Sentenza 29 gennaio 2002
Massime • 1
Il principio in base al quale l'impugnazione di una parte è improcedibile quando sia autonomamente rivolta contro una sentenza già impugnata in via principale dalla controparte e la decisione sulla prima sia stata emessa senza la riunione delle impugnazioni, non si applica quando queste hanno ad oggetto una sentenza che contenga due pronunzie relative a cause diverse, pur se trattate unitariamente, sì che la decisione della prima non incide su quella della seconda.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 29/01/2002, n. 1130 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1130 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VINCENZO TREZZA - Presidente -
Dott. GIOVANNI PRESTIPINO - Consigliere -
Dott. FERNANDO LUPI - Consigliere -
Dott. BRUNO BALLETTI - Consigliere -
Dott. MAURA LA TERZA - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
IN NA, domiciliata in ROMA presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato PELLICANÒ ANTONINO, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
MINISTERO DEL TESORO, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
- controricorrente -
nonché contro
REGIONE CALABRIA;
- intimato -
avverso la sentenza. n. 280/98 del Tribunale di REGGIO CALABRIA, depositata il 19/12/98 R.G.N. 42/98;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 13/11/01 dal Consigliere Dott. Maura LA TERZA;
udito l'Avvocato VARRONE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Marcello MATERA che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso del 21 luglio 1995 IN RO, in qualità di tutrice di IN OL, adiva il Pretore del lavoro di Locri affinché venisse dichiarato, nei confronti del Ministero dell'Interno e della Regione Calabria, lo stato di inabilità del predetto IN OL con necessità di assistenza continua, nonché il diritto a conseguire l'indennità di accompagnamento;
il Pretore ordinava ai sensi dell'art. 107 cod. proc. civ, la chiamata in giudizio del Ministero del Tesoro, indi, espletata consulenza medica, con sentenza del 31 gennaio 1997, dichiarato il difetto di legittimazione passiva della Regione Calabria e del Ministero dell'Interno, condannava il Ministero del Tesoro all'erogazione della prestazione.
Avverso detta sentenza proponeva ricorso il Ministero del Tesoro soccombente, indi costituitasi la IN e nella contumacia della Regione Calabria, il Tribunale di Reggio Calabria, con sentenza del 20 ottobre, rigettava la domanda introduttiva, con compensazione delle spese di entrambi i gradi del giudizio, ritenendo che il Ministero del Tesoro non fosse tenuto alla erogazione della prestazione. Affermava infatti il Tribunale che il regolamento n. 698 del 1994, nello stabilire la legittimazione passiva della Regione e del Ministero del Tesoro nei procedimenti giudiziari relativi allo stato di invalidità, aveva ecceduto i limiti della legge delega di cui alla legge n. 537 del 1993, giacché questa aveva demandato al regolamento solo il riordinamento del procedimento amministrativo, per cui riteneva che l'unico legittimato passivo, sia nei procedimenti per l'accertamento del requisito sanitario, sia in quelli per la concessione delle prestazioni, fosse rimasto il Ministero dell'Interno, alla stregua della legislazione precedente. Avverso detta sentenza la IN propone ricorso diretto nei confronti del Ministero del Tesoro e della Regione Calabria, affidato ad un unico motivo.
Resiste il suddetto Ministero con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La ricorrente premette che avverso la medesima sentenza di primo grado, essa aveva proposto appello allo stesso Tribunale con ricorso depositato il 14 gennaio 1998 (notificato il 2.2.98), insistendo per la condanna del Ministero dell'Interno alla corresponsione dell'indennità di accompagnamento;
nella contumacia sia del Ministero del Tesoro, sia del Ministero dell'Interno, il Tribunale, all'udienza del 19 maggio 1998, rendeva la sentenza n. 180/98 depositata il successivo 18 luglio, con cui condannava il Ministero dell'Interno alla corresponsione dell'indennità di accompagnamento con decorrenza dal primo agosto 1991, oltre accessori, e condannava il Ministero dell'Interno al pagamento delle spese del grado. Anche il Ministero del Tesoro, con ricorso depositato il 31 gennaio 1998 (notificato il 15.3.98),aveva proposto autonomo appello avverso la medesima sentenza di primo grado;
costituitasi essa IN, che chiedeva il rigetto dell'appello, il Tribunale di Reggio Calabria, senza disporre la riunione dell'appello proposto dal Ministero del Tesoro con quello già pendente da lei stessa proposto, all'udienza del 20 ottobre 1998, pronunciava una seconda sentenza, la n. 280/98 depositata il 19 dicembre successivo;
con quest'ultima decisione il Tribunale, riformando la sentenza di primo grado, dichiarava il difetto di legittimazione passiva del Ministero del Tesoro e rigettava la domanda originaria proposta nel ricorso introduttivo, compensando le spese di entrambi i gradi del giudizio. Ciò premesso, la IN denunzia illegittimità della sentenza per violazione dell'art. 335 cod. proc. civ. e dei principi generali sulla procedibilità dell'appello, perché, dovendo essere riunite ex art. 335 cod. proc. civ. tutte le impugnazioni proposte contro la stessa sentenza, la mancata riunione renderebbe improcedibile la seconda. Nella specie le due sentenze erano contrastanti, non solo nel merito, essendo essa ricorrente nell'una totalmente vincitrice e nell'altra integralmente soccombente, ma anche in relazione alla disciplina delle spese, che nella prima sentenza venivano poste per entrambi i gradi a carico del Ministero dell'Interno soccombente, mentre nella seconda erano state integralmente compensate. Il ricorso non merita accoglimento.
Al riguardo va richiamata la giurisprudenza di questa Corte, Cass. 0 4952 del 06/06/1987, che ha affermato che il principio per cui l'impugnazione di una parte è improcedibile quando sia autonomamente rivolta contro una sentenza già impugnata con ricorso principale dalla controparte e la decisione sulla prima sia stata già emessa senza la riunione delle stesse impugnazioni, non si applica quando queste hanno ad oggetto una sentenza che contenga due pronunzie relative a cause diverse pur se in un unico processo, di talché la decisione della prima non incide su quella della seconda. Nello stesso senso si richiamano Cass. 16.9.93 n. 9548 e Cass. 22.4.92 n. 4850, con quest'ultima pronunzia si è rilevato che il principio dell'unicità della decisione non sarebbe invocabile quante volte le separate impugnazioni riguardino "oggetti differenti della medesima sentenza", nel qual caso la mancata previsione, da parte dell'art. 335 c.p.c., di effetti sanzionatori dell'omessa riunione, consentirebbe di far salvo il "bisogno di tutela" giudiziaria a fronte di "valori più modesti quali l'armonia teorica dei giudicati e l'economia processuale". Ed infatti nell'ipotesi di separati ricorsi proposti in via autonoma contro la stessa sentenza in cause scindibili, nulla vieta che il giudice, dopo aver deciso separatamente l'un appello, conosca anche dell'altro; in quanto, in tal caso, la decisione non riguarderebbe la stessa causa oggetto della precedente sentenza ma una causa distinta che, per effetto del dato estrinseco della trattazione unitaria in primo grado, è stata definita mediante sentenza solo formalmente unica". La disposizione di cui all'art. 335 cod. proc. civ. infatti dev'esser letta, non atomisticamente ma in connessione con gli artt. da 331 a 334 stesso codice, del cui disegno rappresenta una sorta di chiusura, ed alla luce dei principi costituzionali di garanzia del diritto di azione e tutela giurisdizionale (artt. 24-1 e 113-2) e di generale esperibilità dell'impugnazione.
Invero, il principio di unicità della decisione e le sottostanti esigenze (evitare un contrasto di giudicati e realizzare l'economia processuale), può trovare deroga in tutte le ipotesi di cause scindibili per litisconsorzio facoltativo (qual è quella che ricorre nella specie), anche perché la parte - la cui impugnazione dovrebbe esser dichiarata improcedibile - può non esser stata in alcun modo a conoscenza dell'altra, sì che l'improcedibilità verrebbe a giustificarsi come conseguenza di una casualità che il ricorrente non può in alcun modo evitare e rispetto alla quale egli è del tutto privo di tutela.
Nella specie le due sentenze non configgono, giacché sono state rese nei confronti di due parti diverse;
è stata infatti accolta la domanda nei confronti del Ministero dell'Interno mentre è stata rigettata nei confronti del Ministero del Tesoro, che avevano entrambe partecipato al giudizio di primo grado.
Non confligge neppure la disciplina delle spese perché, mentre nella sentenza 280/98 queste furono compensate per tutti i gradi tra l'attuale ricorrente ed il Ministero del Tesoro, nella sentenza n. 180/98 fu condannato il Ministero dell'Interno a rifondere all'attuale ricorrente le spese del giudizio d'appello, mentre non si provvide, nonostante la riforma della sentenza, alla decisione sulle spese di primo grado.
Il ricorso va quindi rigettato. Nulla per le spese ex art. 152 disp. att. cod. proc. civ.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese.
Così deciso in Roma, il 13 novembre 2001.
Depositato in Cancelleria il 29 gennaio 2002