CASS
Sentenza 13 maggio 2026
Sentenza 13 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 13/05/2026, n. 17235 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17235 |
| Data del deposito : | 13 maggio 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: UL IT nato a [...] il18/05/1956 avverso l’ordinanza del 27/10/2025 della Corte di appello di Palermo visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Donato D'Auria; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale LI GI, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso;
ricorso trattato ai sensi dell’art. 611 cod. proc. pen. RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 27/10/2025, la Corte di appello di Palermo ha respinto la richiesta di riparazione per ingiusta detenzione avanzata da IT UL, il quale è stato sottoposto dal 12/11/2020 al 20/09/2022 alla misura cautelare degli arresti domiciliari, in relazione al delitto di usura, dal quale è stato assolto con sentenza del Tribunale di Palermo del 20/09/2022, che lo condannava per il reato di cui all’art. 132 D.Lgs. 385 del 1993, disponendone la liberazione;
tale sentenza era confermata dalla Corte di appello di Palermo, adita dal solo imputato, con sentenza del 17/12/2024, irrevocabile in data 17/06/2025, che confermava la condanna per esercizio abusivo del credito. 2. Il UL, a mezzo del difensore, ha proposto ricorso per cassazione. 2.1. Con il primo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione, in relazione all’art. 314 cod. proc. pen. Ritiene che la Corte territoriale abbia errato Penale Sent. Sez. 4 Num. 17235 Anno 2026 Presidente: FERRANTI DONATELLA Relatore: D'AURIA DONATO Data Udienza: 23/04/2026 2 nell’individuare le ragioni ostative all’accoglimento della richiesta di riparazione nella condotta di abusivo esercizio del credito, atteso che dalla lettura del provvedimento cautelare emerge che le ragioni poste a fondamento della misura cautelare sono altre, vale a dire l’attività usuraria erroneamente ritenuta, dunque, una condotta che prescinde da qualsiasi riferimento all’attività di intermediazione finanziaria svolta;
che, dunque, non esisteva un nesso diretto tra l’attività di esercizio abusivo del credito e l’accusa di usura;
che, del resto, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 219 del 2008, il diritto all’equa riparazione non è condizionato al proscioglimento nel merito dalle imputazioni;
che, a seguito delle sentenze della Corte costituzionale n. 231 e n. 413 del 2004, la riparazione per ingiusta detenzione non subisce limiti in relazione al titolo della detenzione e alle ragioni dell’ingiustizia; che anche le fonti sovranazionali consentono la riparazione nelle ipotesi riconducibili all’art. 314, comma 2, cod. proc. pen. a prescindere dal successivo esito del giudizio di merito, quando difettavano in origine le condizioni legali per applicare e mantenere in vigore una misura custodiale;
che non vi è dubbio che, nel caso di specie, la detenzione subita, quale che sia stato l’esito del giudizio, era da considerarsi comunque ingiusta, considerato che ex post poteva più che ragionevolmente ritenersi che, anche per ipotesi la misura fosse stata applicata per l’esercizio abusivo del credito, cosa che non è avvenuta, in ogni caso, se vi fosse stato solo quel titolo di reato, non sarebbe stata applicata;
che, sotto questo profilo, risulta chiaro che solo in apparenza la posizione di chi sia stato prosciolto nel merito da tutte le accusa si distingue da quella di chi invece sia stato condannato per un reato per il quale non è stata applicata la misura cautelare;
che, invero, in entrambi i casi l’imputato ha subito una restrizione del proprio diritto inviolabile, con la conseguenza che in entrambi i casi ricorre l’obbligo costituzionale di indennizzare il pregiudizio. 2.2. Con il secondo motivo eccepisce violazione di legge per avere il giudice della riparazione condannato l’istante a rifondere le spese al Ministero resistente, senza procedere alla loro compensazione. 3. In data 30/03/2026, è pervenuta memoria dell’Avvocatura generale dello Stato per il Ministero dell’Economia e delle Finanze, con cui si conclude per l’inammissibilità o per il rigetto del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile. 1.1. Il primo motivo è manifestamente infondato. 3 1.1.1. Va, innanzitutto, premesso che la valutazione effettuata dal giudice della riparazione ai fini del riconoscimento dell’indennizzo per l’ingiusta detenzione si pone su un piano diverso rispetto a quella effettuata dal giudice nel processo penale sull’imputazione, atteso che quest’ultima è finalizzata ad accertare la sussistenza del reato e la sua commissione ad opera dell’imputato. Il giudice della riparazione, invece, pur valutando lo stesso materiale, deve stabilire – con un giudizio effettuato in piena autonomia – se le condotte poste in essere da colui che chiede la riparazione per l’ingiusta detenzione costituiscano un fattore condizionante (anche nel concorso dell’altrui errore) alla produzione dell’evento "detenzione” (Sez. 4, n. 27458 del 05/02/2019, NI AC BE Hassen, Rv. 276458 – 01; Sez. 4, n. 3359 del 22/09/2016 - dep. 2017, La Fornara, Rv. 268952 – 01). Dunque, in tema di riparazione per ingiusta detenzione il giudice di merito, per stabilire se chi l’ha patita vi abbia dato o abbia concorso a darvi causa con dolo o colpa grave, deve valutare tutti gli elementi probatori disponibili, al fine di stabilire, con valutazione "ex ante" – e, come si accennava, secondo un iter logico-motivazionale del tutto autonomo rispetto a quello seguito nel processo di merito – non se tale condotta integri gli estremi di reato, ma solo se sia stata il presupposto che abbia ingenerato, ancorché in presenza di errore dell’autorità procedente, la falsa apparenza della sua configurabilità come illecito penale (Sez. 4, n. 39726 del 27/09/2023, Di Dio, Rv. 285069 – 01). 1.1.2. Va, tuttavia, precisato che il giudice della riparazione non può ignorare quanto accertato nel giudizio di merito, per cui la sentenza di assoluzione si pone come necessario ed invalicabile punto di riferimento quanto all’accertamento storico degli elementi acquisiti al processo di cognizione. Dunque, la condizione ostativa al riconoscimento del diritto all’indennizzo, rappresentata nell’avere il richiedente dato causa all’ingiusta carcerazione, deve concretarsi in comportamenti che non siano stati esclusi dal giudice della cognizione, condotte che possono essere di tipo extra processuale (grave leggerezza o macroscopica trascuratezza tali da aver determinato l’imputazione, quali, ad esempio, frequentazioni ambigue, connivenza non punibile, comportamenti idonei ad essere percepiti all’esterno come contiguità criminale) o di tipo processuale (si pensi, a titolo di esempio, all’autoincolpazione o al mendacio); il giudice è pertanto tenuto a motivare specificamente sia in ordine all’addebitabilità all’interessato di tali comportamenti, sia in ordine all’incidenza di essi sulla determinazione della detenzione (Sez. 4, n. 46469 del 14/09/2018, Colandrea, Rv. 274350 – 01; Sez. 4, n. 12228 del 10/01/2017, Quaresima, Rv. 270039 – 01; Sez. 4, n. 11150 del 19/12/2014, dep. 2015, Patanella, Rv. 262957 – 01; Sez. 4, n. 4372 del 21/10/2014, dep. 2015, Garcia De Medina, 4 Rv. 263197 – 01). 1.1.3. Così circoscritto il perimetro applicativo dell’art. 314 cod. proc. pen. all’interno del quale occorre muoversi, si osserva che il provvedimento impugnato ha fatto buon governo dei principi di diritto sopra sintetizzati, avendo individuato le condotte ostative alla riparazione poste in essere dal UL i) nella reiterata concessione di prestiti ad una pluralità di persone, ii) nella pattuizione di interessi, oltre che di spese di commissione a titolo di corrispettivo per l’intermediazione, iii) nella documentazione dei flussi di denaro in uscita ed in entrata riportata nelle schede rinvenute nella disponibilità del ricorrente e iiii) nella considerevole quantità di denaro contante e di assegni che deteneva, certamente sproporzionata rispetto alle risorse a lui lecitamente attribuibili. Trattasi di circostanze che, nella loro materialità storica, non sono state escluse dal giudice dell’assoluzione, che, pur ritenendo sussistenti le condotte descritte nell’ordinanza applicativa della misura cautelare, le ha diversamente valutate, ritenendole inidonee a fondare una dichiarazione di penale responsabilità dell’imputato in relazione all’usura, ma sufficienti a condannare il UL per il reato di cui all’art. 132 D.Lgs. 385 del 1993. Il difensore, dunque, sovrappone indebitamente i criteri propri del giudizio di cognizione con quelli che devono presiedere il giudizio di riparazione, che – come si è sopra evidenziato – si fonda su parametri diversi. Orbene, i comportamenti sopra descritti costituiscono condotte gravemente colpose ai fini della riparazione, che possono esser prese in considerazione nel giudizio di riparazione, al diverso fine di accertare se abbiano costituito il presupposto che, con il concorso dell’errore dell’autorità procedente, ha creato la falsa apparenza della loro configurabilità come reato. Il giudice della riparazione, dunque, ha ritenuto che le condotte tenute dal UL abbiano creato l’apparenza evidente di una situazione di illegalità, che ha contribuito causalmente all’adozione dell’ordinanza applicativa della misura cautelare, essendo connotate quantomeno da una forte ambiguità, tale da far sospettare il coinvolgimento di chi le ha tenute nel reato di usura. In altri termini, il ricorrente è stato ritenuto direttamente responsabile della custodia cautelare subita, avendo dato adito all’Autorità Giudiziaria procedente, con le sue condotte reiterate (peraltro, vietate dall’art. 132 D.Lgs. 385 del 1993) e con la disponibilità di denaro del tutto sproporzionata rispetto alle risorse a lui lecitamente attribuibili, di muovergli le accuse di cui all’imputazione sub A) e di applicargli la misura cautelare. In conclusione, la Corte della riparazione ha giudicato che i comportamenti tenuti dall’odierno ricorrente, complessivamente valutati, abbiano determinato una situazione obiettiva idonea ad evocare, secondo un canone di normalità, 5 fattispecie di reato (nella specie, l’usura) ed a generare interpretazioni erronee da parte dell’Autorità. 1.1.4. Del tutto inconferente, poi, è il richiamo alla decisione della Corte costituzionale n. 219 del 2008, che riguarda ipotesi del tutto diversa da quella ch si sta scrutinando, cioè di imputato, sottoposto a detenzione per più titoli cautelari di pari durata massima, che venga assolto da un reato con una delle formule indicate nel comma 1 dell'art. 314 cod. proc. pen. e venga, invece, prosciolto dall’atro reato, perché estinto per prescrizione, in caso di applicazione di un periodo di custodia cautelare superiore alla pena inflitta e di successivo proscioglimento con formula non di merito. Altrettanto inconferente è il richiamo alle ipotesi di ingiustizia formale, che nel caso di specie, all’evidenza non ricorre, sol che si consideri che non vi è stato alcun accertamento definitivo in sede di cognizione, che abbia stabilito che il provvedimento che ha disposto la misura è stato emesso o mantenuto senza che sussistessero, al momento dell’adozione o del mantenimento, le condizioni di cui agli artt. 273 e 280 cod. proc. pen., cioè che fossero insussistenti ab origine le condizioni di applicabilità della misura. 1.2. Manifestamente infondato è anche il secondo motivo. In proposito è sufficiente evidenziare che, a fronte del rigetto dell’istanza, non è prospettabile alcuna soccombenza della parte pubblica, che, peraltro, aveva presentato memoria motivata a sostegno del rigetto della domanda di riparazione, come bene evidenzia il provvedimento impugnato. Sul punto, la giurisprudenza di questa Corte ha avuto modo di precisare che, nel procedimento di riparazione per ingiusta detenzione, la parte soccombente deve essere condannata, anche ex officio, al pagamento delle spese processuali, nel caso in cui, a seguito della costituzione del Ministero, sia stata rigettata la domanda di riparazione, salvo che lo stesso Ministero abbia chiesto la compensazione delle spese di giudizio, atteso che un tale ultimo caso la statuizione di condanna della parte soccombente al pagamento delle spese giudiziali risulterebbe emessa oltre i limiti della domanda, in violazione del principio di correlazione tra chiesto e pronunciato (Sez. 4, n. 16867 del 30/01/2024, Marchese, Rv. 286176 – 01), circostanza questa non verificatasi nel caso di specie. 2. In considerazione dei motivi di ricorso scarni e generici, che non si confrontano con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato, ne va dichiarata l’inammissibilità, cui segue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, 6 al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata. 3. Va, poi, respinta la richiesta di liquidazione delle spese avanzata dal Ministero resistente, atteso che la memoria depositata nel suo interesse, in ragione della sua genericità, non ha fornito alcun contributo alla dialettica processuale, tenuto conto che è priva di qualsivoglia riferimento specifico ai fatti oggetto del presente giudizio, né si fonda su eccezioni o deduzioni dirette a paralizzare o ridurre la pretesa del ricorrente (da ultimo, con riferimento a fattispecie sostanzialmente sovrapponibile alla presente Sez. 4, n. 28441 del 03/07/2025, Fiore, Rv. 288517 – 01, in motivazione). Del resto, le Sezioni Unite di questa Corte – in merito alle spese sostenute in sede di legittimità dalla parte civile, ma con argomentazioni che, mutatis mutandis, risultano pertinenti anche nel caso di specie – hanno di recente ribadito il principio, che si condivide e che qui si intende ribadire, secondo il quale, «nel procedimento che si svolge dinanzi alla Corte di cassazione in camera di consiglio nelle forme previste dagli artt. 610 e 611 cod. proc. pen., ovvero con rito camerale c.d. "non partecipato", quando il ricorso dell'imputato viene dichiarato, per qualsiasi causa, inammissibile, ne va disposta la condanna al pagamento delle spese processuali in favore della parte civile, purché, in sede di legittimità, la stessa parte civile abbia effettivamente esplicato, nei modi e nei limiti consentiti, un'attività diretta a contrastare la pretesa dell’imputato per la tutela dei propri interessi» (Sez. U, n. 877 del 14/07/2022, Sacchettino, Rv. 283886 – 01, non massimata sul punto). In altri termini, «la parte civile, pur in difetto di richiesta di trattazione orale, ha diritto di ottenere la liquidazione delle spese processuali purché abbia effettivamente esplicato, anche solo attraverso memorie scritte, un’attività diretta a contrastare l'avversa pretesa a tutela dei propri interessi di natura civile risarcitoria, fornendo un utile contributo alla decisione» (Sez. U, n. 877/2022 cit.).
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Nulla per le spese in favore del Ministero resistente. Così deciso in Roma, il giorno 22 aprile 2026. Il Consigliere estensore La Presidente Donato D’Auria LA FE
udita la relazione svolta dal Consigliere Donato D'Auria; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale LI GI, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso;
ricorso trattato ai sensi dell’art. 611 cod. proc. pen. RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 27/10/2025, la Corte di appello di Palermo ha respinto la richiesta di riparazione per ingiusta detenzione avanzata da IT UL, il quale è stato sottoposto dal 12/11/2020 al 20/09/2022 alla misura cautelare degli arresti domiciliari, in relazione al delitto di usura, dal quale è stato assolto con sentenza del Tribunale di Palermo del 20/09/2022, che lo condannava per il reato di cui all’art. 132 D.Lgs. 385 del 1993, disponendone la liberazione;
tale sentenza era confermata dalla Corte di appello di Palermo, adita dal solo imputato, con sentenza del 17/12/2024, irrevocabile in data 17/06/2025, che confermava la condanna per esercizio abusivo del credito. 2. Il UL, a mezzo del difensore, ha proposto ricorso per cassazione. 2.1. Con il primo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione, in relazione all’art. 314 cod. proc. pen. Ritiene che la Corte territoriale abbia errato Penale Sent. Sez. 4 Num. 17235 Anno 2026 Presidente: FERRANTI DONATELLA Relatore: D'AURIA DONATO Data Udienza: 23/04/2026 2 nell’individuare le ragioni ostative all’accoglimento della richiesta di riparazione nella condotta di abusivo esercizio del credito, atteso che dalla lettura del provvedimento cautelare emerge che le ragioni poste a fondamento della misura cautelare sono altre, vale a dire l’attività usuraria erroneamente ritenuta, dunque, una condotta che prescinde da qualsiasi riferimento all’attività di intermediazione finanziaria svolta;
che, dunque, non esisteva un nesso diretto tra l’attività di esercizio abusivo del credito e l’accusa di usura;
che, del resto, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 219 del 2008, il diritto all’equa riparazione non è condizionato al proscioglimento nel merito dalle imputazioni;
che, a seguito delle sentenze della Corte costituzionale n. 231 e n. 413 del 2004, la riparazione per ingiusta detenzione non subisce limiti in relazione al titolo della detenzione e alle ragioni dell’ingiustizia; che anche le fonti sovranazionali consentono la riparazione nelle ipotesi riconducibili all’art. 314, comma 2, cod. proc. pen. a prescindere dal successivo esito del giudizio di merito, quando difettavano in origine le condizioni legali per applicare e mantenere in vigore una misura custodiale;
che non vi è dubbio che, nel caso di specie, la detenzione subita, quale che sia stato l’esito del giudizio, era da considerarsi comunque ingiusta, considerato che ex post poteva più che ragionevolmente ritenersi che, anche per ipotesi la misura fosse stata applicata per l’esercizio abusivo del credito, cosa che non è avvenuta, in ogni caso, se vi fosse stato solo quel titolo di reato, non sarebbe stata applicata;
che, sotto questo profilo, risulta chiaro che solo in apparenza la posizione di chi sia stato prosciolto nel merito da tutte le accusa si distingue da quella di chi invece sia stato condannato per un reato per il quale non è stata applicata la misura cautelare;
che, invero, in entrambi i casi l’imputato ha subito una restrizione del proprio diritto inviolabile, con la conseguenza che in entrambi i casi ricorre l’obbligo costituzionale di indennizzare il pregiudizio. 2.2. Con il secondo motivo eccepisce violazione di legge per avere il giudice della riparazione condannato l’istante a rifondere le spese al Ministero resistente, senza procedere alla loro compensazione. 3. In data 30/03/2026, è pervenuta memoria dell’Avvocatura generale dello Stato per il Ministero dell’Economia e delle Finanze, con cui si conclude per l’inammissibilità o per il rigetto del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile. 1.1. Il primo motivo è manifestamente infondato. 3 1.1.1. Va, innanzitutto, premesso che la valutazione effettuata dal giudice della riparazione ai fini del riconoscimento dell’indennizzo per l’ingiusta detenzione si pone su un piano diverso rispetto a quella effettuata dal giudice nel processo penale sull’imputazione, atteso che quest’ultima è finalizzata ad accertare la sussistenza del reato e la sua commissione ad opera dell’imputato. Il giudice della riparazione, invece, pur valutando lo stesso materiale, deve stabilire – con un giudizio effettuato in piena autonomia – se le condotte poste in essere da colui che chiede la riparazione per l’ingiusta detenzione costituiscano un fattore condizionante (anche nel concorso dell’altrui errore) alla produzione dell’evento "detenzione” (Sez. 4, n. 27458 del 05/02/2019, NI AC BE Hassen, Rv. 276458 – 01; Sez. 4, n. 3359 del 22/09/2016 - dep. 2017, La Fornara, Rv. 268952 – 01). Dunque, in tema di riparazione per ingiusta detenzione il giudice di merito, per stabilire se chi l’ha patita vi abbia dato o abbia concorso a darvi causa con dolo o colpa grave, deve valutare tutti gli elementi probatori disponibili, al fine di stabilire, con valutazione "ex ante" – e, come si accennava, secondo un iter logico-motivazionale del tutto autonomo rispetto a quello seguito nel processo di merito – non se tale condotta integri gli estremi di reato, ma solo se sia stata il presupposto che abbia ingenerato, ancorché in presenza di errore dell’autorità procedente, la falsa apparenza della sua configurabilità come illecito penale (Sez. 4, n. 39726 del 27/09/2023, Di Dio, Rv. 285069 – 01). 1.1.2. Va, tuttavia, precisato che il giudice della riparazione non può ignorare quanto accertato nel giudizio di merito, per cui la sentenza di assoluzione si pone come necessario ed invalicabile punto di riferimento quanto all’accertamento storico degli elementi acquisiti al processo di cognizione. Dunque, la condizione ostativa al riconoscimento del diritto all’indennizzo, rappresentata nell’avere il richiedente dato causa all’ingiusta carcerazione, deve concretarsi in comportamenti che non siano stati esclusi dal giudice della cognizione, condotte che possono essere di tipo extra processuale (grave leggerezza o macroscopica trascuratezza tali da aver determinato l’imputazione, quali, ad esempio, frequentazioni ambigue, connivenza non punibile, comportamenti idonei ad essere percepiti all’esterno come contiguità criminale) o di tipo processuale (si pensi, a titolo di esempio, all’autoincolpazione o al mendacio); il giudice è pertanto tenuto a motivare specificamente sia in ordine all’addebitabilità all’interessato di tali comportamenti, sia in ordine all’incidenza di essi sulla determinazione della detenzione (Sez. 4, n. 46469 del 14/09/2018, Colandrea, Rv. 274350 – 01; Sez. 4, n. 12228 del 10/01/2017, Quaresima, Rv. 270039 – 01; Sez. 4, n. 11150 del 19/12/2014, dep. 2015, Patanella, Rv. 262957 – 01; Sez. 4, n. 4372 del 21/10/2014, dep. 2015, Garcia De Medina, 4 Rv. 263197 – 01). 1.1.3. Così circoscritto il perimetro applicativo dell’art. 314 cod. proc. pen. all’interno del quale occorre muoversi, si osserva che il provvedimento impugnato ha fatto buon governo dei principi di diritto sopra sintetizzati, avendo individuato le condotte ostative alla riparazione poste in essere dal UL i) nella reiterata concessione di prestiti ad una pluralità di persone, ii) nella pattuizione di interessi, oltre che di spese di commissione a titolo di corrispettivo per l’intermediazione, iii) nella documentazione dei flussi di denaro in uscita ed in entrata riportata nelle schede rinvenute nella disponibilità del ricorrente e iiii) nella considerevole quantità di denaro contante e di assegni che deteneva, certamente sproporzionata rispetto alle risorse a lui lecitamente attribuibili. Trattasi di circostanze che, nella loro materialità storica, non sono state escluse dal giudice dell’assoluzione, che, pur ritenendo sussistenti le condotte descritte nell’ordinanza applicativa della misura cautelare, le ha diversamente valutate, ritenendole inidonee a fondare una dichiarazione di penale responsabilità dell’imputato in relazione all’usura, ma sufficienti a condannare il UL per il reato di cui all’art. 132 D.Lgs. 385 del 1993. Il difensore, dunque, sovrappone indebitamente i criteri propri del giudizio di cognizione con quelli che devono presiedere il giudizio di riparazione, che – come si è sopra evidenziato – si fonda su parametri diversi. Orbene, i comportamenti sopra descritti costituiscono condotte gravemente colpose ai fini della riparazione, che possono esser prese in considerazione nel giudizio di riparazione, al diverso fine di accertare se abbiano costituito il presupposto che, con il concorso dell’errore dell’autorità procedente, ha creato la falsa apparenza della loro configurabilità come reato. Il giudice della riparazione, dunque, ha ritenuto che le condotte tenute dal UL abbiano creato l’apparenza evidente di una situazione di illegalità, che ha contribuito causalmente all’adozione dell’ordinanza applicativa della misura cautelare, essendo connotate quantomeno da una forte ambiguità, tale da far sospettare il coinvolgimento di chi le ha tenute nel reato di usura. In altri termini, il ricorrente è stato ritenuto direttamente responsabile della custodia cautelare subita, avendo dato adito all’Autorità Giudiziaria procedente, con le sue condotte reiterate (peraltro, vietate dall’art. 132 D.Lgs. 385 del 1993) e con la disponibilità di denaro del tutto sproporzionata rispetto alle risorse a lui lecitamente attribuibili, di muovergli le accuse di cui all’imputazione sub A) e di applicargli la misura cautelare. In conclusione, la Corte della riparazione ha giudicato che i comportamenti tenuti dall’odierno ricorrente, complessivamente valutati, abbiano determinato una situazione obiettiva idonea ad evocare, secondo un canone di normalità, 5 fattispecie di reato (nella specie, l’usura) ed a generare interpretazioni erronee da parte dell’Autorità. 1.1.4. Del tutto inconferente, poi, è il richiamo alla decisione della Corte costituzionale n. 219 del 2008, che riguarda ipotesi del tutto diversa da quella ch si sta scrutinando, cioè di imputato, sottoposto a detenzione per più titoli cautelari di pari durata massima, che venga assolto da un reato con una delle formule indicate nel comma 1 dell'art. 314 cod. proc. pen. e venga, invece, prosciolto dall’atro reato, perché estinto per prescrizione, in caso di applicazione di un periodo di custodia cautelare superiore alla pena inflitta e di successivo proscioglimento con formula non di merito. Altrettanto inconferente è il richiamo alle ipotesi di ingiustizia formale, che nel caso di specie, all’evidenza non ricorre, sol che si consideri che non vi è stato alcun accertamento definitivo in sede di cognizione, che abbia stabilito che il provvedimento che ha disposto la misura è stato emesso o mantenuto senza che sussistessero, al momento dell’adozione o del mantenimento, le condizioni di cui agli artt. 273 e 280 cod. proc. pen., cioè che fossero insussistenti ab origine le condizioni di applicabilità della misura. 1.2. Manifestamente infondato è anche il secondo motivo. In proposito è sufficiente evidenziare che, a fronte del rigetto dell’istanza, non è prospettabile alcuna soccombenza della parte pubblica, che, peraltro, aveva presentato memoria motivata a sostegno del rigetto della domanda di riparazione, come bene evidenzia il provvedimento impugnato. Sul punto, la giurisprudenza di questa Corte ha avuto modo di precisare che, nel procedimento di riparazione per ingiusta detenzione, la parte soccombente deve essere condannata, anche ex officio, al pagamento delle spese processuali, nel caso in cui, a seguito della costituzione del Ministero, sia stata rigettata la domanda di riparazione, salvo che lo stesso Ministero abbia chiesto la compensazione delle spese di giudizio, atteso che un tale ultimo caso la statuizione di condanna della parte soccombente al pagamento delle spese giudiziali risulterebbe emessa oltre i limiti della domanda, in violazione del principio di correlazione tra chiesto e pronunciato (Sez. 4, n. 16867 del 30/01/2024, Marchese, Rv. 286176 – 01), circostanza questa non verificatasi nel caso di specie. 2. In considerazione dei motivi di ricorso scarni e generici, che non si confrontano con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato, ne va dichiarata l’inammissibilità, cui segue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, 6 al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata. 3. Va, poi, respinta la richiesta di liquidazione delle spese avanzata dal Ministero resistente, atteso che la memoria depositata nel suo interesse, in ragione della sua genericità, non ha fornito alcun contributo alla dialettica processuale, tenuto conto che è priva di qualsivoglia riferimento specifico ai fatti oggetto del presente giudizio, né si fonda su eccezioni o deduzioni dirette a paralizzare o ridurre la pretesa del ricorrente (da ultimo, con riferimento a fattispecie sostanzialmente sovrapponibile alla presente Sez. 4, n. 28441 del 03/07/2025, Fiore, Rv. 288517 – 01, in motivazione). Del resto, le Sezioni Unite di questa Corte – in merito alle spese sostenute in sede di legittimità dalla parte civile, ma con argomentazioni che, mutatis mutandis, risultano pertinenti anche nel caso di specie – hanno di recente ribadito il principio, che si condivide e che qui si intende ribadire, secondo il quale, «nel procedimento che si svolge dinanzi alla Corte di cassazione in camera di consiglio nelle forme previste dagli artt. 610 e 611 cod. proc. pen., ovvero con rito camerale c.d. "non partecipato", quando il ricorso dell'imputato viene dichiarato, per qualsiasi causa, inammissibile, ne va disposta la condanna al pagamento delle spese processuali in favore della parte civile, purché, in sede di legittimità, la stessa parte civile abbia effettivamente esplicato, nei modi e nei limiti consentiti, un'attività diretta a contrastare la pretesa dell’imputato per la tutela dei propri interessi» (Sez. U, n. 877 del 14/07/2022, Sacchettino, Rv. 283886 – 01, non massimata sul punto). In altri termini, «la parte civile, pur in difetto di richiesta di trattazione orale, ha diritto di ottenere la liquidazione delle spese processuali purché abbia effettivamente esplicato, anche solo attraverso memorie scritte, un’attività diretta a contrastare l'avversa pretesa a tutela dei propri interessi di natura civile risarcitoria, fornendo un utile contributo alla decisione» (Sez. U, n. 877/2022 cit.).
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Nulla per le spese in favore del Ministero resistente. Così deciso in Roma, il giorno 22 aprile 2026. Il Consigliere estensore La Presidente Donato D’Auria LA FE