Cass. pen., sez. V, sentenza 23/11/1999, n. 14730
CASS
Sentenza 23 novembre 1999

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Integra gli estremi del reato di false comunicazioni sociali la esposizione in una nota inviata ad ente, istituzionalmente preposto a compiti di vigilanza e controllo, di fatti non rispondenti al vero sulle condizioni economiche della Società. Invero, poiché il bene giuridico protetto dall'art. 2621 cod. civ. si allarga a ricomprendere tutti gli interessi connessi ad una corretta e puntuale informazione sulle reali condizioni della società il cui esercizio è soggetto ad autorizzazione, deve ritenersi che oggetto della tutela sia, non solo l'interesse dei soci e dei terzi, ma, ancor prima, la funzione economica che una impresa è chiamata a svolgere nella realtà sociale. (Fattispecie relativa ad impresa assicurativa, che aveva falsamente attestato all'ISVAP la consistenza del suo patrimonio sociale. La Cassazione, nell'affermare il principio sopra riportato, ha sottolineato come esso fosse particolarmente calzante al settore assicurativo, nel quale l'ordinamento ha predisposto una serie di verifiche e controlli, diretti ad evitare pregiudizi diffusi ed a tutelare, tra gli altri, gli assicurati nei confronti di imprese incapaci, ovvero mosse da finalità meramente speculative).

Non integra nullità del decreto di citazione a giudizio l'erronea indicazione della sezione innanzi alla quale le parti devono comparire, tale indicazione, invero, è prevista dall'art. 132 disp. att. cod. proc. pen., la cui violazione non rientra tra quelle colpite da sanzione di nullità, ai sensi del comma 2 dell'art. 429 stesso codice.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. V, sentenza 23/11/1999, n. 14730
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 14730
    Data del deposito : 23 novembre 1999

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