Sentenza 3 ottobre 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 03/10/2003, n. 14763 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14763 |
| Data del deposito : | 3 ottobre 2003 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, 147 63 / 03 Ris cimento SEZIONE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 18280/00 Dott. Gaetano NICASTRO - Presidente Dott. Roberto PREDEN - Consigliere Cron. 25852 Dott. Michele VARRONE Consigliere Consigliere Rep. 3933 Dott. Antonio LIMONGELLI Ud. 26/05/03Rel. Consigliere Dott. Italo PURCARO ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: FA LB, elettivamente domiciliato in ROMA VIA BOCCA DI LEONE 78, presso lo studio dell'avvocato MARIO ARE, che lo difende, con procura speciale del dott. Notaio Piero Biglia Genova 17/9/2000, Rep.n.13071; ricorrente -
contro
BANCA CARIGE SPA, Cassa di Risparmio di Genova e Imperia, in persona del suo Presidente e Legale Rappresentante prf. avv. Fausto Cuocolo, elettivamente domiciliata in ROMA VIA G BETTOLO 17, presso lo studio 2003 dell'avvocato FEDERICO VAGNONI, che la difende 1239 unitamente all'avvocato GIAN PIERO VILLANI, giusta 1 delega in atti;
controricorrente - avversO la sentenza n. 509/99 della Corte d'Appello di GENOVA, sezione terza civile emessa il 10/6/1999, - depositata il 22/06/99; RG.933/1997; udita la relazione della causa svolta nella pubblica - udienza del 26/05/03 dal Consigliere Dott. Italo PURCARO;
udito l'Avvocato ARE MARIO;
udito l'Avvocato VAGNONI FEDERICO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Carlo DESTRO che ha concluso per il rigetto del ricorso. Svolgimento del processo Con atto di citazione notificato il 21/23 aprile 1988, AL SI convenne in giudizio, dinanzi al tribunale di : Genova, la s.p.a. Levante, EP Ca- bassi, DO ZZ, la Europa s.p.a. e la Cassa di Risparmio di Genova e Imperia, esponendo: - che dal 27 luglio 1967 fino alla morte del padre, aveva rive- stito la carica di vice presidente della SOC. Levante e, fino al 1976, quella di amministratore delegato del- la stessa società; che in data 30 maggio 1980, aveva richiesto la liquidazione degli emolumenti di sua spet- tanza nella misura di lire 120.000.000; - che, dopo un 2 iniziale riconoscimento, tale pretesa era stata disco- nosciuta e che, a seguito della cessione del pac- chetto azionario della SOC. Levante a EP AS e della nomina ad amministratore delegato di DO ZZ, era stata promossa nei suoi confronti azione di responsabilità, rigettata dai giudici di merito;
che il AS, quale proprietario dell'azienda ed ammi- nistratore di fatto e, comunque, per indebito arric- chimento, era responsabile del debito originario verso esso esponente e dei danni arrecategli con l'ingiusta azione promossa, nonché di atti di depauperamento della società, posti in essere a mezzo di alienazioni di be- ni deliberate dal nuovo consiglio di amministrazione il 18 novembre 1980, tali da mettere in pericolo il soddisfacimento del suo credito;
che in tutte le ope- razioni la Cassa di Risparmio era stata partecipe e "domina". Ciò premesso, il SI chiese che tutti i convenuti fossero condannati, anche in via solidale, al pagamento in suo favore della somma di lire 480.000.000, con interessi e rivalutazione, quale com- penso per l'attività svolta, nonché al risarcimento dei danni subiti, previa dichiarazione di nullità o ineffi- cacia di tutti i contratti e negozi posti in essere al- lo scopo illecito denunciato. Tutti i convenuti si costituirono in giudizio, re- 3 sistendo alle domande. Nel corso del giudizio, l'attore precisò che il ti- tolo della domanda nei confronti della Cassa di Ri- sparmio era costituito dall'illecito, consistente nel- l'averlo indotto a ritenere che le sue ragioni sarebbe- ro state soddisfatte in sede di acquisto, da parte del 5 AS, del pacchetto azionario della soc. Levante;
successivamente, precisò anche che, pur avendo a suo tempo ricevuto gli emolumenti spettantigli quale ammi- nistratore, i relativi importi non erano adeguati ai sensi dell'art. 36 Cost. In sede di comparsa conclusionale, infine, il SI dedusse, a fondamento della domanda nei confronti della Cassa di Risparmio, avendo la stessala responsabilità ex art. 1381 C. C., promesso l'adempimento della soc. Levante in ordine al credito vantato da esso attore. Il tribunale adito, con sentenza dell'8 settembre 思 1990, dichiarò la propria incompetenza a conoscere del- la domanda proposta contro la soc. Levante e rigettò le domande nei confronti di tutti gli altri convenuti. Avverso tale decisione il SI propose appel- lo, al quale resistettero la SOC. Levante e la Cassa di Risparmio. La corte d'appello di Genova, con sentenza del 27 gennaio 1993, dichiarò inammissibile 1'impugnazione B 4 proposta nei confronti della SOC. Levante e rigettò quella proposta nei confronti della Cassa di Risparmio di Genova ed Imperia (CARIGE), condannando l'appellante al pagamento delle ulteriori spese processuali. La Cor- - proponendo molteplici domande, carat- te osservò che: terizzate da titoli diversi, nei confronti di più con- venuti, l'attore si era avvalso della facoltà di agire nello stesso processo per instaurare una pluralità di cause connesse per l'oggetto o per il titolo ai sensi dell'art. 103 C. P. C, dando luogo ad un litis con- sorzio passivo facoltativo, nonché della facoltà di formulare, nei riguardi di ciascuno dei convenuti, una pluralità di domande, come previsto dall'art. 104 c. p. C.; in tale situazione, le azioni mantenevano la propria autonomia e la sentenza che pronunciava sulle relative domande era solo formalmente unica;
per riguardava la domanda proposta nei confronti quanto E della Cassa di Risparmio, il termine prescrizionale de- correva dal maturarsi del termine di prescrizione della pretesa verso la società Levante ed aveva durata bien- nale;
impregiudicata la questione dell'inefficacia in- terruttiva della lettera 30 maggio 1980, inviata dal legale del SI alla Levante, la corte rilevò che, anche a concedere che da tale comunicazione decorresse il diritto verso la Levante s. p. a., l'ulteriore ter- 5 mine biennale dell'azione era comunque scaduto prima dell'introduzione del giudizio. Questa Corte, con sentenza n. 8522/1996, accolse il secondo motivo del ricorso proposto dal SI e rinviò ad altra sezione della corte di appello di Genova per il prosieguo, osservando che correttamente il giudice di appello aveva individuato la decorrenza del termine prescrizionale del diritto fatto valere dal SI av- verso la Cassa dal momento dello spirare del termine entro il quale la pretesa verso la Levante poteva esse- re utilmente esperita;
altrettanto correttamente aveva affermato che il termine di prescrizione della prima pretesa aveva durata quinquennale;
per contro, in modo erroneo aveva asserito che il termine prescrizionale ulteriore, della pretesa verso la Carige aveva durata biennale ai sensi dell' art. 2947 II comma C. C. concludendo che, a prescindere dalla valenza interrut- tiva o meno, della comunicazione 30 maggio 1980 del le- : gale del SI, comunque la prescrizione sarebbe matu- rata ben prima della radicazione del giudizio. Per con- tro, il termine di prescrizione dell'azione verso Cari- ge era quinquennale e non biennale, e che stante quanto sopra, occorreva espressamente valutare se la lettera 30 maggio 1980 avesse ° meno efficacia interruttiva, atteso che, ove la risposta fosse stata affermativa, il 6 diritto verso la Levante si sarebbe prescritto il 30 maggio 1985 ed, ulteriormente, il diritto verso la Ca- rige il 30 maggio 1990, ben oltre il momento di propo- sizione della domanda introduttiva dei giudizio. Il giudizio venne riassunto dal SI e si costi - tui in causa la sola Carige. Con sentenza depositata il 22 giugno 1999, la corte di appello di Genova, pur ritenendo che la domanda era stata tempestivamente introdotta nei confronti della Carige, respinse la domanda medesima, osservando in parte motiva, che, esclusa l'ammissibilità delle prove dedotte dall'attore, era rimasta del tutto sfornita di supporto probatorio la domanda di responsabilità extra- contrattuale proposta, i cui contorni giuridici erano indeterminati, mentre non era stato esattamente indivi- duato in che cosa consisteva il comportamento colposo imputato all'agente. 5 Per la cassazione di tale sentenza AL SI ha proposto ricorso, sulla base di due motivi, cui ha resistito con controricorso la Carige. Entrambe le parti hanno depositato memorie. Motivi della decisione Con il primo mezzo, il ricorrente, lamentando vio- lazione a falsa applicazione degli artt. 2043 e 2049 c. c., nonché contraddittoria motivazione in ordine ad un 7 punto decisivo controversia (art. 360 nn. 3 e 5 c. p. c.), deduce che le prove orali richieste dal ricorrente circa l'affidamento in lui generato dalla BA (a mez- zo dei suoi funzionari) erano state dichiarate inammis- sibili per ininfluenza, perché i funzionari che crearo- no tale affidamento, difettando del potere di rappre- sentanza della BA, non avrebbero potuto legittima- mente impegnare la BA stessa. Al riguardo, era evi- dente l'errore giuridico commesso dalla corte di appel- lo, atteso che, essendo la domanda proposta da esso SI di natura extracontrattuale, non aveva al- senso argomentare in ordine all'esistenza 0 meno cun del potere rappresentativo della BA da parte dei funzionari che crearono l'affidamento in capo al ricor- rente. Conseguentemente, era privo di pregio il riferi- mento alla mancanza dei poteri rappresentativi dei fun- zionari della BA, posto che, ai sensi dell'art 2049 C. C. 1 la banca è responsabile per il fatto illecito • commesSO dai propri dipendenti. Qualora detto affida- mento fosse stato ingenerato da soggetti aventi la le- gale rappresentanza della banca, questa ultima sarebbe stata responsabile contrattualmente (in caso di conclu- sione di accordo), ovvero direttamente ai sensi del- l'art. 2043 C. C. e non già oggettivamente ex art. 2049 c. C.. Dimostrata l'ammissibilità dei capitoli e, 8 quindi, la loro perfetta rilevanza, rimaneva travolta, di conseguenza, anche la pronunzia di merito in punto di rigetto della domanda per mancanza di prova. Il motivo è inammissibile, sotto un duplice profi- 10. In primo luogo, per mancata trascrizione nel ricor- so dei capitoli di prova non ammessi dal giudice di me- rito. E' noto, infatti, che il ricorrente per cassazio- ne che si duole della omessa ° insufficiente motiva- zione della sentenza impugnata per l'asserita mancata valutazione di risultanze processuali o per la mancata ammissione di mezzi di prova ha l'onere di indicare, mediante l'integrale trascrizione delle medesime nel ricorso, le risultanze processuali che egli asserisce decisive e non valutate ovvero di indicare specifica- mente le deduzioni di prova non ammesse, atteso che, per il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, il controllo della decisività delle dedu- 2 zioni disattese deve essere consentito senza necessità di indagini integrative. Sotto altro profilo, si rileva che, giusta un inse- gnamento giurisprudenziale assolutamente pacifico che, nella specie deve trovare ulteriore conferma, ove una sentenza (o un capo di questa) si fondi su più ragioni, tutte autonomamente idonee a sorreggerla, è necessario 9 per giungere alla cassazione della pronunzia non solo che ciascuna di esse abbia formato oggetto di spe- cifica censura, ma anche che il ricorso abbia esito po- sitivo nella sua interezza con l'accoglimento di tutte le censure, affinché si realizzi 10 scopo stesso ° dell'impugnazione. Questa, infatti, è intesa alla cassazione della sentenza in toto, O in un suo singolo capo, id est di tutte le ragioni che autonomamente l'una o l'altro sor- reggano. E' sufficiente, pertanto, che anche una sola delle dette ragioni non formi oggetto di censura, ovvero che sia respinta la censura relativa anche ad una sola del- le dette ragioni, perché il motivo di impugnazione deb- ba essere respinto nella sua interezza, divenendo inam- missibili, per difetto di interesse, le censure avversO le altre ragioni. Pacifico quanto precede si osserva che, nella spe- B cie, il giudice del merito ha posto, a fondamento della raggiunta conclusione della dimostrazione della infon- datezza dell'appello, anche la seguente considerazione, non specificamente impugnata dal ricorrente: "In buona sostanza, non è stato esattamente indivi- duato in che cosa consista il comportamento colposo im- putato all' agente e analogamente non individuata è ri- 10 masta la norma giuridica violata;
la cronologia dei comportamenti oggetto di capitolazione desta perplessi- tà anche relativamente alla loro efficacia causale nel- la formazione del convincimento ad astenersi dalla pro- posizione dell'azione da parte del SI". Alla stregua delle considerazioni che precedono, deve ritenersi assorbito il secondo motivo del ricorso, con il quale il ricorrente, lamentando violazione e falsa applicazione dell'art. 246 c. p. C., nonché omes- sa motivazione circa un punto decisivo della controver- sia (art. 360 nn. 3 e 5 c. p .c.), assume che la corte di appello aveva accennato ad una "assai discutibile indicazione quale teste informato sulle circostanze di cui sopra dello stesso Oldoini, soggetto la cui indif- ferenza in causa non pare seriamente sostenibile, pro- prio in base alle considerazioni che si sono premesse", senza fornire, al riguardo, alcuna motivazione. In conclusione, il ricorso va rigettato, con conse- E guente condanna del soccombente al pagamento delle spe- : se del giudizio di legittimità.
P. Q. M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorren- te al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi 5.100,00 euro, di cui 100,00 per spese e 5.000,00 per onorari, oltre spese generali 11 ed accessori come per legge. Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio del- la III Sezione Civile della Suprema Corte di Cassazio- ne, il 26 maggio 2003. Consigliere relatore ed estensoreс ен Il Presidente вибали Ш ийки Depositata in CancelleriaLOLATRON 3- OTT. 2003 IL: ELLERE C1 Dott.ssa Maria Aiello 患 CONTES TEMA CASSAZIONE registrazione presso l'Agenzia d. le Entrate di Roma 2 il 25.11.03 Scrie 4 al n. 38267 versate € 160,10 app sto in calce alla copia autentica (art. 278 1.U. 1/5 del 30/5/2002) of ' 12