Sentenza 28 settembre 2018
Massime • 1
La competenza all'applicazione delle misure alternative alla detenzione, in ipotesi di soggetto che fruisca della sospensione della pena, appartiene al tribunale di sorveglianza del luogo ove ha sede l'ufficio del pubblico ministero preposto all'esecuzione, in forza della regola posta dall'art. 656, comma 6, cod. proc. pen., la quale deve ritenersi speciale rispetto al principio generale di cui all'art. 677 stesso codice.
Commentario • 1
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 28/09/2018, n. 8000 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8000 |
| Data del deposito : | 28 settembre 2018 |
Testo completo
08000-1 9 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE Composta da Sent. n. sez. 3735/2018 Adriano Iasillo - Presidente Filippo Casa CC 28/09/2018 Monica Boni Giuseppe Santalucia R.G.N. 17997/18 Carlo Renoldi Relatore ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da BE IO, nato a [...] in data [...], avverso l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Catania in data 21/2/2018; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Carlo Renoldi;
letta la requisitoria scritta del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, Francesco Salzano, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza in data 21/2/2018, il Tribunale di sorveglianza di Catania aveva rigettato, nei confronti di IO BE, l'istanza di affidamento in prova, contestualmente applicandogli la misura alternativa della detenzione domiciliare presso la propria abitazione in relazione alla pena detentiva come determinata con provvedimento di unificazione di pene concorrenti emesso di data 2/12/2016 dalla Procura Generale della Repubblica presso la Corte di appello di Catania.
2. Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso per cassazione lo stesso BE per mezzo del difensore di fiducia, avv. Patrizio Cuppari, deducendo, con un unico motivo di impugnazione, di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione della legge processuale penale ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed E), cod. proc. pen.. In particolare, il ricorrente са si duole del fatto che il Tribunale di sorveglianza di Catania abbia dichiarato la propria competenza a decidere sull'istanza formulata da un soggetto in stato di libertà e residente a [...], in violazione dell'art. 677 cod. proc. pen., a norme del quale la competenza territoriale dell'Ufficio di sorveglianza è quella del luogo ove il richiedente è detenuto, se si tratta di persona ristretta in carcere, e quella del luogo di residenza, se si tratta di persona che ha formulato la richiesta dalla libertà.
3. In data 8/6/2018, è stata depositata in Cancelleria la requisitoria scritta del Procuratore generale presso questa Corte, con la quale è stato chiesto il rigetto del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile in quanto manifestamente infondato.
2. Va premesso che l'art. 677 cod. proc. pen., costituente norma generale in materia di competenza per territorio nel procedimento di sorveglianza, stabilisce che la competenza a conoscere le materie attribuite alla magistratura di sorveglianza appartiene al tribunale o al magistrato di sorveglianza che hanno giurisdizione sull'istituto penitenziario in cui si trova l'interessato all'atto della richiesta, della proposta o dell'inizio di ufficio del procedimento (comma 1). Nondimeno, quando l'interessato, come nel caso qui in rilievo, non è detenuto o internato, la competenza appartiene al tribunale o al magistrato di sorveglianza che ha giurisdizione sul luogo in cui l'interessato ha la residenza o il domicilio. Detta disciplina è destinata ad avere applicazione "se la legge non dispone diversamente".
3. Nel caso qui in rilievo, tuttavia, la richiesta di misura alternativa era stata presentata secondo la procedura stabilita dall'art. 656, commi 5 e seguenti cod. proc. pen., la quale, derogando alla disciplina generale (Sez. 1, n. 53177 del 8/10/2014, Travaglini, Rv. 261606; Sez. 1, n. 24106 del 26/5/2009, Omoregbee, Rv. 243971; Sez. 1, n. 38171 del 23/9/2008, Codiposti, Rv. 241144; Sez. 1, n. 389 del 25/11/2004, dep. 2005, De Fazio, Rv. 230726), prevede che la competenza di radichi con riferimento al tribunale di sorveglianza nel cui distretto sia incardinato l'ufficio del pubblico ministero che procede all'esecuzione del titolo detentivo de quo (così il comma 6 del citato articolo). Ne consegue che essendo l'esecuzione curata dal Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di appello di Catania, la competenza è stata correttamente attribuita al Tribunale di sorveglianza di Catania, sicché la prospettazione difensiva deve ritenersi manifestamente infondata.
4. Sulla base delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile. Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in 2 ୩ colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in 3.000,00 euro.
PER QUESTI MOTIVI
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 28/09/2018 Il Consigliere estensore Il Presidente Cano Renoldi Adriano Iasillo themo Jesills DEPOSITATA IN CANCELLERIA 21 FEB 2019 IL CANCELLIERE Stefania EAIELLA 3