Sentenza 3 dicembre 2009
Massime • 1
Le ordinanze in materia cautelare, quando siano esaurite le impugnazioni previste dalla legge, hanno efficacia preclusiva "endoprocessuale" riguardo alle questioni esplicitamente o implicitamente dedotte, con la conseguenza che una stessa questione, di fatto o di diritto, una volta decisa, non può essere riproposta, neppure adducendo argomenti diversi da quelli già presi in esame.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 03/12/2009, n. 7375 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7375 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2009 |
Testo completo
M 7 3 75 /1 0
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UDIENZA CAMERA DI
SESTA SEZIONE PENALE CONSIGLIO
DEL 03/12/2009
SENTENZA
N. 2705 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
- Presidente - GIOVANNI DE ROBERTO Dott. REGISTRO GENERALE
- Consigliere - N. 28325/2009 FRANCESCO PAOLO GRAMENDOLA Dott.
- Consigliere - Dott. ARTURO CORTESE
- Consigliere - Dott. VINCENZO ROTUNDO
- Rel. Consigliere - Dott. LINA MATERA
ha pronunciato la seguente
SENTENZA LORDINAN
sul ricorso proposto da:
1) TI DI N. IL 01/10/1967 avverso l'ordinanza n. 4011/2009 TRIB. LIBERTA' di NAPOLI, del 15/06/2009
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LINA MATERA;
lette sentite le conclusioni del PG Dott. Drear Cedrangdo, oh hs chisto l'inemisdilite for manifesta informatise Udit & difense Avv. Susanne Carrers, in stitucione Giovanni Contell;
the he conclus dell'ow. for l'accogliment del ricorse.
Linahotine
Con l'ordinanza indicata in epigrafe il Tribunale di Napoli ha rigettato l'appello proposto nell'interesse di NE IO avverso l'ordinanza in data
30-4-2009, con la quale è stata disattesa l'istanza di revoca o sostituzione della misura della custodia cautelare in carcere in atto nei confronti del predetto indagato per concorso in truffa aggravata.
Il Tribunale, in particolare, ha ritenuto precluso l'esame dei gravi indizi di colpevolezza dal giudicato cautelare formatosi a seguito dell'ordinanza emessa dallo stesso Collegio in sede di riesame, dando atto della mancata deduzione, da parte della difesa, di elementi nuovi rispetto a quelli già esaminati in tale sede.
Ricorre il NE, mediante il suo difensore, sostenendo che nella specie non si è formato alcun giudicato cautelare, in quanto la difesa, nella procedura ex art. 309 c.p.p., ha limitato la sua istanza alle esigenze cautelari, senza prospettare la questione concernente l'insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, che è stata dedotta per la prima volta con l'istanza di revoca.
Sostiene che non rileva, in contrario, il fatto che il giudice del riesame abbia
"autonomamente" motivato anche su questioni non dedotte.
DIRITTO
Il ricorso è infondato.
Nell'ordinanza impugnata il Tribunale ha dato atto che lo stesso Collegio, pronunciando, con ordinanza in data 19-2-2009, sull'istanza di riesame proposta nell'interesse del NE, ha confermato la sussistenza di gravi indizi di colpevolezza a carico dell'indagato.
Correttamente, pertanto, il giudice dell'appello ha rilevato che, pur essendo stata l'istanza di riesame limitata alle sole esigenze cautelari, in forza della menzionata ordinanza -avverso la quale non risulta che sia stato proposto ricorso per cassazione- si è formato il giudicato cautelare anche in ordine al presupposto della gravità indiziaria di cui all'art. 273 c.p.p.
Giova rammentare che la richiesta di riesame dà luogo ad una procedura particolare, diversa da quella propria dei normali mezzi di impugnazione, che
Lindatio attribuisce al Tribunale la stessa piena cognizione del giudice che ha emesso il provvedimento restrittivo, rendendo possibile il controllo della misura cautelare, sotto il profilo della legittimità e del merito, pur senza specifiche doglianze dell'interessato. Ciò è reso ben evidente dal disposto dell'art. 309 comma 6, che considera meramente facoltativa l'enunciazione dei motivi da parte dell'istante, nonché del successivo comma 9, il quale attribuisce al Tribunale il potere di annullare il provvedimento impugnato o riformarlo in senso favorevole all'imputato anche per motivi diversi da quelli enunciati, ovvero di confermarlo per ragioni diverse da quelle indicate nella motivazione del provvedimento stesso.
Dall'effetto interamente devolutivo che caratterizza l'impugnazione per riesame discende che il richiedente, come può non specificare i motivi della istanza, non può simmetricamente limitare l'ambito del giudizio a determinati profili del provvedimento impositivo (Cass. Sez. 6, 28-3-2003 n. 20530).
Nel caso in esame, pertanto, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, il fatto che la difesa avesse limitato l'istanza di riesame al solo tema delle esigenze cautelari, non comportava affatto una limitazione dell'ampiezza dei poteri di cognizione attribuiti al giudice adito, il quale del tutto legittimamente ha esaminato anche il presupposto della gravità indiziaria richiesto dall'art. 273
c.p.p., confermandone l'esistenza.
Passando a considerare l'ambito del giudicato cautelare, si osserva che, secondo la giurisprudenza, le ordinanze in materia cautelare, quando siano esaurite le impugnazioni previste dalla legge, hanno efficacia preclusiva
"endoprocessuale" riguardo alle questioni esplicitamente o implicitamente dedotte, con la conseguenza che una stessa questione, di fatto o di diritto, una volta decisa, non può essere riproposta, neppure adducendo argomenti diversi da quelli già presi in esame (Cass. Sez. Un. 10-4-2007 n. 14535).
E' allora evidente, alla luce delle considerazioni svolte, che l'efficacia preclusiva "endoprocessuale" delle pronunce emesse, all'esito del procedimento incidentale di riesame, dalla Corte di Cassazione o dal Tribunale (nel caso, ricorrente nella fattispecie in esame, di mancata impugnativa della relativa decisione), abbraccia tutte le questioni che, a prescindere dalle specifiche ragioni
полоска
2 poste a base dell'istanza proposta dalla difesa, abbiano costituito oggetto di esame e di decisione, stante la piena assimilazione, in materia, tra ciò che è o può essere dedotto dalle parti e ciò che può essere rilevato dal decidente.
Ne consegue la piena legittimità del provvedimento impugnato, col quale è stata disattesa l'istanza di revoca della misura cautelare, in mancanza di deduzione di elementi idonei a superare il giudicato formatosi sui gravi indizi di colpevolezza a seguito dell'ordinanza emessa in sede di riesame.
Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato, e il ricorrente va condannato al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla pelleria per gli adem ment à c all sex. 94, 1-te, despalt.c.p.p Così deciso in Roma il 3-12-2009
Il Consigliere estensore H Presidente
Linahotad
DEPOSITATO IN CANCELLERIA
oggi 24 FEB 2010
IL CANCELLIERE 01 SUPER
Lidia Scalia
فعهری
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