CASS
Sentenza 13 febbraio 2026
Sentenza 13 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 13/02/2026, n. 6099 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6099 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto dal Procuratore generale presso la Corte di appello di Genova;
nel procedimento a carico di: RI De EI IL, nato a [...] il [...]; avverso la sentenza del 13/06/2025 del Tribunale di La Spezia visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Francesca Sbrana;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona della Sostituta Procuratrice generale IA Giorgio, che ha concluso chiedendo annullamento con rinvio della sentenza impugnata;
lette le conclusioni depositate il 14/01/2026 dal difensore, avv. Paolo Tarchi, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Il Tribunale di La Spezia, con sentenza emessa il 13/06/2025, mandava assolto, ai sensi dell’art. 530, comma 2, cod. proc. pen., RI De EI IL dal reato di truffa contestato, per non avere commesso il fatto. 2. Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione il Procuratore generale presso la Corte di appello di Genova, articolando unico motivo ex art. Penale Sent. Sez. 2 Num. 6099 Anno 2026 Presidente: PE AN Relatore: RA NC Data Udienza: 15/01/2026 2 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen., con cui censura la decisione per errore di diritto e manifesta illogicità della motivazione, nella parte in cui non ha fatto corretta applicazione del principio di diritto affermato da questa Corte, secondo cui è esente da vizi la motivazione che ritiene configurabile il concorso nel reato di truffa del soggetto che ha messo a disposizione la carta Postepay su cui è stato accreditato profitto del reato. Insta pertanto per l’annullamento della sentenza. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato. 1.1. In premessa va evidenziato che il pubblico ministero, a seguito della novellazione dell'art. 593, comma 2, cod. proc. pen. ad opera dell'art. 2, comma 1, lett. p), legge 9 agosto 2024, n. 114, può proporre ricorso per cassazione avverso le sentenze di proscioglimento per i reati elencati dall'art. 550, commi 1 e 2, cod. proc. pen. pronunziate successivamente al 25 agosto 2024, data di vigenza della legge citata, deducendo tutti i motivi di cui all'art. 606 cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 17493 del 16/04/2025, Verdino, Rv. 288029-01). 1.2. Ciò premesso, nella specie, dalla lettura della sentenza risulta accertata la condotta decettiva mediante la quale la persona offesa, CO UF, veniva indotta a compiere una operazione bancaria cui conseguiva l’accredito di euro 240 sulla carta Postepay intestata all’odierno imputato. Risulta altresì accertato che per l’attivazione della carta Postepay, intestata a RI De EI IL, di cui alla imputazione, sono stati presentati, presso l’ufficio postale di Lecce 7, in data 4 ottobre 2022, patente di guida e tessera sanitaria (pag. 4 della sentenza). La motivazione con cui il Tribunale, accertata la sussistenza della condotta di truffa ai danni del UF, ha ritenuto dirimente, ai fini della assoluzione dell’imputato, dar rilievo alla circostanza che non risulta «chi abbia effettivamente utilizzato la carta e in particolare chi abbia commesso la truffa», risulta in parte meramente apparente e in parte affetta da manifesta illogicità. 1.2.1. Invero, risponde a criteri di logica che l'autore della truffa individui una modalità esecutiva del reato che gli consenta di appropriarsi del relativo profitto, di talché l'intestatario di una carta Postepay su cui venga chiesto di accreditare e venga effettivamente accreditato il profitto ingiusto è da considerarsi destinatario e beneficiario, in assenza di elementi di segno contrario, di tale pagamento (Sez. 2, n. 16362 del 07/03/2025, Speranzini, non mass.; Sez. 2, n. 18102 del 20/03/2025, De Luca, non mass.). 3 D’altro canto, la motivazione non dà evidenza di circostanze o elementi che possano superare la massima di esperienza della coincidenza tra titolare e utilizzatore di carta Postepay per il rilascio della quale, come nella specie, si richiede la identificazione del soggetto richiedente. 1.2.2. La motivazione risulta peraltro meramente apparente laddove, nel ritenere non accertato chi commise la truffa, pare finanche escludere che possa avere rilevanza penale un contributo concorsuale quale quello di chi, in ipotesi, metta consapevolmente e volontariamente a disposizione il proprio conto corrente o la propria carta per ricevere il profitto del reato. 2. La sentenza impugnata va dunque annullata, a norma dell’art. 623, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di La Spezia in diversa persona fisica, a cui è demandato un nuovo completo esame del materiale probatorio, con pienezza di poteri e con la sola limitazione consistente nel non ripetere il percorso logico già censurato.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di La Spezia, in diversa persona fisica. Così è deciso, 15/01/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente NC RA AN PE
nel procedimento a carico di: RI De EI IL, nato a [...] il [...]; avverso la sentenza del 13/06/2025 del Tribunale di La Spezia visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Francesca Sbrana;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona della Sostituta Procuratrice generale IA Giorgio, che ha concluso chiedendo annullamento con rinvio della sentenza impugnata;
lette le conclusioni depositate il 14/01/2026 dal difensore, avv. Paolo Tarchi, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Il Tribunale di La Spezia, con sentenza emessa il 13/06/2025, mandava assolto, ai sensi dell’art. 530, comma 2, cod. proc. pen., RI De EI IL dal reato di truffa contestato, per non avere commesso il fatto. 2. Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione il Procuratore generale presso la Corte di appello di Genova, articolando unico motivo ex art. Penale Sent. Sez. 2 Num. 6099 Anno 2026 Presidente: PE AN Relatore: RA NC Data Udienza: 15/01/2026 2 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen., con cui censura la decisione per errore di diritto e manifesta illogicità della motivazione, nella parte in cui non ha fatto corretta applicazione del principio di diritto affermato da questa Corte, secondo cui è esente da vizi la motivazione che ritiene configurabile il concorso nel reato di truffa del soggetto che ha messo a disposizione la carta Postepay su cui è stato accreditato profitto del reato. Insta pertanto per l’annullamento della sentenza. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato. 1.1. In premessa va evidenziato che il pubblico ministero, a seguito della novellazione dell'art. 593, comma 2, cod. proc. pen. ad opera dell'art. 2, comma 1, lett. p), legge 9 agosto 2024, n. 114, può proporre ricorso per cassazione avverso le sentenze di proscioglimento per i reati elencati dall'art. 550, commi 1 e 2, cod. proc. pen. pronunziate successivamente al 25 agosto 2024, data di vigenza della legge citata, deducendo tutti i motivi di cui all'art. 606 cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 17493 del 16/04/2025, Verdino, Rv. 288029-01). 1.2. Ciò premesso, nella specie, dalla lettura della sentenza risulta accertata la condotta decettiva mediante la quale la persona offesa, CO UF, veniva indotta a compiere una operazione bancaria cui conseguiva l’accredito di euro 240 sulla carta Postepay intestata all’odierno imputato. Risulta altresì accertato che per l’attivazione della carta Postepay, intestata a RI De EI IL, di cui alla imputazione, sono stati presentati, presso l’ufficio postale di Lecce 7, in data 4 ottobre 2022, patente di guida e tessera sanitaria (pag. 4 della sentenza). La motivazione con cui il Tribunale, accertata la sussistenza della condotta di truffa ai danni del UF, ha ritenuto dirimente, ai fini della assoluzione dell’imputato, dar rilievo alla circostanza che non risulta «chi abbia effettivamente utilizzato la carta e in particolare chi abbia commesso la truffa», risulta in parte meramente apparente e in parte affetta da manifesta illogicità. 1.2.1. Invero, risponde a criteri di logica che l'autore della truffa individui una modalità esecutiva del reato che gli consenta di appropriarsi del relativo profitto, di talché l'intestatario di una carta Postepay su cui venga chiesto di accreditare e venga effettivamente accreditato il profitto ingiusto è da considerarsi destinatario e beneficiario, in assenza di elementi di segno contrario, di tale pagamento (Sez. 2, n. 16362 del 07/03/2025, Speranzini, non mass.; Sez. 2, n. 18102 del 20/03/2025, De Luca, non mass.). 3 D’altro canto, la motivazione non dà evidenza di circostanze o elementi che possano superare la massima di esperienza della coincidenza tra titolare e utilizzatore di carta Postepay per il rilascio della quale, come nella specie, si richiede la identificazione del soggetto richiedente. 1.2.2. La motivazione risulta peraltro meramente apparente laddove, nel ritenere non accertato chi commise la truffa, pare finanche escludere che possa avere rilevanza penale un contributo concorsuale quale quello di chi, in ipotesi, metta consapevolmente e volontariamente a disposizione il proprio conto corrente o la propria carta per ricevere il profitto del reato. 2. La sentenza impugnata va dunque annullata, a norma dell’art. 623, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di La Spezia in diversa persona fisica, a cui è demandato un nuovo completo esame del materiale probatorio, con pienezza di poteri e con la sola limitazione consistente nel non ripetere il percorso logico già censurato.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di La Spezia, in diversa persona fisica. Così è deciso, 15/01/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente NC RA AN PE