Cass. pen., sez. I, sentenza 25/05/2026, n. 18810
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Sentenza 25 maggio 2026

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  • Accolto
    Conflitto di competenza negativo

    La Corte rileva che si tratta di un conflitto di competenza negativo, poiché due organi giurisdizionali hanno ricusato la cognizione sulla medesima questione, dando luogo a una situazione di stasi processuale disciplinata dall'art. 28 cod. proc. pen.

  • Accolto
    Determinazione della competenza per materia

    La Corte afferma la competenza del Tribunale di Brindisi, richiamando l'art. 6, comma 1, d.lgs. n. 274 del 2000, secondo cui la connessione tra procedimenti di competenza del giudice di pace e di altro giudice opera soltanto in caso di reati commessi con una sola azione od omissione e qualora sia possibile la riunione dei procedimenti. La giurisprudenza di legittimità è orientata nel senso che l'attribuzione della competenza al giudice superiore opera solo in caso di concorso formale di reati.

  • Accolto
    Concorso formale di reati

    Nella specie, l'imputato è accusato, nei separati processi, dei reati di cui agli artt. 582 e 635 cod. pen. I due reati, per come contestati in ciascun capo d'imputazione, non sono integrati da due condotte naturalisticamente distinte tra loro e, dunque, sussiste il concorso formale di reati, rilevante ai fini della determinazione della competenza per materia ex art. 6, d.lgs. n. 274 del 2000, perché unica è l'azione che realizza contemporaneamente più violazioni di diverse norme incriminatrici.

  • Rigettato
    Implicazioni procedurali del mutamento del collegio giudicante

    All'affermazione della competenza del Tribunale quale giudice superiore non può essere di ostacolo la circostanza, erroneamente enfatizzata dal Tribunale, secondo cui la riunione dei procedimenti avrebbe determinato un vulnus per le prerogative difensive e di strategia processuale dell'imputato. Lo stesso Tribunale, all'udienza del 23 ottobre 2025, ha, infatti, ricusato la propria competenza dopo aver dato atto del mutamento della persona del giudice e disposto la rinnovazione del giudizio. La ricusazione della competenza è, dunque, avvenuta senza considerare quanto statuito dalle Sezioni unite di questa Corte, che hanno analiticamente ripercorso e analizzato proprio la questione relativa alle implicazioni processuali della modifica del collegio giudicante e, in particolare, della "regressione" del processo a una fase antecedente l'apertura del dibattimento. Nella fattispecie – diversamente da quanto dal Tribunale – l’eventuale richiesta di rito alternativo, non integrando una questione preliminare, il cui elenco tassativo si legge ai commi 1 e 2 dell'art. 491 cod. proc. pen., avrebbe ben potuto essere decisa dal Tribunale, senza alcuna incidenza sulla strategia processuale dell’imputato.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 25/05/2026, n. 18810
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 18810
    Data del deposito : 25 maggio 2026

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