di difensore, memorie o deduzioni al giudice competente per la convalida del provvedimento. 3. Orbene, questa Corte ha affermato che l'inosservanza dell'obbligo di avviso in questione determina la nullità sia del provvedimento dell'autorità di pubblica sicurezza, trattandosi di uno dei presupposti necessari per la legittimità dell'atto emanato da detto organo amministrativo, che del successivo svolgimento dell'udienza di convalida davanti al giudice per le indagini preliminare (Sez. 1, n. 2130 del 22/03/2000, Rv. 216195). Si è precisato che la notifica del provvedimento questorile effettuata in violazione dell' art. 6, comma 2 bis I. n. 401 del 1989, pur non prevedendo la norma una sanzione specifica di nullità, determina una nullità generale in base al disposto dell'art. 178 lett. c) cod.proc.pen., atteso che il diritto di "presentare, personalmente o a mezzo di difensore, memorie o deduzioni al giudice competente per la convalida" della misura di polizia, rientra evidentemente nella facoltà di intervenire personalmente o di farsi assistere tecnicamente da un difensore, e, quindi, rispettivamente nel diritto di intervento e in quello di assistenza;
tale nullità deve ritenersi assoluta, perché l'avviso all'interessato della facoltà di difendersi presso il giudice competente per la convalida svolge la stessa funzione della citazione dell'imputato prevista dall'art. 179 cod.proc.pen., cioè quella di convocare la parte privata davanti al giudice per esercitare il suo diritto di difendersi, anche se per il procedimento di convalida della misura prevenzionale si tratta di una convocazione senza data fissa e, quindi, più esattamente di una informazione sulla facoltà di difendersi entro un breve termine;
l'omissione dell'avviso determina, pertanto, la nullità, ai sensi dell'art. 178 lett. c) cod. proc. pen., sia del provvedimento del questore che della successiva ordinanza di convalida (Sez. 3, n. 11151 del 17/12/2008, dep.13/03/2009, Rv. 242987; Sez.3, n.6986 del 10/11/2005, dep.24/02/2006, Rv.234043; Sez.1, n.5624 del 16/11/1998, dep.15/01/1999, Rv.212128; Sez.1, n.3215 del 22/04/1999, Rv.213717). Il principio, che va qui ribadito, è stato più di recente affermato da Sez.3, n. 48201 del 25/09/2019, Rv.277364 - 01, che ha affermato che è affetta da nullità di ordine generale, ex art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., l'ordinanza di convalida del provvedimento del questore impositivo dell'obbligo di presentazione all'Autorità di P.S., che sia privo dell'avviso circa la facoltà di presentare memorie e deduzioni al giudice della convalida. 4. Nella specie, la notifica del provvedimento questorile difetta dell'avviso (neppure presente nel corpo del provvedimento stesso) che l'interessato ha facoltà di presentare personalmente o a mezzo di difensore, memorie o deduzioni al giudice competente per la convalida del provvedimento. 3 Risulta, pertanto, integrata la violazione dell'art. 6, comma 2 bis, I. n. 401/1989 e determinatasi la nullità ex art. art. 178 lett. c) cod.proc.pen., con conseguente fondatezza della relativa doglianza che, avendo carattere preliminare, assorbe l'ulteriore censura proposta. 5. La rilevata nullità comporta l'annullamento senza rinvio dell'impugnato provvedimento, stante la natura procedurale del vizio rilevato, che travolge l'atto senza alcuna possibilità di riviviscenza e la conseguente perdita di efficacia del provvedimento del Questore, limitatamente all'obbligo di presentazione
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dichiara l'inefficacia del provvedimento del Questore di Ascoli Piceno del 7 febbraio 2023, limitatamente all'obbligo di presentazione. Manda alla cancelleria di comunicare il presente dispositivo al Questore di Ascoli Piceno. Così deciso il 04/05/2023
udita la relazione svolta dal consigliere Antonella Di Stasi;
letta la requisitoria scritta del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Nicola Lettieri, che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato. Penale Sent. Sez. 3 Num. 24264 Anno 2023 Presidente: DI NICOLA VITO Relatore: DI STASI ANTONELLA Data Udienza: 04/05/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Il Questore di Ascoli Piceno con provvedimento in data 07/02/2023, notificato il 13/02/2023, ore 09.20, imponeva a MA DE le prescrizioni di cui all'art. 6 della I. n. 401 del 1989; Il P.M., nel termine di 48 ore prescritto, richiedeva la convalida del provvedimento. Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Ascoli Piceno con ordinanza depositata in data 15/02/2023 convalidava il provvedimento del Questore. 2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione MA DE, a mezzo del difensore di fiducia, articolando, un unico motivo, con il quale deduce violazione di legge, lamentando l'omessa indicazione nel provvedimento del Questore dell'avviso di cui all'art. 6, comma 2 bis 1.401/1989; eccepisce anche la violazione del diritto di difesa per difetto di prova in ordine all'osservanza del termine di 48 ore riconosciuto all'interessato o al difensore per presentare memorie prima della pronuncia del Giudice della convalida. Chiede, pertanto, l'annullamento dell'ordinanza impugnata. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato e va accolto. 2. Va osservato, in premessa, che, con sentenza della Corte costituzionale n. 144 del 23.5.1997, veniva dichiarata la parziale incostituzionalità dell'art. 6 della legge 13.12.1989 n. 401 () "...nella parte in cui non prevede che la notifica del provvedimento del Questore contenga l'avviso che l'interessato ha facoltà di presentare, personalmente o a mezzo del difensore, memorie o deduzioni al giudice per le indagini preliminari", Il giudice delle leggi riteneva che l'omissione del detto avviso non assicurava al destinatario del provvedimento "la concreta ed effettiva conoscenza delle facoltà di difesa di cui può fruire..", di guisa che esso deve necessariamente essere contenuto nel provvedimento in questione, a prescindere dal principio generale ex art. 121 cod.proc.pen. per il quale nel rito penale è consentito alle parti e al loro difensori di presentare al giudice memorie o richieste scritte. Indi, it legislatore (art 1, comma 1 lett. b) del d.l. 20.8.2001 n. 336, conv., con modificazioni, nella legge 19 ottobre 2001 n. 377) ha provveduto ad inserire nell'art. 6 I. n. 401/1989 il comma 2 bis che dispone: La notifica di cui al comma 2 deve contenere l'avviso che l'interessato ha facoltà di presentare personalmente 2 o a mezzo di difensore, memorie o deduzioni al giudice competente per la convalida del provvedimento. 3. Orbene, questa Corte ha affermato che l'inosservanza dell'obbligo di avviso in questione determina la nullità sia del provvedimento dell'autorità di pubblica sicurezza, trattandosi di uno dei presupposti necessari per la legittimità dell'atto emanato da detto organo amministrativo, che del successivo svolgimento dell'udienza di convalida davanti al giudice per le indagini preliminare (Sez. 1, n. 2130 del 22/03/2000, Rv. 216195). Si è precisato che la notifica del provvedimento questorile effettuata in violazione dell' art. 6, comma 2 bis I. n. 401 del 1989, pur non prevedendo la norma una sanzione specifica di nullità, determina una nullità generale in base al disposto dell'art. 178 lett. c) cod.proc.pen., atteso che il diritto di "presentare, personalmente o a mezzo di difensore, memorie o deduzioni al giudice competente per la convalida" della misura di polizia, rientra evidentemente nella facoltà di intervenire personalmente o di farsi assistere tecnicamente da un difensore, e, quindi, rispettivamente nel diritto di intervento e in quello di assistenza;
tale nullità deve ritenersi assoluta, perché l'avviso all'interessato della facoltà di difendersi presso il giudice competente per la convalida svolge la stessa funzione della citazione dell'imputato prevista dall'art. 179 cod.proc.pen., cioè quella di convocare la parte privata davanti al giudice per esercitare il suo diritto di difendersi, anche se per il procedimento di convalida della misura prevenzionale si tratta di una convocazione senza data fissa e, quindi, più esattamente di una informazione sulla facoltà di difendersi entro un breve termine;
l'omissione dell'avviso determina, pertanto, la nullità, ai sensi dell'art. 178 lett. c) cod. proc. pen., sia del provvedimento del questore che della successiva ordinanza di convalida (Sez. 3, n. 11151 del 17/12/2008, dep.13/03/2009, Rv. 242987; Sez.3, n.6986 del 10/11/2005, dep.24/02/2006, Rv.234043; Sez.1, n.5624 del 16/11/1998, dep.15/01/1999, Rv.212128; Sez.1, n.3215 del 22/04/1999, Rv.213717). Il principio, che va qui ribadito, è stato più di recente affermato da Sez.3, n. 48201 del 25/09/2019, Rv.277364 - 01, che ha affermato che è affetta da nullità di ordine generale, ex art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., l'ordinanza di convalida del provvedimento del questore impositivo dell'obbligo di presentazione all'Autorità di P.S., che sia privo dell'avviso circa la facoltà di presentare memorie e deduzioni al giudice della convalida. 4. Nella specie, la notifica del provvedimento questorile difetta dell'avviso (neppure presente nel corpo del provvedimento stesso) che l'interessato ha facoltà di presentare personalmente o a mezzo di difensore, memorie o deduzioni al giudice competente per la convalida del provvedimento. 3 Risulta, pertanto, integrata la violazione dell'art. 6, comma 2 bis, I. n. 401/1989 e determinatasi la nullità ex art. art. 178 lett. c) cod.proc.pen., con conseguente fondatezza della relativa doglianza che, avendo carattere preliminare, assorbe l'ulteriore censura proposta. 5. La rilevata nullità comporta l'annullamento senza rinvio dell'impugnato provvedimento, stante la natura procedurale del vizio rilevato, che travolge l'atto senza alcuna possibilità di riviviscenza e la conseguente perdita di efficacia del provvedimento del Questore, limitatamente all'obbligo di presentazione
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dichiara l'inefficacia del provvedimento del Questore di Ascoli Piceno del 7 febbraio 2023, limitatamente all'obbligo di presentazione. Manda alla cancelleria di comunicare il presente dispositivo al Questore di Ascoli Piceno. Così deciso il 04/05/2023