Sentenza 16 luglio 2009
Massime • 1
Non integra nullità del decreto di citazione per il giudizio d'appello l'erronea, ovvero l'omessa indicazione della sezione dinanzi alla quale le parti devono comparire, non rientrando la violazione di tale indicazione tra le cause di nullità previste dall'art. 601, comma sesto, cod. proc. pen..
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 16/07/2009, n. 36084 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 36084 |
| Data del deposito : | 16 luglio 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. DE ROBERTO Giovanni - Presidente - del 16/07/2009
Dott. CORTESE Arturo - Consigliere - SENTENZA
Dott. FAZIO Anna Maria - Consigliere - N. 1454
Dott. MATERA Lina - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. FIDELBO Giorgio - Consigliere - N. 4800/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) NI LO, nato a [...] il [...];
2) IL NS, nato a [...] il [...];
contro la sentenza del 18 luglio 2008 emessa dalla Corte d'appello di Ancona;
visti gli atti, la sentenza impugnata ed i ricorsi;
sentita la relazione del Consigliere Dott. Giorgio Fidelbo;
sentito il Sostituto Procuratore Generale, Dott. Francesco Bua, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso di NI LO e il rigetto del ricorso di NS IL;
sentiti gli avvocati Alessandro Troilo, difensore di NI, e l'avvocato Marco Inghes, difensore di IL, che hanno insistito per l'accoglimento dei rispettivi ricorsi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. - Con la decisione in epigrafe la Corte d'appello di Ancona ha confermato la sentenza del 21 novembre 2006 con cui il Tribunale di Ancona aveva condannato LO NI e IL NS, ciascuno, alla pena di un anno e sei mesi di reclusione ed Euro 1.100,00 di multa, oltre al risarcimento dei danni in favore di AN NI, parte civile costituita, in ordine ai reati di truffa aggravata e di millantato credito del patrocinatore. 2. - Ricorrono per cassazione entrambi gli imputati. 2.1. - LO NI censura la sentenza sotto differenti profili, Preliminarmente rileva una mancanza di motivazione in relazione all'appello presentato e alla memoria ex art. 121 c.p.p. e contesta la ritenuta sussistenza del concorso formale tra il reato di truffa e quello di millantato credito.
Quanto all'imputazione di truffa il ricorrente rileva che dalla stessa lettura degli atti di prova acquisiti risulta la sua estraneità ai fatti contestati dal momento che solo IL si sarebbe occupato delle vicende relativa al processo penale presso la Procura di Parma e che sebbene questi si presentasse come procacciatore di affari dell'avvocato NI, in realtà ha sempre svolto un'attività autonoma e addirittura ai danni del NI, il quale ha sempre ignorato l'esistenza stessa di tali attività truffaldine, sicché deve escludersi ogni ipotesi di concorso di quest'ultimo con le condotte poste in essere dal coimputato IL.
Quanto alla mancata partecipazione all'incidente probatorio il ricorrente sostiene di non essersi recato a Parma semplicemente perché non aveva la disponibilità delle carte processuali. Inoltre, rileva che non corrisponde al vero quanto ritenuto in sentenza circa l'aver ricevuto i compensi senza aver svolto alcuna attività professionale, in quanto lo stesso NI ha riconosciuto che venne assistito dall'avvocato NI nel corso di un interrogatorio durato 14-15 ore.
In ordine al reato di cui al capo C) il ricorrente ne contesta la sussistenza rilevando che manca la prova della corresponsione di una somma di denaro all'avvocato NI per il presunto accordo con il g.i.p. di Parma.
Inoltre deduce il travisamento della prova, in quanto il giudice di merito avrebbe utilizzato una prova inesistente ovvero ha supposto come esistente una prova inesistente.
2.2. - Nel suo ricorso NS IL denuncia, con il primo motivo, la violazione delle norme sulla prima notificazione, assumendo che il decreto di citazione a giudizio per il processo di appello non gli è stato notificato personalmente nel domicilio dichiarato, ma la notifica è stata eseguita solo nei confronti del difensore di fiducia.
Con il secondo motivo denuncia la violazione degli "artt. 407 e 412 c.p.p.", rilevando la nullità del decreto di citazione a giudizio in quanto carente dell'indicazione della Sezione della Corte d'appello in cui si sarebbe tenuta l'udienza, carenza che ha determinato l'impossibilità dell'imputato a partecipare al giudizio. Con il terzo motivo lamenta che il teste GO BI non sia stato riascoltato dalla Corte d'appello, per verificare le ragioni per le quali avrebbe reso false dichiarazioni sulle proprie generalità. Il quarto motivo è dedicato ad una serie di censure alle dichiarazioni rese dallo NI e in qualche modo riprese dalle sentenze di merito.
Con l'ultimo motivo censura la sentenza per avere ritenuto la sua responsabilità in ordine al reato di cui all'art. 382 c.p., nonostante sia stato assolto dal reato di esercizio abusivo della professione di avvocato.
2.3. - In data 1 luglio 2009 LO NI ha depositato nuovi motivi, in cui ha ribadito alcune delle censure mosse alla sentenza nel ricorso.
Inoltre, ha rilevato alcune irregolarità nel provvedimento con cui il procuratore generale presso questa Corte di cassazione ha chiesto l'abbreviazione dei termini di comparizione, rilevando che la richiesta non sarebbe stata in alcun modo motivata;
rileva, ancora, che il fascicolo avrebbe subito alcuni spostamenti da una sezione all'altra senza che risulti alcun provvedimento intellegibile al riguardo.
Con l'ultimo motivo eccepisce l'intervenuta prescrizione dei reati. MOTIVI DELLA DECISIONE
3. - Preliminarmente deve riconoscersi la fondatezza dell'eccezione di prescrizione limitatamente al solo reato di truffa contestato al capo A). Nella specie trova applicazione la nuova disciplina introdotta con la legge n. 251 del 2005, che per la truffa prevede un termine massimo di prescrizione pari a 7 anni e sei mesi ex artt. 157 e 161 c.p., per cui considerando che il reato si è consumato tra il gennaio e l'agosto del 2001, il relativo termine risulta comunque consumato al più tardi nel febbraio del 2009. Pertanto, la sentenza deve essere annullata sul punto, tuttavia, essendo stata pronunciata nei confronti degli imputati anche condanna al risarcimento dei danni cagionati dal reato a favore della parte civile costituita, l'impugnazione relativa alla truffa deve essere decisa ai soli effetti civili a norma dell'art. 578 c.p.p.. Deve, invece, respingersi la medesima eccezione in ordine al reato di cui all'art. 382 c.p., in quanto al termine di prescrizione, che ai sensi del citato art. 157 c.p. è di otto anni, deve essere aggiunto il periodo delle sospensioni, calcolato in due mesi e ventidue giorni, sicché il reato, consumato nel giugno del 2001, ad oggi non risulta prescritto.
4. - Passando all'esame delle questioni preliminari proposte nei ricorsi, deve rilevarsi la manifesta infondatezza delle deduzioni contenute nei motivi nuovi presentati nell'interesse di NI. 4.1. - Per quanto riguarda il preteso vizio di motivazione del provvedimento con cui sono stati ridotti i termini per il giudizio in cassazione ai sensi dell'art. 169 disp. att. c.p.p., deve rilevarsi che nessuna norma prevede in tale ipotesi un caso di nullità o invalidità dell'atto; peraltro, l'art. 169 cit. richiede che tale riduzione, qualora sia accolta la relativa richiesta, venga stabilita con decreto, cioè con un provvedimento che normalmente non deve essere motivato.
4.2. - Per quanto concerne la dedotta "irritualità" della trasmissione ad altra sezione del fascicolo processuale, perché mancante della firma del cancelliere e della motivazione, si osserva che anche in questo caso nessuna norma prevede forme di invalidità del relativo provvedimento, che peraltro nella specie è stato assunto solo per rispettare la competenza interna delle diverse sezioni di questa Corte. In ogni caso, la procedura di assegnazione dei processi ha una rilevanza esclusivamente interna, attinente alla organizzazione dell'ufficio e alla ripartizione della competenza interna tra le varie sezioni della Corte di cassazione, per cui oltre a non dar luogo a questioni di competenza, le eventuali questioni di irregolarità, che possono sorgere, non sono deducibili dalle parti nella misura in cui, come nel caso in esame, non coinvolgono posizioni processuali.
4.3. - Infondato è il motivo con cui si contesta la sussistenza del concorso formale tra il reato di truffa e quello di millantato credito di cui all'art. 382 c.p.. L'imputazione ha fatto riferimento a due distinte tipologie di condotte poste in essere dai due imputati, limitando la contestazione del millantato credito del patrocinatore all'unico episodio in cui la "vendita di fumo" è stata riferita effettivamente nei confronti di un giudice, sicché, nel caso in esame, non si pone neppure un problema di concorso apparente di norme.
5. - Del tutto infondate sono anche le questioni processuali poste con il ricorso presentato nell'interesse dell'IL. 5.1. - In ordine al primo motivo, relativo alla pretesa nullità del decreto di citazione a giudizio per il processo d'appello, il Collegio lo ha già ritenuto infondato con l'ordinanza pronunciata in udienza, rilevando che l'avviso risulta comunque essere stato ritualmente e tempestivamente ricevuto dall'IL, come attestato dalla ricevuta sottoscritta da un suo delegato, sicché la questione relativa alla mancata notifica presso il domicilio dichiarato non ha alcun fondamento, ne' può darsi rilievo alla circostanza che era stata prematuramente dichiarata l'irreperibilità dell'imputato, peraltro revocata da questo Corte, in quanto tale dichiarazione non ha avuto alcuna conseguenza negativa sui diritti difensivi dell'IL che, come si è già detto, ha successivamente ricevuto la citazione per il giudizio di appello. 5.2. - Manifestamente infondato è anche il secondo motivo del ricorso IL, dovendo escludersi che la mancata indicazione della sezione davanti alla quale si teneva il giudizio d'appello comporti la nullità del decreto di citazione (il ricorrente ha indicato come norme violate gli artt. 407 e 412 c.p.p., ma deve ritenersi che volesse riferirsi agli artt. 601 e 429 c.p.p.). Secondo un orientamento consolidato non integra nullità del decreto di citazione a giudizio l'erronea ovvero la mancata indicazione della sezione innanzi alla quale le parti devono comparire, in quanto la violazione di una tale indicazione, prevista dall'art. 132 disp. att. c.p.p., non rientra tra le cause di nullità ex art. 601 c.p.p., comma 6, che richiama la disciplina di cui all'art. 429 c.p.p.
(così, Sez. 5^, 23 novembre 1999, n. 14730, La Porta;
Sez. 5^, 6 maggio 2002, n. 24190, Scalvini). Peraltro, questa Corte ha già ritenuto manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 132 disp. att. c.p.p. nella parte in cui non prevede che la sua inosservanza costituisca ragione di nullità, in quanto non sussiste violazione del principio del giudice naturale precostituito per legge, dal momento che tale giudice deve essere individuato nell'organo giudiziario inteso nel suo complesso e non già nelle singole sezioni che lo compongono (Sez. 5^, 5 giugno 2003, n. 36629, Longo). 5.3. - Inammissibile il motivo con cui il ricorrente lamenta la mancata rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale in appello per sentire nuovamente il teste GO BI, assumendo che la rinnovazione si rendeva necessaria in quanto il teste non sarebbe stato identificato con un valido documento di identità. Si tratta di un motivo palesemente inconferente ai fini del controllo che questa Corte esercita sulla sentenza impugnata, anche in considerazione del fatto che la mancata identificazione del testimonio non può determinarne automaticamente la sua inattendibilità. 6. - Gli altri motivi presentati nel ricorso NI sono pure infondati.
6.1. - Secondo i giudici di merito i due imputati avrebbero posto in essere artifizi e raggiri consistiti nel presentarsi a NI AN quali avvocati con conoscenze ed entrature presso la Corte di cassazione e presso il Tribunale di Parma, in grado di dare una svolta decisiva al suo procedimento di separazione personale pendente presso il Tribunale di Parma e prospettando la possibilità di far intervenire persone in grado di favorire una utile risoluzione anche di altre questioni personali, quali quelle relative al rapporto di lavoro con la Cariparma, nonché nell'affermare di avere avuto incontri con le persone in grado di definire le controversie nel modo più vantaggioso, inducendo così in errore NI, che ignorava che le vantate conoscenze erano tutte fittizie, procurandosi così un ingiusto profitto corrispondente al compenso ricevuto per la loro attività, per una somma complessiva di L. 25 milioni. Inoltre, è stato ritenuto sussistente a carico di entrambi il reato di cui all'art. 382 c.p., perché, quali patrocinatori di NI nel procedimento penale a suo carico presso la Procura di Parma, millantando credito presso il giudice dinanzi al quale doveva tenersi l'incidente probatorio si facevano dare la somma di L. 5 milioni. Si deve rimarcare che il sindacato di legittimità si limita al riscontro dell'esistenza di una motivazione che rispetti i canoni logici, verificando cioè che sussista una coordinazione logica tra le varie proposizioni della motivazione, senza alcuna possibilità di effettuare una diversa valutazione delle emergenze procedimentali, essendo limitati i vizi denunciabili, quanto alla motivazione, alla mancanza, alla contraddittorietà o alla manifesta illogicità risultante dal testo o da altro atto del processo specificamente indicato. Ne consegue che le censure che vengono mosse nel ricorso, nei confronti di non condivise ricostruzioni dei fatti operate dai giudici, non possono trovare spazio in questa sede, trattandosi di valutazioni di merito, fondate sull'apprezzamento di circostanze di fatto, peraltro alternative rispetto a quelle contenute nella gravata sentenza che non appaiono affette da alcuna illogicità. È, quindi, sulla base della ipotesi ricostruttiva dei fatti, così come effettuata in sentenza, che deve essere valutata la correttezza del procedimento logico-argomentativo che ha portato all'affermazione della responsabilità degli imputati, laddove i motivi dedotti propongono letture alternative delle prove acquisite. 6.2. - In particolare, deve ritenersi inconferente, rispetto alla ricostruzione dei fatti contenuti nella sentenza, il motivo con cui si assume che il NI risulti estraneo ai fatti contestati, che invece sarebbero stati posti in essere esclusivamente dall'altro imputato. Invero, i giudici di merito hanno ritenuto che i due imputati abbiano agito in concorso tra loro, riuscendo a farsi consegnare dallo NI la somma complessiva di oltre L. 25 milioni, ponendo in essere una serie di artifici e raggiri consistiti nell'avere assicurato che attraverso le loro conoscenze di personaggi influenti avrebbero potuto risolvere una serie di processi pendenti che lo riguardavano. La prova del pieno coinvolgimento del NI nelle attività illecite i giudici l'hanno desunta soprattutto dai riscontri bancari, dai quali è emerso che i consistenti versamenti di somme ottenute dalla persona offesa non potevano giustificarsi con l'attività difensiva svolta dal NI, attività invero assai limitata, dal momento che non partecipò all'appello avente ad oggetto il giudizio di separazione personale in cui NI era coinvolto, non prese parte alle udienze di incidente probatorio in cui dovevano essere sentiti alcuni testi, non partecipò attivamente al giudizio per cassazione. In altri termini, con il motivo in esame il NI tenta di addossare l'intera responsabilità dei fatti al coimputato, ma in questo modo propone, appunto, una versione alternativa dei fatti che, non trovando alcun riscontro negli elementi di prova acquisiti, non è ammessa in sede di legittimità.
6.3. - Stesso discorso deve essere fatto con riferimento al motivo con cui il ricorrente contesta la sussistenza del reato di cui all'art. 382 c.p., sostenendo tra l'altro che difetterebbe la prova della corresponsione di una somma di denaro al NI per il presunto accordo sull'incidente probatorio con il giudice di Parma. Invero, secondo i giudici la prova della condotta di millantato credito risiede innanzitutto nelle dichiarazioni della persona offesa - ritenuta del tutto attendibile ed escludendo che il mancato riscontro su alcuni fatti secondari potesse influire sulla sua attendibilità - che ha riferito delle ragioni per cui il NI non si presentò all'incidente probatorio e dell'accordo con il giudice di cui questi gli avrebbe parlato;
inoltre, sebbene per la consumazione del reato non sia necessaria la materiale consegna del denaro, essendo sufficiente la semplice promessa, risulta che lo stesso NI abbia detto di avere corrisposto la somma di L. cinque milioni al NI "in relazione all'incidente probatorio".
6.4. - Del tutto infondato è, infine, il motivo con cui si assume il travisamento della prova, in quanto ancora una volta il ricorrente tenta di fornire una lettura alternativa delle prove acquisite dai giudici, senza fornire alcuna dimostrazione dell'esistenza del travisamento, che per essere tale deve avere la capacità di rendere assolutamente insostenibile la ricostruzione operata dalla sentenza. 7. - Per quanto concerne i motivi "di merito" proposti dall'IL, devono ritenersi tutti infondati, al limite dell'inammissibilità.
7.1. - Con il quarto motivo il ricorrente critica le dichiarazioni accusatorie rese dallo NI, mettendone in rilievo alcune imprecisioni e contraddizioni, che però non inficiano la ricostruzione dei fatti e delle prove cosi come operata nelle sentenze di merito. Si è già visto come i giudici (v. sentenza del Tribunale di Ancona) abbiano ritenuto che le accuse della persona offesa siano state "ampiamente riscontrate sia attraverso le deposizioni dibattimentali che i riscontri bancari", precisando inoltre come alcune circostanze, su cui ha insistito la difesa per dimostrare l'inattendibilità del teste, attengono a questioni marginali delle dichiarazioni di accusa e non il loro nucleo centrale. Peraltro, il primo giudice ha offerto una attenta e credibile lettura interpretativa degli episodi relativi ai viaggi a Roma e alle visite presso il Vaticano e gli uffici del Ministero della Giustizia, ricostruzione che il ricorrente non ha preso in considerazione, percorrendo itinerari argomentativi alternativi che, in ogni caso, attingono al merito del processo e che come tali non possono comunque essere presi in considerazione in questa sede, dal momento che la motivazione offerta dalle sentenze appare logica e coerente.
7.2. - Infondato è pure l'ultimo motivo con cui si contesta l'affermazione della responsabilità anche per il reato di cui all'art. 382 c.p. sebbene IL sia stato assolto dal reato di esercizio abusivo della professione di avvocato. Le sentenze di merito hanno ritenuto responsabile l'imputato del reato di cui all'art. 382 c.p. a tritolo di concorso nel reato proprio del patrocinatore, rilevando che lo stesso ha dato un "contributo causale di consistente rilievo" per la realizzazione del delitto, rafforzando nella vittima il convincimento circa la necessità di effettuare l'esborso di denaro e circa la possibilità di avvicinare il giudice di Parma, al fine di concordare la strategia difensiva. Non vi è dubbio, infatti, che il mandato venne conferito dallo NI al solo NI, ma ciò non toglie che l'IL abbia concorso come extraneus nel reato proprio del patrocinatore: si tratta di una applicazione corretta delle norme sul concorso di persone, per cui deve escludersi che i giudici siano incorsi nel vizio di legge dedotto dal ricorrente.
8. - In conclusione, la sentenza deve essere annullata limitatamente al reato di truffa di cui al capo A) dell'imputazione, perché estinto per intervenuta prescrizione, con eliminazione della relativa pena di due mesi di reclusione e di Euro 100,00 di multa, fermo restando le statuizioni civili disposte a favore della parte civile AN NI.
Nel resto i ricorso devono essere rigettati.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente all'imputazione di cui al capo A) perché il reato è estinto per prescrizione ed elimina la relativa pena di mesi due di reclusione e di Euro 100,00 di multa.
Rigetta nel resto i ricorsi.
Così deciso in Roma, il 16 luglio 2009.
Depositato in Cancelleria il 17 settembre 2009