Sentenza 10 aprile 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 10/04/2003, n. 5656 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5656 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2003 |
Testo completo
NA ITALIA PUBBLICA 0 1 ATO . 1 1 T S . T O R L L A E 8 D R E IE 9 - O N NOME DEL POPOLO ITALIANO N 3 IO IC - A S R 4 R L A T U C L S P RTE SUPREMA DI CASSAZIONE E A S D E E Oggetto : S 0 05 656 /03 IA E 4 P R S . SEZIONE PRIMA CIVILE E L T A M D. Composta dagli Ill.mi Sigg. Dott. Giovanni OLLA Presidente R.G.N. 20934/01 Dott. Mario Rosario MORELLI 1 Rel. Consigliere Dott. Mario ADAMO Consigliere 12585 Cron. Dott. Salvatore SALVAGO Consigliere Rep. Ud. 12/02/03Dott. Luigi MACIOCE - Consigliere ha pronunciato la seguente SE N TENZA sul ricorso proposto da: MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro pro t tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lopresso rappresenta e difende ope legis;
- ricorrente e da PREFETTURA DI FIRENZE, in persona del Prefetto pro elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEI tempore, 12, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO PORTOGHESI STATO, che la rappresenta e difende ope legis;
2003 - ricorrente 350 contro 1 PE LEONARD, elettivamente domiciliato in ROMA VIA PIETRO COSSA 3, presso l'avvocato ALBERTO MAGNO, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato LUIGI MUGHINI, giusta delega in calce al controricorso;
controricorrente avversO il provvedimento del Tribunale di FIRENZE, depositato il 30/05/01; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del. 12/02/2003 dal Consigliere Dott. Mario Rosario MORELLI;
udito per il resistente, l'Avvocato MAGNO, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Raffaele CENICCOLA che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso del Ministero e l'accoglimento del ricorso della Prefettura. RITENUTO IN FATTO Che, con provvedimento del 30 maggio 2001, il Tribunale di Firenze, ha annullato il decreto prefetti- zio di espulsione dal territorio nazionale (nel quale si era trattenuto senza aver richiesto il rilascio del prescritto permesso di soggiorno) del cittadino albane- se NA Pera;
che, in motivazione del riferito provvedimento, il Tribunale ha ritenuto "assorbente" (di ogni altra 2 doglianza prospettata dal Pera) il fatto che il decreto di espulsione fosse stato emesso senza che sia stato richiesto dal Prefetto il nulla osta dell'A.G." (che procedeva penalmente nei confronti del medesimo Pera), in ritenuta violazione dell'art. 13, co. 3, d.lgs. n. 286/98; che, contro la statuizione del Tribunale ricorro- no ora per cassazione il Ministero dell'Interno e la Prefettura di Firenze per denunciare, appunto, l'errata interpretazione ed applicazione del citato art. 13 d. lgs. 286/98; che resiste il Pera con controricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO che, come da questa Corte già reiteratamente pun- tualizzato (cfr. sent.ze nn. 8284, 14853/00; 6971, 7179. 11245/02); / C lo straniero colpito da provvedimento di espulsione non ha interesse a far valere la mancata acquisizione del nulla osta dell'A.G., di cui al citato art. 13, co. 3°, d. lgs. 286/98 (nè da tale mancanza può inferire una ragione di illegittimità del provvedimento in que- stione), atteso, per un verso, che la riferita previsio- ne di nulla osta è posta a garanzia del buon andamento dell'amministrazione (affinchè l'esecuzione del provve- dimento amministrativo del Prefetto non pregiudichi 3 1'interesse dell'A.G. a ricevere le eventuali dichiara- zioni dell'indagato) e considerato per altro verso, che ai sensi del successivo art. 17 dello stesso decreto n. 286, "lo straniero sottoposto a procedimento penale è autorizzato a rientrare in Italia per il tempo stretta- mente necessario per l'esercizio del diritto di dife- sa..." che, alla luce del richiamato (e qui nuovamente ribadito) principio risulta effettivamente errata la decisione del Tribunale. La quale va, pertanto, cassata in accoglimento del ricorso della Prefettura, mentre va dichiarato inammissibile il ricorso stesso per quanto в proposto anche dal Ministero dell'Interno, soggetto non legittimato a resistere nel giudizio di opposizione a decreto prefettizio di espulsione dello straniero (cfr. sent.ze nn. 5537, 9255/01; 2036, 4847/02); che, la causa va per l'effetto, rinviato allo i stesso Tribunale di Firenze, in persona di diverso giu- dicante, per l'esame delle residue censure prospettate dall'opponente (considerate assorbite dalla decisione ora cassata), ed anche per i provvedimenti in ordine alla spese di questo giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso proposto dalla Prefet- cassa il provvedimento impugnato e rinvia la cau- tura;
4 sa, anche per le spese, ad altra di Firenze. Roma, 12 febbraio 2003. Il Consigliere estensore (Mario Rosario Morelli }} Prima Civile Depositain if AU.HPR. 2003 Sezione del Tribunale Il Presidente (Gfovanni Olla)བྷཱུ༽རབ IL CANCELLIDAE Luisa Passinetti