Sentenza 11 maggio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 11/05/2001, n. 6601 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6601 |
| Data del deposito : | 11 maggio 2001 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA Dott. Gaetano IDUCC660 1 /0 1 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto відне SEZIONE TERZA CIVILE Composta dagli Il mi S - Presidente - R.G.N. 19986/98 Consigliere Cron.14780 Dott. Antonio LIMONGELLI Consigliere Rep. 2305 Dott. Bruno DURANTE Dott. Antonio SEGRETO Consigliere Ud. 13/03/01 -Rel. Consigliere -Dott. Gianfranco MANZO CORTE SUPREMA IN CASSAZIONE UFFICIO COPIE ha pronunciato la seguente Richiesta copia studio SENTENZA dal Sig. IL SOLE 24 ORE 3000 per diritti L. | sul ricorso proposto da: 14 MAQ, 2001 TASSINARI BRUNELLA, elettivamente domiciliata in ROMA VIALE GIULIO CESARE 151, presso lo studio LIRE 3000 CANCELLERIA dell'avvocato POLINARI GIANFRANCO difesa dall'avvocato MURGANO CLAUDIO, giusta delega in atti;
- ricorrente CG512727
contro
CASSA DI RISPARMIO IN BOLOGNA SPA, in persona del suo Direttore Generale rappresetante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA PZA SALLUSTIO 9, 1 presso 1'Avvocato SPALLINA BARTOLO, che unitamente 2001 all'Avvocato FINI CESARE la difendono giusta delega in 502 atti;
-1- - controricorrente avverso la sentenza n. 927/98 della Corte d'Appello di BOLOGNA, sezione III Civile emessa il 19/6/1998, depositata il 16/09/98; RG.91/1997, udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 13/03/01 dal Consigliere Dott. Gianfranco MANZO;
udito l'Avvocato BARTOLO SPALLINA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Marco PIVETTI che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO sentenza del 27 febbraio 1996 il Con Tribunale di Bologna accoglieva l'opposizione proposta da LA IN avverso il decreto ingiuntivo con il quale il Presidente del Tribunale le aveva intimato di pagare alla ricorrente Cassa di Risparmio di Bologna la somma di lire 40.000.000, in forza della fideiussione rilasciata a favore della S.r.
1. B.M.M. L'istituto di credito proponeva appello deducendo che la pretesa non si fondava solamente sul saldaconto bancario, ma su altri documenti e, comunque, sui documenti prodotti in appello. La IN resisteva all'appello e proponeva appello incidentale avversO la pronunzia di rigetto della sua domanda di risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c. La Corte d'appello, con sentenza del 16 settembre 1999, accoglieva l'appello principale, rigettando l'opposizione avversO il decreto assorbito l'appello ingiuntivo, e riteneva incidentale. La Corte di merito considerava che era ammissibile la produzione dei documenti in appello e che tali documenti provavano il credito vantato. 3 r sentenza LA IN Avverso questa cassazione affidato a tre propone ricorso per motivi. La Cassa di risparmio di Bologna resiste con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo la ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione di norme di diritto circa l'ammissibilità nel giudizio di nuovi >>. Più secondo grado di documenti precisamente viene dedotta la violazione dell'art. 345 c.p.c., in quanto i documenti prodotti in appello (estratto autentico delle scritture contabili relativo all'anno 1993, mandati di cassa e alcuni estratti conto) potevano e dovevano essere prodotti in primo grado, non presentando la produzionealcun carattere di novità. documentale non era, dunque, ammissibile. Il motivo è infondato. Come già statuito dalla sentenza impugnata, a norma dell'art. 345, applicabile ratione temporis nel testo anteriore alla riforma del 1990, le parti possono produrre in appello nuovi documenti, a nulla rilevando che tale produzione si sarebbe potuta effettuare in primo grado, dal momento che lo stesso legislatore nella norma indicata prevede espressamente siffatta ipotesi, ma non per sancire 4 Я preclusioni, bensì per richiamare, ove essa si verifichi, il disposto dell'art. 92 c.p.c. in ordine alle spese processuali. (Cass. 11 aprile 1987, n. 3616; 3 gennaio 1991, 25; 27 novembre n. 1997, n. 11961). Con il secondo motivo, la ricorrente deduce, l'omessa insufficiente e contraddittoria motivazione della sentenza. Secondo quanto esposto la motivazione era carente poiché la Corte d'appello non aveva indicato perché nuovi documenti provavaro il credito dell'istituto bancario. La motivazione era, inoltre, contraddittoria. Infatti, la Corte di merito, dapprima, aveva considerato legittima la decisione del tribunale secondo cui non era sufficientemente provata la domanda sulla base del solo estratto di saldaconto e, successivamente, aveva riconosciuto provato il credito sulla base dei documenti prodotti in appello, che non presentavano alcun carattere di novità rispetto a quelli già in atti. Anche questo motivo è infondato. La Corte territoriale dopo aver ritenuto che l'estratto dei saldaconti, così come gli altri documenti prodotti in primo grado (comunicazioni di revoca dell'apertura di credito e di recessO 5 r dal contratto di conto corrente), non erano nel giudizio sufficienti a provare il credito d'opposizione a decreto ingiuntivo, ha ritenuto appello iche documenti prodotti in specificamente elencati: estratto autentico notarile del libro degli inventari relativo all'anno 1993, mandato di cassa e lettera contabile del 18 febbraio 1987, estratti conto al 31 gennaio 1987 e al 31 marzo 1987 non impugnati invece il credito dell'istituto provavano bancario. Non si riscontra, dunque, alcun vizio di motivazione, poiché risulta ben chiara qual è la ratio decidendi seguita dalla Corte di merito. Né la sentenza impugnata esibisce contraddizioni tra le argomentazioni adottate, avendo la Corte ritenuto provato il credito sulla base dei nuovi documenti, diversi, anche quanto all'efficacia probatoria, dai documenti prodotti in primo grado. Sembra sufficiente osservare al riguardo che gli estratti conto, in difetto di prova contraria, hanno efficacia anche nei confronti del 1995, n. 1101). fideiussore (Cass. 30 gennaio le doglianze del Piuttosto, appare evidente che ricorrente sono rivolte, inammissibilmente in questa sede, al convincimento stesso del giudice 6 Я di merito, con l'intento di ottenere una nuova e ulteriore valutazione delle risultanze di causa. Con il terzo motivo, la ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione dell'art. 10 della legge n. 154 del 1992, lamentando che la Corte di merito avrebbe dovuto fare applicazione della norma in questione. Il motivo è privo di fondamento. Questa Corte ha costantemente affermato che controversie inerenti la validità nelle dell'indicata fideiussione, non assume rilievo 154, 1992, n. l'art. 10 della legge 17 febbraio che non ha carattere interpretativo ma innovativo e, quindi, operando con efficacia irretroattiva non spiega alcuna incidenza sui rapporti precedentemente costituiti (fra le altre, Cass. 28 luglio 1999, n. 8176; Cass. 1 ottobre 1998, n. 9758; 14 agosto 1997, n. 7603; 28 luglio 1997, n. 7050). dev'essere Per quanto detto il ricorso liquidate come in rigettato. Le spese, dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso;
condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali di questa fase che liquida 7 Я in lire 264.000 per spese e in lire tre milioni per onorari. Così deciso nella camera di consiglio della terza sezione civile della Corte di cassazione il 13 marzo 2001. IL RELATORE EST. IL PRESIDENTE Jovan [ ཆང་ཏ ཚ། M I CANCELLIERE C1 Giovanni Giambattista Depositata in Cancelleria 40000 Oggi, li 11 MAG. 2001. 290000 CASSA IL CANCELLIERE H Giovanni Giambattiste P U E S T R N E O O C * AGENZIA DELLE ENTRATE ROMA 2 2002. 4. FEB 9.77 Registrato 5195 al n. CENC PPO) (euro Responsable C diziari (Doituba) CHINI) P. (Dr. M. RAC 8