Sentenza 13 gennaio 1999
Massime • 1
In tema di possesso "ad usucapionem", qualora il possesso abbia avuto inizio in epoca anteriore all'entrata in vigore del codice civile del 1942, occorre avere riguardo non al termine trentennale stabilito dall'art. 2135 del codice abrogato, ma a quello ventennale di cui all'art. 1158 cod. civ. vigente, con decorrenza dal 28 ottobre 1941, giusta disposto dell'art. 252 delle disposizioni transitorie e di attuazione (a meno che non residui un minor termine di decorrenza a norma della disciplina precedente).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 13/01/1999, n. 280 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 280 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Vincenzo BALDASSARRE - Presidente -
Dott. Mario SPADONE - Consigliere -
Dott. Franco PONTORIERI - Consigliere -
Dott. US BOSELLI - Consigliere -
Dott. Enrico SPAGNA MUSSO - Rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
NI RI NI, elettivamente domiciliata in ROMA VIA S. ALBERTO MAGNO 9, presso lo studio dell'avvocato FABRIZIO PAOLETTI, che la difende unitamente all'avvocato PAOLO BENDINELLI, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
NI GE in proprio e quale erede di SI SS, NI PP, NI MI, NI OS, NI MO, SI TE vedova NI quali eredi di SI SS, già domiciliati in ROMA presso lo studio dell'avvocato GIOVANNI PETRETTI (deceduto) e da ultimo d'ufficio presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, difesi dall'avvocato GIACOMO FUSTINONI, giusta delega in atti;
- controricorrenti -
nonché contro
NI AS;
- intimato con integrazione del contraddittorio -
avverso la sentenza n. 392/94 della Corte d'Appello di BRESCIA, depositata il 06/06/94;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 04/06/98 dal Consigliere Dott. Enrico SPAGNA MUSSO;
udito l'Avvocato Paolo BENDINELLI, difensore del ricorrente che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito l'Avvocato Alessio PETRETTI, per delega dell'Avv. G. Fustinoni, depositata in udienza, difensore del resistente che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Dario CAFIERO che ha concluso per il rigetto del ricorso. Svolgimento del processo
Con atto di citazione notificato il 5,12 settembre 1982 VI CI - premesso che era incerto il confine est del suo fondo, indicato in catasto con il mappale n^1136 in Villongo S. Alessandro, con gli appezzamenti di cui ai mappali nn 679 e 115, di MA SI, e n^114 di SS SI conveniva questi in giudizio, dinanzi al tribunale di Bergamo, perché fosse accertata l'esatta delimitazione di quei fondi.
Costituitisi nel giudizio, i SI opposero l'infondatezza della pretesa perché sostanzialmente diretta a rivendicare la porzione superiore del mappale n^1136, confinante ad est con quello n^ 679 ed ad ovest con quello n^110 di terzi, acquistata da IN LL nel 1936 da SS SI il quale, corrisposto il prezzo ed immesso dalla venditrice nel possesso dell'immobile, non ne aveva formalizzato l'acquisto pur godendo il bene pacificamente ed ininterrottamente da quel tempo e cedendolo, poi, alla figlia MA SI con rogito del 28 giugno 1974.
I SI, pertanto, riconvennero la CI perché si accertasse che la proprietà della porzione superiore del mappale 1136 era stata usucapita da SS SI che l'aveva poi ceduta a MA SI così che il confine della proprietà CI su detto mappale terminava a nord in corrispondenza del confine inferiore del mappale n^110 o, in subordine, l'esistenza sulla stessa porzione di una servitù di passaggio in favore dei mappali nn. 679, 115 di MA SI e n^114 di SS SI.
Conclusivamente la CI chiese che si accertasse la sua proprietà sulla parte dell'immobile in contestazione;
domanda questa, poi, accolta con sentenza del 18 febbraio dal tribunale che pur defini i confini del mappale n^1136 secondo quanto accertato dal c.t.u., e rigettò le domande riconvenzionali dei SI. Adita con il gravame proposto da MA SI, in proprio e quale erede di SS SI, deceduto nelle more, da US SI, da CA IL, vedova SI, e da RE, IM ed OS SI, rispettivamente eredi dei figli premorti di SS SI, US e RO, ed essendo volontariamente intervenuto nel giudizio LI SI, altro erede di SS SI, la corte d'appello di Brescia, con sentenza del 6 giugno 1994, in riforma della decisione del tribunale, ha dichiarato aver SS SI, dante causa degli appellanti, usucapito la proprietà della porzione del mappale n^1136 nel tratto in cui questo si incunea ad ovest con il mappale n^110 e ad est con quello n^679.
In relazione al motivo con il quale gli appellanti si erano doluti del malgoverno delle risultanze probatorie in punto di acquisto della proprietà per usucapione, la corte ha osservato che la relazione di fatto, ad immagine del diritto dominicale, fra il SI ed il fondo conteso era desumibile dalla erezione di una concimaia e dall'impianto di un vigneto.
Quanto alla prima - la cui esistenza era certa anche per averne la stessa CI fornito in prime cure all'udienza del 14 dicembre 1987 una riproduzione fotografica, poi ritirata, come se ne era dato atto all'udienza collegiale del 4 maggio 1994, ed indicata fotogramma n^3 con la menzione nell'elenco dei documenti prodotti e nelle difese l'opera, secondo quanto affermato, con riferimento alla planimetria allegata alla relazione di c.t.u., dai testi IC e ER GN, affittuari del SI dal 1940 al 1970 e pertanto particolarmente informati sullo stato dei luoghi, era costituita da un manufatto interrato in cemento con pilastrini reggenti una tettoia, che, già eretto al momento del loro "ingresso" nel fondo, venne eliminato nel 1965 perché d'intralcio al transito di veicoli agricoli, ed insisteva nella zona in contestazione. Il teste OV CI, proprietario di un fondo confinante e conduttore, dopo i GN, di quello in contestazione dal 1970, aveva confermato l'esistenza e la posizione di quel manufatto, poi abbattuto e riempito di materiali di riporto come documentato dalla foto n^6.
Anche il teste OV DE, che aveva abitato nella "frazione" Villolongo dal 1957 al 1967, aveva confermato la presenza del manufatto, che si ergeva sulla sinistra del passaggio utilizzato per recarsi al cimitero.
Quanto al vigneto, questo era stato sicuramente impiantato nel 1940, dal SI nella parte superiore del mappale 1136, oggetto della contesa e formante un "cuneo" fra i mappali nn 110 e 679, questo del SI, in quanto il teste GN, con espresso riferimento alla planimetria redatta dal c.t.u., aveva indicato l'impianto, estirpato dopo il 1970, affermandone l'esistenza sin dalla sua giovane età in quella porzione ed in quei mappali senza soluzione di continuità, tanto da non essersi reso conto della esistenza fra i mappali nn.110 e 679 della proprietà di terzi e, comunque, di un passaggio comune.
La deposizione era attendibile in ragione della particolare conoscenza che il teste aveva dello stato dei luoghi sui quali aveva per un tempo considerevole espletato l'attività coltivatrice, avuto anche riguardo al concreto interesse del SI, essendo proprietario dei fondi vicini, impiantati a vigneto, a coinvolgere con un'analoga coltura la porzione del fondo nel cui possesso la TE lo aveva immesso, nel 1936.
Il rilievo della CI, secondo il quale l'insistenza dell'impianto e della concimaia non avrebbe impedito il passaggio esercitato sulla porzione in questione, non poteva trovare adito in ragione del dislivello esistente tra la strada pubblica ed i campi fino al 1980 ed il transito era stato escluso dagli stessi GN che lo avevano riferito a qualche "ragazzino" intenzionato a "rubare" la frutta e ciò anche in considerazione dell'esistenza di un folto roveto che impediva il passaggio dalla strada ai campi: così come del resto ricordava lo stesso DE.
Inoltre, la menzione da questo fatta di uno spazio che separava i mappali nn.110 e 679 era smentita sul punto dai GN, maggiormente informati sullo stato dei luoghi, e che in ogni caso la saltuarietà del passaggio non avrebbe potuto considerarsi ostativo del possesso "ad usucapionem."
Non rilevava in contrario quanto riferito da US NI e da MA OR, rispettivamente coniuge e madre dell'appellata, per essere stato il primo, nettamente smentito dalle concordi dichiarazioni dei GN e del CI e per aver, la seconda sostanzialmente confermato la coltivazione a vigneto della porzione superiore del mappale 1136.
L'allegazione secondo la quale SS SI avrebbe alienato nel 1974 quella porzione di fondo unitamente ai mappali nn. 679 e 115 era rimasta allo stato di mero assunto perché priva di riscontro documentale.
Conclusivamente, tenuto conto del disposto dell'art. 252 disp. att. c.p.c., nonché della sospensione dei termini "per lo stato di guerra" di cui al r.d.l. n^ 1944 al d. lg.lt. n^ 392 del 1944 ed al lg.lt. n^49 del 1946, doveva ritenersi certamente compiuta prima della notificazione della domanda giudiziale l'usucapione della proprietà della porzione contesa.
Avverso la sentenza, esponendo quattro motivi di doglianza ricorre per cassazione la CI;
resistono con controricorso MA SI, in proprio e nella qualità, US, RE, OS, IM SI e CA IL ved. SI.
Disposta, con ordinanza del 13 novembre 1997, l'integrazione del contraddittorio nei confronti del litisconsorte necessario LI SI, all'incombenza ha tempestivamente provveduto la ricorrente;
detto intimato non ha espletato attività difensiva. Motivi della decisione
Con i quattro motivi di ricorso la CI, in relazione ai nn 5 e 3 dell'art.360 c.p.c., denunzia il vizio di motivazione su punti decisi della controversia nonché la falsa applicazione dell'art.1165 c.p.c. in relazione ai provvedimenti di sospensione dei termini per lo "stato di guerra".
La corte di merito aveva ritenuto acquisita dal SI per usucapione la proprietà della parte nord del mappale n^1136 in ragione del continuo pacifico possesso della porzione di fondo esercitato per il tempo necessario e palese nell'erezione di una concimaia e nell'impianto del vigneto.
Quanto alla prima, la corte di merito aveva valorizzato la riproduzione fotografica del manufatto, non più in atti al momento della decisione, senza considerare che il fotogramma non poteva rendere certa la sua posizione: così non considerando quel giudice che i testi GN e CI ne avevano riferito la presenza, ma non l'insistenza sulla porzione contesa.
I GN, padre e figlia, avevano affermato che la concimaia era ad ovest di un passaggio ed era stata poi coperta da detriti, come poteva evincersi dalla foto n^ 6, e vi era una recinzione la quale era molto discosta dalla parte nord del mappale 1136 coltivato ad erba dai CI.
Infatti detti testi avevano asserito, il padre, che la porzione contesa rappresentava un passaggio solo sulla "carta", ma in realtà era uno spazio coltivato ad erba, e la figlia, che per consentire il passaggio di veicoli venne eliminata parte dello sporto del tetto della concimaia.
Detti testi avevano altresì riferito che l'erba veniva falciata anche negli anni '60 da tale ZU, affittuario dei CI. Erroneamente era stato disatteso il teste DE in ragione di una scarsa conoscenza dei luoghi dovuti alla sporadica frequentazione posto che anche questo, in coerenza con i GN, aveva riferito di uno spazio erboso fra i mappali nn. 110 e 679
Queste risultanze avrebbero dovuto indurre il giudice a negare il possesso anche sotto il profilo dell'utilizzazione del fondo mediante coltura a vite.
Era pertanto palese l'erronea applicazione dell'art.1165 c.c., in relazione alle disposizioni sulla sospensione dei termini, per causa bellica dal 1940 al 1946,posto che il termine ventennale avrebbe potuto essere considerato come decorrente solo dal 1946; cosi che non si era utilmente compiuto per il SI essendo comunque certo che dall'anno 1960 il terreno in questione era stato dato in affitto allo ZU dai CI, che in tal modo avevano manifestato il loro possesso.
Le doglianze esposte non possono essere accolte
Non considera la ricorrente, quanto alla posizione della concimaia, che l'insistenza dal 1940 al 1981 di questo manufatto sulla porzione superiore del mappale n^1036, oggetto della controversia, e' stata accertata dal giudice dell'appello valorizzando quanto riferito dai testGN, affittuari dei SI, non solo sulla scorta della documentazione fotografica, ma anche della ricostruzione mnemonica, conseguente al lungo tempo della coltivazione della zona contesa, la quale aveva consentito inoltre la ricognizione nella rappresentazione grafica.
Quanto all'impianto del vigneto, la corte di merito ha in proposito valorizzato la deposizione dei testi GN, ove questi hanno affermato che detto impianto certamente esisteva dal 1940 fino agli anni '70, epoca della sua estirpazione, ed era contiguo a quello analogo gia' esistente sul fondo vicino del SI, per essere l'assunto sostanzialmente confermato dalla teste OR, madre della CI, avendo questa riferito di un suo transito nella zona contesa coltivata a vite.
Nè avrebbe potuto la corte di merito ritenere determinante la circostanza, pure acquisita, che lo ZU, affittuario della CI, "tagliava" l'erba nella porzione di fondo oggetto della contesa, in secondo le altre risultanze istruttorie, ciò accadde non nel 1960 ma negli anni 170, dopo l'estirpazione del vigneto, ed ha, pertanto, correttamente ritenuto che al tempo dell'asserita occupazione del bene da parte della attuale ricorrente, il SI aveva già acquistato il diritto dominicale per effetto del compimento del termine dell'usucapione.
Sul punto va osservato che la CI non censura la concreta operatività del termine ventennale fissato dall'art. 1158 c.c. e ritenuto applicabile dal giudice del merito con l'espresso richiamo dell'art.252 delle disposizioni di attuazione e transitorie del vigente codice civile, avendo ella, nell'esposizione della doglianza(pag.26 del ricorso), fatto espresso riferimento al termine ventennale al solo fine di negarne l'utile decorso.
E ciò evidentemente alla luce del principio di diritto (affermato con la pronunzia di questa corte n^ 3307/84) a tenore del quale quando il possesso, abbia avuto inizio( nella specie nel 1936) in epoca anteriore alla vigenza del nuovo codice civile, occorre aver riguardo non al termine trentennale stabilito dall'art.2135 del precedente codice civile bensì a quello ventennale fissato dall'art.1158 di quello vigente con decorrenza, secondo quanto prevede l'art.252 delle relative disposizioni di attuazione e transitorie, dal 28 ottobre 1941. data di vigenza del III libro di detto codice civile( a meno che non rimanga da decorrere un termine minore a norma della disciplina precedente.
Non sembra aver considerato la CI che, tenuto conto anche della sospensione del termine ventennale dall'8 settembre 1943 al 15 ottobre 1946, disposta con la complessa normativa sullo "stato di guerra", detto termine iniziato a decorrere dal 28 ottobre 1941, si era, nella specie, utilmente compiuto il 4 dicembre 1964 e maggior ragione alla data della notifica dell'atto introduttivo, così come affermato in sentenza.
Infatti, la sospensione dei termini di prescrizione - in virtù del richiamo operato dall'art.1165 c.c., di quelli dell'usucapione - disposta con r.d.l. 3 gennaio 1944 n^1, con decorrenza dall'8 settembre 1943 fino al 31 dicembre 1944, venne prorogata, con il d.lgt. del 24 dicembre 1944 n^382, sino a sei mesi dopo la cessazione dello stato di guerra ed, essendo stata, con il dlgt. 8 febbraio 1946 n'49, fissata la data di tale cessazione in quella del 15 aprile 1946, il termine finale di tale sospensione va identificato nel 15 ottobre 1946( in proposito, anche cass. n^ 3932/83). Quanto alle residue censure, non considera la ricorrente che le risultanze di causa in riferimento al mezzo di prova testimoniale ed il giudizio di attendibilità delle persone esaminate, come quello sulla maggiore credibilità di alcuni di questi rispetto ad altri, nonché la scelta, fra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute, per la loro rilevanza, più idonee a sorreggere la motivazione involgono apprezzamenti di fatto riservati al potere istituzionale del giudice del merito, non censurabile in questa sede quando, come nella specie, dell'esercizio di quel potere detto giudice abbia reso sufficiente ragione( in proposito ex multis anche cass. n^ 1143/82). Concludendo la disamina, il ricorso deve essere rigettato con la conseguente condanna della ricorrente al pagamento, in favore dei resistenti, delle spese del giudizio di legittimità. Queste sono liquidate nel dispositivo.
p. q. m.
la Corte
rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento, in favore dei resistenti, delle spese del giudizio di legittimità liquidate in L.272.350, oltre gli onorari in L.2.000.000
Così deciso in Roma, il 4 giugno 1998.
Depositato in Cancelleria il 13 gennaio 1999