Cass. pen., sez. I, sentenza 06/03/2026, n. 8809
CASS
Sentenza 6 marzo 2026

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  • Accolto
    Determinazione della competenza territoriale

    La Corte ha ritenuto che la competenza appartenga al Tribunale di sorveglianza del luogo in cui ha sede l'ufficio del P.M. che ha promosso la sospensione, ai sensi dell'art. 656, comma 6, cod. proc. pen. Tale attribuzione di competenza, in applicazione del principio della perpetuatio jurisdictionis, resta insensibile agli eventuali mutamenti che tale situazione può subire in virtù di altri successivi provvedimenti, anche nelle ipotesi in cui sopravvenga, dopo la presentazione della richiesta iniziale, un ulteriore titolo esecutivo. La ratio della richiamata disciplina è quella di soddisfare l'esigenza che, una volta intervenuta la sospensione dell'esecuzione, siano garantiti la celerità del procedimento e il collegamento con il pubblico ministero che ha disposto la sospensione.

  • Rigettato
    Determinazione della competenza territoriale

    La Corte ha ritenuto che la competenza appartenga al Tribunale di sorveglianza del luogo in cui ha sede l'ufficio del P.M. che ha promosso la sospensione, ai sensi dell'art. 656, comma 6, cod. proc. pen. Tale attribuzione di competenza, in applicazione del principio della perpetuatio jurisdictionis, resta insensibile agli eventuali mutamenti che tale situazione può subire in virtù di altri successivi provvedimenti, anche nelle ipotesi in cui sopravvenga, dopo la presentazione della richiesta iniziale, un ulteriore titolo esecutivo. La ratio della richiamata disciplina è quella di soddisfare l'esigenza che, una volta intervenuta la sospensione dell'esecuzione, siano garantiti la celerità del procedimento e il collegamento con il pubblico ministero che ha disposto la sospensione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 06/03/2026, n. 8809
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 8809
    Data del deposito : 6 marzo 2026

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