Sentenza 26 gennaio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 26/01/2002, n. 974 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 974 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2002 |
Testo completo
AULA "B" 0 0974/02 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO R.G.N. LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE 15438/99 SEZIONE LAVORO OGGETTO: Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: lavoro Dott. Ianniruberto Presidente Giuseppe Cron.2579 Cons. Rel. Dott. Alberto Spanò Rep. Dott. Luciano Vigolo Consigliere Ud. 6 no- Dott. Giovanni Mazzarella Consigliere vembre 2001 Dott. Guido Vidiri Consigliere ha pronunciato la seguente: SENT ENZA sul ricorso proposto da: I.N.P.S., Istituto Nazionale per la Previdenza Sociale, elettiva- mente domiciliato in Roma, via della Frezza n. 17, presso gli av- vocati Carlo de Angelis, Michele Di Lullo e Gabriella Pescosolido che lo rappresentano e difendono giusta delega in atti;
ricorrente
contro
MU IL, elettivamente domiciliato in Roma, via F. De Sanctis n. 15, presso l'avv. Antonio Pellegrini che, unitamente all'avv. Gia- como Voltattorni, la rappresenta e difende giusta delega in atti;
4239 1 Л controricorrente avversO la sentenza n. 88/99, decisa il giorno 22 aprile 1999 e pubblicata il giorno 11 maggio 1999, resa dal Tribunale di Parma nel procedimento n. 43/99 R.G.; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 6 novembre 2001 dal Relatore Cons. Dott. Alberto Spanò; uditi gli avvocati Carlo De Angelis per l'I.N.P.S., Istituto Na- zionale per la Previdenza Sociale, e Pellegrini Antonio per Cada- muro IL;
udito il P.M. che, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Giuseppe Napoletano, ha concluso per il rigetto del ricorso;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso in data 12 gennaio 1998, MU IL conveniva in giudizio dinanzi al Pretore di Parma l'I.N.P.S., Istituto Naziona- le per la Previdenza Sociale al fine di ottenere il riconoscimen- to del suo diritto alla pensione sociale in sostituzione di asse- gno di invalidità, al compimento dell'età di anni 65. Affermava essere non conforme alla normativa in materia il diniego dell'I. N. P. S., fondato sul presupposto del superamento del limite di reddito, non potendosi conteggiare la rendita I.N.A.I.L. nella relativa base di calcolo. Il Giudice adito, con sentenza in data 1 dicembre 1998, accoglie- va la domanda. Interponeva appello l'I.N.P.S. e in esito il Tribunale di Parma, con sentenza n. 88/99, emessa in data 22 aprile 11 maggio 1999, 2 سلام respingeva il gravame e così, per quanto rileva in questa sede, motivava la decisione. Osservava che il limite di reddito per la pensione sociale è quel- lo calcolato ai fini IRPEF e pertanto, non essendo la rendita I.N.A.I.L. soggetta a detta imposta, non si può tenerne conto, CO- me non se ne tenuto conto per la corresponsione dell'assegno di inabilità a carico del Ministero dell'Interno. Avverso la sentenza, notificata in data 7 giugno 1999, propone ricorso per cassazione l'I.N.P.S. con atto notificato in data 20 luglio 1999. Deduce un unico complesso motivo. MU IL resiste con controricorso notificato in data 23 agosto 1999. MOTIVI DELLA DECISIONE Con l'unico motivo si denuncia, con riferimento ai numeri 3 e 5 dell'art. 360 cpc, la violazione e falsa applicazione dell'art. 19 legge 118/71 e dell'art. 26 terzo comma legge 152/69. Si denuncia altresì il vizio di motivazione. Si osserva che la pensione sociale è una prestazione assistenziale corrisposta al fine di sopperire ai bisogni di sostentamento di coloro che si trovano in condizioni di disagio economico e pertan- to nella base reddituale va inclusa anche la rendita I.N.A.I.L. con la quale, oltre a risarcire il danno subito, si vuole garanti- re un mezzo di sussistenza. La censura non è fondata, pur se il dispositivo dell'impugnata 3 M sentenza risulta conforme a diritto in forza di considerazioni differenti rispetto a quelle svolte dal Tribunale, assorbenti ri- spetto alle argomentazioni svolte nella pronuncia sottoposta al vaglio di questa Corte. Il Collegio di merito ha infatti affermato che la rendita I.N.A.I.L., è irrilevante ai fini del reddito e quindi non deve esser considerata ai fini di corresponsione della pensione socia- le. La verifica di tale interpretazione della normativa in tema di presupposti economici per l'attribuzione della pensione sociale risulta peraltro ultronea poiché nel caso in esame non ricorre l'ipotesi di attribuzione della pensione sociale ad assistito che in precedenza non fruiva di altro beneficio ma quella, ben diver- sa, di trasformazione dell'assegno d'invalidità in pensione sccia- le ai sensi dell'art. 19 legge 30 marzo 1971 n. 118, per effetto del compimento del sessantacinquesimo anno di età. Sul punto vi è stato un contrasto di giurisprudenza nell'ambito di questa Sezione Lavoro. Numerose pronunce hanno infatti interpretato detta disposizione nel senso che la pensione di cui fruiscono gli invalidi civili si trasforma automaticamente in pensione sociale al compimento del sessantacinquesimo anno di età, senza alcuna verifica circa la sussistenza delle condizioni reddituali stabilite per il nuovo be- neficio. Così si sono espresse Cass. Sez. Lav., 27 febbraio 1990 n. 1530, 4 21 ottobre 1994 n. 8668, 22 ottobre 1997 n. 10397. Nella sentenza n. 1082 del 3 febbraio 1998 si afferma invece che "qualunque provvidenza di cui benefici personalmente l'aspirante alla pensione di inabilità (0 alla pensione sociale sostituti- va) e che gli fornisca mezzi per vivere contribuendo al suo so- stentamento deve essere valorizzata in sede di accertamento della sussistenza (e persistenza) dei requisiti di carattere eco- nomico che condizionano l'attribuzione e la concreta misura del diritto, quale che sia la fonte di queste provvidenze indipen- dentemente dalla natura (non reddituale ma risarcitoria, come nel caso di godimento di rendita Inail) che ad essa si ricono- sca". La stessa sentenza esclude dal novero di tali provvidenze solamente "l'indennità di accompagnamento istituita dalla 1. n. 18 del 1980, trattandosi di prestazione del tutto peculiare, assistenziale che in essa si esprime atteso che l'intervento sostentamento dei soggetti minorati non è indirizzato al nelle loro capacità di lavoro (essendo tale indennità in- reddituale e riferibile anche a mino- differente alla condizione ri degli anni 18), ma è configurabile come misura di integra- zione e sostegno del nucleo familiare, incoraggiato a farsi carico di tali soggetti, evitando così il ricovero in istituti di cura e assistenza, con conseguente diminuzione della relativa spesa sociale". I l contrasto è stato risolto dalle Sezioni Unite di questa Corte, con la sentenza n. 10972 del 9 agosto 2001, con la quale si aderi- 5 R sce all'orientamento prevalente e si osserva che la norma la quale prevede l'ammissione di coloro che già godono di pensione d'invalidità al trattamento di pensione sociale può avere un senso solo in quanto tale ammissione avvenga ope legis e non già con at- to amministrativo, posto che in tale seconda ipotesi il dictum del legislatore sarebbe palesemente pleonastico. D'altro canto l'art. 19 legge 118/71 e successivamente l'art. 14 septies del DL 663/79 prevedono la conservazione dell'importo già fruito se superiore alla pensione sociale e da ciò si desume che la trasformazione ri- sponde ad esigenze di diversa imputazione di spesa e non di riesa- me della posizione pensionistica d'invalidità. Questo Collegio non ravvisa ragioni per porre in discussione la pronuncia delle Sezioni Unite, del tutto convincente per la vali- dità delle argomentazioni usate, in ordine alla quale l'Istituto ricorrente non formula rilievo alcuno, limitandosi a non tenerne conto nel corso dell'orale discussione. Conclusivamente la motivazione offerta dal Tribunale va corretta e sostituita con quella data dall'adesione all'insegnamento delle Sezioni Unite di questa Corte, nei termini sopra specificati;
il ricorso va peraltro rigettato poiché il dispositivo della denun- ciata sentenza risulta conforme a diritto. Si ravvisano giusti motivi per l'integrale compensazione delle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. compensa le spese del giudizio di legittimità. Roma, 6 novembre 2001 IL PRESIDENTE IL CONSIGLIERE ESTENSORE Alberto Har ecselle IL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria oggi, 26 GEN. 2002 I D , A S O 0 S L 1 A L 3 . T O 3 T , B 5 R A I A . S D ' L N A L S T E I 3 S D 7 N - O I G 8 P S O - M N 1 I A E 1 S D A I E E D A G E O T O G R T E T N IS T E L I S R G E I A E D R L L O E D 7