Sentenza 23 novembre 1999
Massime • 2
Integra gli estremi del reato di false comunicazioni sociali la esposizione in una nota inviata ad ente, istituzionalmente preposto a compiti di vigilanza e controllo, di fatti non rispondenti al vero sulle condizioni economiche della Società. Invero, poiché il bene giuridico protetto dall'art. 2621 cod. civ. si allarga a ricomprendere tutti gli interessi connessi ad una corretta e puntuale informazione sulle reali condizioni della società il cui esercizio è soggetto ad autorizzazione, deve ritenersi che oggetto della tutela sia, non solo l'interesse dei soci e dei terzi, ma, ancor prima, la funzione economica che una impresa è chiamata a svolgere nella realtà sociale. (Fattispecie relativa ad impresa assicurativa, che aveva falsamente attestato all'ISVAP la consistenza del suo patrimonio sociale. La Cassazione, nell'affermare il principio sopra riportato, ha sottolineato come esso fosse particolarmente calzante al settore assicurativo, nel quale l'ordinamento ha predisposto una serie di verifiche e controlli, diretti ad evitare pregiudizi diffusi ed a tutelare, tra gli altri, gli assicurati nei confronti di imprese incapaci, ovvero mosse da finalità meramente speculative).
Non integra nullità del decreto di citazione a giudizio l'erronea indicazione della sezione innanzi alla quale le parti devono comparire, tale indicazione, invero, è prevista dall'art. 132 disp. att. cod. proc. pen., la cui violazione non rientra tra quelle colpite da sanzione di nullità, ai sensi del comma 2 dell'art. 429 stesso codice.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 23/11/1999, n. 14730 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14730 |
| Data del deposito : | 23 novembre 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. Franco Marrone Presidente del 23/11/1999
1. Dott. Giuseppe Sica Consigliere SENTENZA
2. Doti. Vittorio G. Ebner Consigliere N. 2026
3. Dott. Alfonso Amato Consigliere REGISTRO GENERALE
4. Dott. Sandro Occhionero Consigliere N. 13941/99
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da: LA PO MICHELANGELO, nato Milano il 28/8/1942.
Avverso la sentenza in data 3/4/1997 della Corte di Appello di MILANO. Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso, udita in pubblica udienza la relazione del Consigliere Dott. GIUSEPPE SICA
Udito il Pubblico Ministero in persona del sostituto Procuratore Generale Dr. G. Febbraro che ha concluso per il rigetto del ricorso RITENUTO IN FATTO,
Con sentenza in data 30/10/1991, il Tribunale di Milano, condannava LA PO MICHELANGELO -unificati i reati ex art. 81 cpv. C.P., concesse le attenuanti, generiche prevalenti sulle aggravanti, nonché la diminuente del rito- ad anni uno e mesi otto di reclusione, perché ritenuto responsabile, quale amministratore di fatto, di concorso nei delitti di false comunicazioni sociali (capo P) e di bancarotta fraudolenta (capo R- imputazioni da R1 ad R8) con riferimento allo stato d'insolvenza dichiarato il 3/3/1987, della Compagnia di assicurazione PA AS, posta in liquidazione coatta amministrativa.
Con la sentenza impugnata del 3/4/1997, la Corte di Appello di Milano confermava la decisione, condannando l'imputato alle ulteriori spese. Ricorre per cassazione il difensore dell'imputato prospettando vari motivi di ricorso.
Con il primo, deduce la nullità del giudizio di appello celebrato innanzi alla Sez. II bis, mentre l'avviso notificato al difensore dell'imputato indicava la fissazione del processo aventi la II Sezione penale.
Con il secondo, contesta che erroneamente la Corte, con riguardo al primo capo di imputazione, ha ritenuto ravvisare una fattispecie di "false comunicazioni sociali" ex art. 2621, n. 1 C.C., in alcune lettere inviate dagli organi della PA AS all'AP nel periodo luglio-settembre 1986.
Invero, l'AP, non rientra tra i soggetti tutelati dalla norma, essendogli riconosciuti solo compiti di controllo e vigilanza, Inoltre, all'epoca della comunicazione la società era già stata messa in liquidazione coatta amministrativa, mentre la verifica effettuata aveva smentito la disponibilità di nuovi capitali da parte della compagnia.
Si contesta, poi, mancanza e manifesta illogicità della motivazione, sempre in ordine al primo capo di imputazione, con riguardo alla responsabilità dell'imputato, al nesso di causalità tra la condotta dell'imputato e lo stato d'insolvenza della società, che preesisteva all'ingresso del LA PO nella società.
Con il quarto motivo, il ricorrente lamenta la mancanza e manifesta illogicità della motivazione relativamente al secondo capo di imputazione, per difetto sia dell'elemento soggettivo che oggettivo del reato contestato di bancarotta fraudolenta, non potendosi ritenere il LA PO dall'autunno amministratore di fatto, mentre alcune condotte distrattive non sussistevano.
Infine contestava la mancata applicazione della continuazione con i fatti di cui alla sentenza 6/6/1991 del Tribunale di Roma, per fatti di bancarotta fraudolenta, trattandosi di reati della stessa natura e per la prossimità temporale degli stessi.
Veniva presentata memoria difensiva con la quale si insisteva nei motivi di ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO.
Il ricorso è infondato e va rigettato.
Va, preliminarmente precisato che, con ordinanza 14/7/1997, la Corte di Appello di Milano aveva dichiarato inammissibile, per mancata osservanza del termine di tre giorni, stabilito dall'art. 199 cpp. 1930, il ricorso proposto avverso la sentenza 3/4/1997 della stessa Corte. La Corte di Cassazione in data 4/12/1998, annullava senza rinvio l'ordinanza e tratteneva gli atti per la trattazione del ricorso. La sentenza impugnata non merita alcuna censura avendo la Corte con una motivazione adeguata e corretta e con un ragionamento logico - giuridico che va esente da vizi dato risposta completa alle censure mosse, in sede di appello.
Il primo motivo è inammissibile.
Con esso viene sollevata una censura non specifica, a norma dell'art 581, lett. c) cpp., indicandosi genericamente che il processo è stato celebrato innanzi alla Sez. II Bis della Corte di Appello, di Milano, mentre l'avviso notificato al difensore dell'imputato (avv. Manuela Marcassoli del foro di Milano) in data 5/2/1997, indicava che la discussione sarebbe avvenuta dinanzi la sezione II penale. Non si indicano, viceversa, quali sarebbero i motivi che comportano la nullità del giudizio di appello.
La censura è, in ogni caso manifestamente infondata, in quanto, non solo sono stati esattamente indicati, luogo, giorno ed ora della comparizione ex art 429, lett. f) cpp. e perché l'indicazione della sezione davanti alla quale le parti debbono comparire è prevista dall'art, 132.1 delle norme di attuazione e, quindi, non rientra tra le violazioni colpite da sanzione di nullità, dall'art. 429,2 cpp.. Infondate sono, anche, le censure mosse in ordine alla ritenuta condanna per il reato di cui al capo P) della rubrica (secondo e terzo motivo).
II LA PO è stato ritenuto responsabile, nella veste di amministratore di fatto, di concorso nel delitto di false comunicazioni sociali ex art. 2621 C.C., non solamente perché erano state inviate alcune lettere all'AP (istituto di vigilanza sulle assicurazioni private), nel periodo luglio-settembre 1986. Va, preliminarmente, precisato che l'esposizione di fatti non rispondenti al vero sulle condizioni economiche della società, inviate ad un Ente preposto a compiti istituzionali di vigilanza e controllo sulla società stessa, integra gli estremi del reato di false comunicazioni sociali.
Invero, oggetto della tutela apprestata dall'art. 2621 C.C. non sono soltanto i soci e i terzi, quali titolari di interessi protetti dalla legge, ma ancor prima lo è la funzione economica che una impresa è chiamata ad assolvere nella realtà sociale (Cass. Sez. V, 22/4/1998, De Benedetti), tanto più quando, come specie, trattasi di una società di assicurazione, volta a tutelare svariato situazioni soggettive, a garanzia delle quali l'ordinamento ha predisposto una serie di controlli e verifiche volti ad evitare pregiudizi diffusi, in funzione della serietà e solidità dell'impresa e, quindi, a tutela degli assicurati contro possibili imprese speculative o incapaci.
Ne consegue, perciò, che il bene giuridico protetto si allarga a ricomprendervi tutti gli interessi connessi ad una corretta e puntuale informazione sulle condizioni reali della società, il cui esercizio è soggetto ad autorizzazione.
Funzionale a tale tutela, pertanto, è la necessità che gli amministratori della stessa forniscano una informazione completa, corretta e veritiera di tutti i dati economici che la riguardano, dati sulla base dei quali si potranno svolgere le verifiche e i controlli dell'Ente preposto.
Ciò premesso, emerge dal testo della sentenza impugnata, che le false comunicazioni sociali contestate consistevano, in particolare, nell'aver fatto risultare fraudolentemente la disponibilità da parte della PA AS (il commissario, in data 3/9/95, aveva denunciato alla Procura della Repubblica, che il capitale sociale di lire sei miliardi era perduto e si profilava una nuova perdita di gestione), di lire 11.094.000.000 in titoli di Stato destinati all'aumento del capitale sociale e nell'avere attestato l'avvenuta verifica da parte del Consiglio di Amministrazione della stessa società, dell'esistenza dei predetti titoli presso l'IBI, sede di Roma. In punto di responsabilità, i giudici di merito hanno accertato che l'imputato, ha ammesso di essere stato, nel secondo semestre 1986, amministratore di fatto della società, nonché l'autore delle false lettere con le quali l'IBI avrebbe assicurato il ricevimento dei titoli e la loro giacenza e lo stesso ha, anche, precisato di avere agito su disposizione del CI (precedente socio), che gli aveva dettato il testo, mentre lui aveva eseguito il "fotomontaggio". In data 9/9/1986 e 11/9/1986, i dati falsi della disponibilità degli 11 miliardi e la falsa verifica dell'esistenza di tali titoli da parte del Consiglio di Amministrazione era stata comunicata all'AP, insieme ad altre lettere e documenti vari, a sostegno. In sostanza, le false comunicazioni sociali hanno coinvolto sia i soci e i terzi creditori, sia l'organo di controllo.
Pertanto, correttamente, è stata ritenuta la responsabilità del LA PO in concorso con altri, nel reato di cui al capo P) della rubrica.
Per quanto riguarda il delitto di bancarotta, risulta accertato in punto di fatto che le singole condotte di distrazione (da R1 a R7), risultano provate e poste in essere in epoca successiva a quella in cui l'imputato aveva iniziato attività di amministratore di fatto della società.
Infatti, anche la lettera 9/7/1986, con la quale la BNA confermava la disponibilità all'apertura di credito per gli 11 miliardi, finalizzati alla ricostruzione del patrimonio della PA AS e che l'imputato ha ammesso di avere formato, dimostra che a tale data egli già da tempo operava per la società e che, quindi, era indubbia la coscienza e volontà di compiere atti distrazione, puntualmente elencati nella sentenza impugnata: effetti cambiari per 300.000.000 rinvenuti nella sua abitazione;
possesso della Maserati della società; distrazione di 80.000.000; emissione di assegni circolari per 326.000.000 tratti sul conto corrente Credit West, incassati da persone a lui legate, compresa la moglie.
Nè, l'affermazione che parte dei titoli smobilizzati avrebbero dovuto costruire "fondi neri" a disposizione della società, mentre altri 50.000.000 erano andati al costruttori Finocchi per la ristrutturazione di immobili della Beta s.r.l, scriminano la condotta dell'imputato, risolvendosi in una operazione di distrazione di mezzi finanziari per scopi diversi da quelli societari.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento. Così deciso in Roma, il 23 novembre 1999.
Depositato in Cancelleria il 29 dicembre 1999