Sentenza 22 marzo 2000
Massime • 1
È nullo il provvedimento del questore di interdizione dell'accesso a stadi di calcio assunto a norma dell'art. 6 della legge n. 401 del 1989, qualora non contenga l'avviso che l'interessato ha facoltà di presentare, direttamente o a mezzo del difensore, memorie o deduzioni al giudice della convalida. (V. Corte cost., 23 maggio 1997 n. 144).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 22/03/2000, n. 2130 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2130 |
| Data del deposito : | 22 marzo 2000 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. MACRÌ GIOVANNI Presidente del 22/03/2000
1. Dott. BARDOVAGNI PAOLO Consigliere SENTENZA
2. Dott. MABELLINI ANNA " N.2130
3. Dott. CAMPO STEFANO " REGISTRO GENERALE
4. Dott. DUBOLINO PIETRO " N.34474/1999
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) LL CA n. il 14.06.1975
avverso ordinanza del 23.06.1999 G.I.P. TRIBUNALE di VERONA sentita la relazione fatta dal consigliere CAMPO STEFANO lette le conclusioni del P.G. il quale ha chiesto l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata;
OSSERVA
1. Con ordinanza in data 23 giugno 1999 Il g.i.p. della Pretura di Verona convalidava, affermandone la sussistenza dei presupposti di legge, il provvedimento emesso il 16 giugno 1999 dal Questore di detta città nei confronti di LL CA. con il quale, ai sensi dell'art.6 della legge 13.12.1989 n. 401 come modificato dal d.l. 2112.1994 n. 717 convertito con legge 24.2.1995 n. 45, gli era stato imposto di presentarsi presso la sunnominata Questura "... mezz'ora dopo l'inizio ed a mezz'ora dalla fine di ogni partita di calcio che verrà disputata dalla squadra di calcio Hellas Verona sia in casa che in trasferta".
2. Ricorre per cassazione il LL, il quale. per il tramite del proprio difensore, deduce violazione di legge (art. 606 co. 1^ lett. c) c.p.p. in relazione agli artt. 178 lett. c) e 179 stesso codice e all'art. 6 legge 401/1989), assumendo che il provvedimento del questore e la successiva ordinanza di convalida erano nulle, perché, contrariamente a quanto risultante dalla sentenza n. 144 del 1997 della corte costituzionale, detto provvedimento non conteneva l'avviso che l'interessato aveva la facoltà di presentare direttamente o a mezzo del proprio difensore, memorie o deduzioni al giudice della convalida;
nonché rilevando che la mancata specificazione delle prescrizioni, indicate nel provvedimento in maniera del tutto generica, imposte all'interessato lo rendevano nullo, perché privo della motivazione prevista dalla legge.
3. Il ricorso è meritevole di accoglimento.
Invero, a seguito della parziale pronuncia di incostituzionalità dell'art. 6 della legge 13.12.1989 n. 401 (sentenza della Corte costituzionale n. 144 del 23.5.1997) "...nella parte in cui non prevede che la notifica del provvedimento del Questore contenga l'avviso che l'interessato ha facoltà di presentare, personalmente o a mezzo del difensore, memorie o deduzioni al giudice per le indagini preliminari", detta omissione determina la nullità del provvedimento dell'autorità di pubblica sicurezza, trattandosi di uno dei presupposti necessari per la legittimità dell'atto emanato da detto organo amministrativo.
Infatti, il giudice delle leggi ha ritenuto che l'omissione del detto avviso non assicura al destinatario del provvedimento "la concreta ed effettiva conoscenza delle facoltà di difesa di cui può fruire..", di guisa che esso deve necessariamente essere contenuto nel provvedimento in questione, a prescindere dal principio generale ex art. 121 c.p.p. per il quale nel rito penale è consentito alle parti e al loro difensori di presentare al giudice memorie o richieste scritte.
Detta facoltà, peraltro, è riconosciuta allorquando la procedura di convalida viene giurisdizionalizzata, sicché l'onere del detto avviso a carico dell'amministrazione di pubblica sicurezza, essendo connesso ad attività di natura amministrativa che si realizza prima della fase giurisdizionale, assurge a presupposto indefettibile per la legittimità dell'atto in questione.
Ne discende che, contrariamente a quanto ricavabile dal diverso avviso espresso in altra pronuncia di questa Corte (Sez. I. 8.7.1998, ric. Dieni, sent. n. 4106 di cam. cons.), il successivo svolgimento dell'udienza di convalida davanti al giudice per le indagini preliminari con il pieno dispiegamento delle facoltà difensive, non può sanare l'illegittimità del provvedimento del questore, al momento della sua emanazione a causa della detta omissione di già carente di uno dei presupposti di legge
Infatti, a norma dell'art. 6 co. 3^ della legge 401 del 1989 ("..il pubblico ministero, ove ritenga sussistenti i presupposti di cui al presente articolo - tra i quali, giusta la citata pronuncia additiva della Corte costituzionale, è compreso l'avviso sopra indicato:
n.d.e. - ... ne chiede la convalida.."), il giudice per le indagini preliminari convalida il provvedimento del questore come soltanto se ne sussistano i presupposti di tal che in loro mancanza nella fattispecie in esame - detto provvedimento è illegittimo sin dalla sua origine, con conseguente nullità di quello di convalida, perché emesso per un atto amministrativo affetto da tale vizio. Per le suesposte ragioni l'ordinanza impugnata deve essere annullata senza rinvio a norma dell'art. 620 lett. d) c.p.p. (provvedimento non consentito dalla legge) con conseguente cessazione di efficacia, ex lege del provvedimento del questore.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata.
Così deciso in Roma, il 22 marzo 2000.
Depositato in Cancelleria il 16 giugno 2000