Sentenza 28 novembre 2002
Massime • 1
Il Tribunale di sorveglianza può tenere conto ai fini del rigetto dell'istanza di liberazione anticipata del contenuto di un rapporto disciplinare anche se viziato da nullità per omessa contestazione dell'infrazione, in quanto, per la concessione della detrazione di pena, le infrazioni commesse non rilevano per le loro conseguenze sanzionatorie, ma esclusivamente come dato fattuale, indicativo della mancata adesione del condannato alle finalità del trattamento rieducativo.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 28/11/2002, n. 16986 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 16986 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2002 |
Testo completo
composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SOSSI Mario Presidente
Dott. CHIEFFI Severo Consigliere
Dott. BARDOVAGNI Paolo "
Dott. SANTACROCE Giorgio "
Dott. PEPINO Livio "
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
1) EL EL N. il 28/10/1945;
avverso Ordinanza del 19/02/2002 del Tribunale di Sorveglianza di Firenze;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Bardovagni Paolo;
lette le conclusioni del P.G. Dr. Antonio Frasso (rigetto del ricorso).
O S S E R V A:
EL GE ricorre per cassazione avverso l'ordinanza in epigrafe, con la quale è stata respinta la richiesta di liberazione anticipata limitatamente ai due semestri di detenzione dal 29.12.1992 al 29.12.1993, in considerazione dei rapporti disciplinari del 16.1 e 15.12.1993. Deduce che l'infrazione disciplinare del gennaio 1993 non era stata contestata nei dieci giorni e che la convocazione dinanzi al consiglio di disciplina era avvenuta soltanto l'11.1.1994, in violazione dell'art. 81 del regolamento penitenziario.
Chiede pertanto "che si dichiari la nullità del consiglio di disciplina", con conseguente annullamento della decisione impugnata, fondata sulle risultanze del procedimento disciplinare viziato. Il ricorso è manifestamente infondato. Al di là dell'erroneo riferimento alle disposizioni dell'art. 81 D.P.R. 30.6.2000 N. 230, non in vigore al momento dell'infrazione e della decisione disciplinare (l'art. 76 del D.P.R. 29.4.1976 N. 431, all'epoca vigente, non prevedeva termini per la contestazione e la convocazione del consiglio) è del tutto irrilevante la regolarità formale del procedimento disciplinare, poichè agli effetti della liberazione anticipata le infrazioni commesse non rilevano per le loro conseguenze sanzionatorie, ma esclusivamente come dato fattuale indicativo di mancata adesione alle finalità del trattamento rieducativo.
Il ricorso va perciò dichiarato inammissibile;
consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese della procedura e - non emergendo ragioni di esonero - di una somma alla cassa delle ammende, congruamente determinabile in 500 euro.
P. Q. M.
La Corte Suprema di Cassazione, Prima Sezione Penale, dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 500,00 alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 28 novembre 2002.
Depositato in cancelleria il 10 aprile 2003 .