Cass. pen., sez. I, sentenza 28/11/2002, n. 16986
CASS
Sentenza 28 novembre 2002

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Il Tribunale di sorveglianza può tenere conto ai fini del rigetto dell'istanza di liberazione anticipata del contenuto di un rapporto disciplinare anche se viziato da nullità per omessa contestazione dell'infrazione, in quanto, per la concessione della detrazione di pena, le infrazioni commesse non rilevano per le loro conseguenze sanzionatorie, ma esclusivamente come dato fattuale, indicativo della mancata adesione del condannato alle finalità del trattamento rieducativo.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 28/11/2002, n. 16986
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 16986
    Data del deposito : 28 novembre 2002

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