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Sentenza 25 maggio 2026
Sentenza 25 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 25/05/2026, n. 18810 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 18810 |
| Data del deposito : | 25 maggio 2026 |
Testo completo
SENTENZA Sul conflitto di competenza sollevato da: Tribunale Brindisi con l'ordinanza del 23/10/2025 udita la relazione svolta dal Consigliere Eva Toscani;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale, Olga Mignolo, che ha chiesto dichiararsi la competenza del Tribunale di Brindisi RITENUTO IN FATTO 1. Il Tribunale di Brindisi, con ordinanza in data 23 ottobre 2025, rilevato un caso di conflitto di competenza per materia – con riferimento al reato di cui all’art. 582 cod. pen. ascritto a CO La Vecchia e commesso ai danni di MI EL Lombardi, in Ostuni il 20 settembre 2020 – nei confronti del Giudice di pace di Brindisi, ha rimesso gli atti a questa Corte di cassazione per la sua risoluzione, ai sensi degli artt. 28, comma 1, lett. b), 30 e 31, cod. proc. pen.
1.1. Segnatamente, il Giudice di pace, all’udienza del 14 gennaio 2025, osservato che dinanzi al Tribunale di Brindisi era pendente un processo a carico di La Vecchia per lo stesso fatto storico, tuttavia qualificato ai sensi dell’art. 635 cod. pen., Penale Sent. Sez. 1 Num. 18810 Anno 2026 Presidente: SANTALUCIA GIUSEPPE Relatore: TOSCANI EVA Data Udienza: 24/02/2026 disponeva la trasmissione degli atti al magistrato collaboratore del Presidente del Tribunale «per l’assegnazione e l’eventuale riunione» al Tribunale di Brindisi, trasmissione poi da quest’ultimo effettuata.
1.2. La soluzione non è condivisa dal Tribunale di Brindisi che ha in primo luogo osservato che il Giudice di pace aveva provveduto a spogliarsi del fascicolo all’udienza del 14 gennaio 2025, dopo la dichiarazione di apertura del dibattimento e l’ammissione delle prove, così determinando una «frustrazione delle istanze difensive dell’imputato, precludendo a quest’ultimo, alla luce della duplicità degli addebiti mossi a suo carico e della diversità della disciplina sanzionatoria riservata al Giudice superiore (certamente più afflittiva di quella apprestata dal d. lgs. n. 274 del 2000), la possibilità di accedere a riti speciali (…)». Sotto altro profilo, ha rilevato che il Giudice di pace non aveva fornito un’adeguata motivazione in ordine alla possibilità di una trattazione unitaria dei due processi, limitandosi a indicare la ravvisabilità di un concorso formale tra le fattispecie di reato, stante l’identità delle parti coinvolte e la medesimezza del fatto storico. In proposito ha richiamato la consolidata giurisprudenza di legittimità per cui la connessione tra procedimenti di competenza del giudice di pace e di altro giudice determina, ai sensi dell'art. 6 d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274, l'attribuzione della competenza per materia al giudice superiore nel solo caso di concorso formale tra i reati e non negli altri casi di connessione tra reati previsti dall'art. 12 cod. proc. pen. Infine, ha rilevato che, in ogni caso, il provvedimento adottato dal Giudice di pace non fosse idoneo a ricusare la competenza, essendo a tal fine necessaria una sentenza ai sensi dell’art. 23 cod. pen. con trasmissione degli atti al pubblico ministero per l’esercizio dell’azione penale dinanzi al giudice competente. 2.Il Sostituto Procuratore generale, Olga Mignolo, intervenuto con requisitoria scritta depositata in data 5 febbraio 2026, ha chiesto dichiararsi la competenza del Tribunale di Brindisi. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Preliminarmente il conflitto deve essere dichiarato sussistente. Trattasi di conflitto di competenza negativo dal momento che due organi giurisdizionali hanno ricusato la cognizione sulla medesima questione, dando luogo alla situazione di stasi processuale, disciplinata dall'art. 28 cod. proc. pen., la cui risoluzione è demandata a questa Corte. 2. Nel merito il conflitto dev’essere deciso con l’affermazione della competenza a 2 procedere del Tribunale di Brindisi.
2.1. Ai fini della determinazione della competenza per materia, l'art. 6, comma 1, d.lgs. n. 274 del 2000 stabilisce che la connessione tra procedimenti di competenza del giudice di pace e procedimenti di competenza di altro giudice opera soltanto quando una persona sia imputata di reati commessi con una sola azione od omissione e qualora sia possibile la riunione tra i procedimenti. A fronte di tale espressa previsione normativa, la giurisprudenza di legittimità è orientata nel senso che l'attribuzione della competenza per materia al giudice superiore opera soltanto in caso di concorso formale di reati e perciò solo se si tratta di più reati commessi con una sola azione od omissione, dovendo escludersi l'operatività degli altri casi di connessione previsti dall'art. 12 cod. proc. pen., in quanto la menzionata disposizione speciale prevale sulle norme generali del codice di procedura penale. (Sez. 5, n. 17954 del 01/04/2019, [...], Rv. 275911 - 01. Fattispecie in cui la Corte ha escluso la violazione delle regole sulla competenza in un caso nel quale i reati di minaccia e di lesioni contestati all'imputato non risultavano commessi con unica condotta, ma in attuazione di un medesimo disegno criminoso ai sensi dell'art. 81, comma secondo, cod. pen. Si veda, altresì, Sez. 1, n. 14679 del 19/03/2008, [...], Rv. 239406 - 01; Sez. 1, n. 7803 del 08/02/2008, [...], Rv. 239240 - 01).
2.2. Nella specie, l'imputato è accusato, nei separati processi, dei reati di cui agli artt. 582 e 635 cod. pen. I due reati, per come contestati in ciascun capo d'imputazione, non sono integrati da due condotte naturalisticamente distinte tra loro e, dunque, sussiste il concorso formale di reati, rilevante ai fini della determinazione della competenza per materia ex art. 6, d.lgs. n. 274 del 2000, perché unica è l'azione che realizza contemporaneamente più violazioni di diverse norme incriminatrici. All’affermazione della competenza del Tribunale quale giudice superiore non può, inoltre, essere di ostacolo la circostanza – erroneamente enfatizzata dal Tribunale – secondo cui la riunione dei procedimenti avrebbe determinato un vulnus per le prerogative difensive e di strategia processuale dell’imputato. Lo stesso Tribunale, all’udienza del 23 ottobre 2025, ha, infatti, ricusato la propria competenza dopo avere dato atto del mutamento della persona del giudice e disposto la rinnovazione del giudizio. La ricusazione della competenza è, dunque, avvenuta senza considerare quanto statuito dalle Sezioni unite di questa Corte (Sez. U n. 41736 del 30/05/2019, [...], Rv. 276754 - 2, in motivazione pag. 11, in continuità, sul punto, con Sez. U, n. 2 del 15/01/1999, [...], Rv. 212325, in motivazione), che hanno analiticamente ripercorso e analizzato proprio la questione relativa alle implicazioni processuali della modifica del collegio giudicante e, in particolare, della "regressione" del processo a una fase antecedente l'apertura del dibattimento. Con le citate decisioni, la Corte ha avuto modo di chiarire che «... a seguito del mutamento della composizione del collegio 3 giudicante, il procedimento regredisce nella fase degli atti preliminari al dibattimento (che precede la nuova dichiarazione di apertura del dibattimento ex art. 492 cod. proc. pen.)» specificando, ulteriormente, che «... pertanto – ferma restando l'improponibilità di questioni preliminari in precedenza non sollevate (a norma dell'art. 491, comma 1, infatti, le questioni preliminari «sono precluse se non sono proposte subito dopo compiuto per la prima volta l'accertamento della costituzione delle parti») – il giudice, nella composizione sopravvenuta, ha il potere di valutare ex novo le questioni tempestivamente proposte dalle parti e decise dal giudice diversamente composto (sul punto, v. anche Sez. 6, n. 3746 del 24/11/1998, dep. 1999, [...], Rv. 213343, e Sez. 1, n. 36032 del 05/07/2018, [...], Rv. 274382, entrambe in tema di competenza per territorio)". Nella fattispecie – diversamente da quanto dal Tribunale – l’eventuale richiesta di rito alternativo, non integrando una questione preliminare, il cui elenco tassativo si legge ai commi 1 e 2 dell'art. 491 cod. proc. pen., avrebbe ben potuto essere decisa dal Tribunale, senza alcuna incidenza sulla strategia processuale dell’imputato. 3. Per le ragioni sin qui indicate, come anticipato, la competenza funzionale a pronunciarsi appartiene al Tribunale di brindisi, cui vanno trasmessi gli atti.
P.Q.M.
Decidendo sul conflitto, dichiara la competenza del Tribunale di Brindisi cui dispone trasmettersi gli atti. Così è deciso, 24/02/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente 4
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale, Olga Mignolo, che ha chiesto dichiararsi la competenza del Tribunale di Brindisi RITENUTO IN FATTO 1. Il Tribunale di Brindisi, con ordinanza in data 23 ottobre 2025, rilevato un caso di conflitto di competenza per materia – con riferimento al reato di cui all’art. 582 cod. pen. ascritto a CO La Vecchia e commesso ai danni di MI EL Lombardi, in Ostuni il 20 settembre 2020 – nei confronti del Giudice di pace di Brindisi, ha rimesso gli atti a questa Corte di cassazione per la sua risoluzione, ai sensi degli artt. 28, comma 1, lett. b), 30 e 31, cod. proc. pen.
1.1. Segnatamente, il Giudice di pace, all’udienza del 14 gennaio 2025, osservato che dinanzi al Tribunale di Brindisi era pendente un processo a carico di La Vecchia per lo stesso fatto storico, tuttavia qualificato ai sensi dell’art. 635 cod. pen., Penale Sent. Sez. 1 Num. 18810 Anno 2026 Presidente: SANTALUCIA GIUSEPPE Relatore: TOSCANI EVA Data Udienza: 24/02/2026 disponeva la trasmissione degli atti al magistrato collaboratore del Presidente del Tribunale «per l’assegnazione e l’eventuale riunione» al Tribunale di Brindisi, trasmissione poi da quest’ultimo effettuata.
1.2. La soluzione non è condivisa dal Tribunale di Brindisi che ha in primo luogo osservato che il Giudice di pace aveva provveduto a spogliarsi del fascicolo all’udienza del 14 gennaio 2025, dopo la dichiarazione di apertura del dibattimento e l’ammissione delle prove, così determinando una «frustrazione delle istanze difensive dell’imputato, precludendo a quest’ultimo, alla luce della duplicità degli addebiti mossi a suo carico e della diversità della disciplina sanzionatoria riservata al Giudice superiore (certamente più afflittiva di quella apprestata dal d. lgs. n. 274 del 2000), la possibilità di accedere a riti speciali (…)». Sotto altro profilo, ha rilevato che il Giudice di pace non aveva fornito un’adeguata motivazione in ordine alla possibilità di una trattazione unitaria dei due processi, limitandosi a indicare la ravvisabilità di un concorso formale tra le fattispecie di reato, stante l’identità delle parti coinvolte e la medesimezza del fatto storico. In proposito ha richiamato la consolidata giurisprudenza di legittimità per cui la connessione tra procedimenti di competenza del giudice di pace e di altro giudice determina, ai sensi dell'art. 6 d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274, l'attribuzione della competenza per materia al giudice superiore nel solo caso di concorso formale tra i reati e non negli altri casi di connessione tra reati previsti dall'art. 12 cod. proc. pen. Infine, ha rilevato che, in ogni caso, il provvedimento adottato dal Giudice di pace non fosse idoneo a ricusare la competenza, essendo a tal fine necessaria una sentenza ai sensi dell’art. 23 cod. pen. con trasmissione degli atti al pubblico ministero per l’esercizio dell’azione penale dinanzi al giudice competente. 2.Il Sostituto Procuratore generale, Olga Mignolo, intervenuto con requisitoria scritta depositata in data 5 febbraio 2026, ha chiesto dichiararsi la competenza del Tribunale di Brindisi. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Preliminarmente il conflitto deve essere dichiarato sussistente. Trattasi di conflitto di competenza negativo dal momento che due organi giurisdizionali hanno ricusato la cognizione sulla medesima questione, dando luogo alla situazione di stasi processuale, disciplinata dall'art. 28 cod. proc. pen., la cui risoluzione è demandata a questa Corte. 2. Nel merito il conflitto dev’essere deciso con l’affermazione della competenza a 2 procedere del Tribunale di Brindisi.
2.1. Ai fini della determinazione della competenza per materia, l'art. 6, comma 1, d.lgs. n. 274 del 2000 stabilisce che la connessione tra procedimenti di competenza del giudice di pace e procedimenti di competenza di altro giudice opera soltanto quando una persona sia imputata di reati commessi con una sola azione od omissione e qualora sia possibile la riunione tra i procedimenti. A fronte di tale espressa previsione normativa, la giurisprudenza di legittimità è orientata nel senso che l'attribuzione della competenza per materia al giudice superiore opera soltanto in caso di concorso formale di reati e perciò solo se si tratta di più reati commessi con una sola azione od omissione, dovendo escludersi l'operatività degli altri casi di connessione previsti dall'art. 12 cod. proc. pen., in quanto la menzionata disposizione speciale prevale sulle norme generali del codice di procedura penale. (Sez. 5, n. 17954 del 01/04/2019, [...], Rv. 275911 - 01. Fattispecie in cui la Corte ha escluso la violazione delle regole sulla competenza in un caso nel quale i reati di minaccia e di lesioni contestati all'imputato non risultavano commessi con unica condotta, ma in attuazione di un medesimo disegno criminoso ai sensi dell'art. 81, comma secondo, cod. pen. Si veda, altresì, Sez. 1, n. 14679 del 19/03/2008, [...], Rv. 239406 - 01; Sez. 1, n. 7803 del 08/02/2008, [...], Rv. 239240 - 01).
2.2. Nella specie, l'imputato è accusato, nei separati processi, dei reati di cui agli artt. 582 e 635 cod. pen. I due reati, per come contestati in ciascun capo d'imputazione, non sono integrati da due condotte naturalisticamente distinte tra loro e, dunque, sussiste il concorso formale di reati, rilevante ai fini della determinazione della competenza per materia ex art. 6, d.lgs. n. 274 del 2000, perché unica è l'azione che realizza contemporaneamente più violazioni di diverse norme incriminatrici. All’affermazione della competenza del Tribunale quale giudice superiore non può, inoltre, essere di ostacolo la circostanza – erroneamente enfatizzata dal Tribunale – secondo cui la riunione dei procedimenti avrebbe determinato un vulnus per le prerogative difensive e di strategia processuale dell’imputato. Lo stesso Tribunale, all’udienza del 23 ottobre 2025, ha, infatti, ricusato la propria competenza dopo avere dato atto del mutamento della persona del giudice e disposto la rinnovazione del giudizio. La ricusazione della competenza è, dunque, avvenuta senza considerare quanto statuito dalle Sezioni unite di questa Corte (Sez. U n. 41736 del 30/05/2019, [...], Rv. 276754 - 2, in motivazione pag. 11, in continuità, sul punto, con Sez. U, n. 2 del 15/01/1999, [...], Rv. 212325, in motivazione), che hanno analiticamente ripercorso e analizzato proprio la questione relativa alle implicazioni processuali della modifica del collegio giudicante e, in particolare, della "regressione" del processo a una fase antecedente l'apertura del dibattimento. Con le citate decisioni, la Corte ha avuto modo di chiarire che «... a seguito del mutamento della composizione del collegio 3 giudicante, il procedimento regredisce nella fase degli atti preliminari al dibattimento (che precede la nuova dichiarazione di apertura del dibattimento ex art. 492 cod. proc. pen.)» specificando, ulteriormente, che «... pertanto – ferma restando l'improponibilità di questioni preliminari in precedenza non sollevate (a norma dell'art. 491, comma 1, infatti, le questioni preliminari «sono precluse se non sono proposte subito dopo compiuto per la prima volta l'accertamento della costituzione delle parti») – il giudice, nella composizione sopravvenuta, ha il potere di valutare ex novo le questioni tempestivamente proposte dalle parti e decise dal giudice diversamente composto (sul punto, v. anche Sez. 6, n. 3746 del 24/11/1998, dep. 1999, [...], Rv. 213343, e Sez. 1, n. 36032 del 05/07/2018, [...], Rv. 274382, entrambe in tema di competenza per territorio)". Nella fattispecie – diversamente da quanto dal Tribunale – l’eventuale richiesta di rito alternativo, non integrando una questione preliminare, il cui elenco tassativo si legge ai commi 1 e 2 dell'art. 491 cod. proc. pen., avrebbe ben potuto essere decisa dal Tribunale, senza alcuna incidenza sulla strategia processuale dell’imputato. 3. Per le ragioni sin qui indicate, come anticipato, la competenza funzionale a pronunciarsi appartiene al Tribunale di brindisi, cui vanno trasmessi gli atti.
P.Q.M.
Decidendo sul conflitto, dichiara la competenza del Tribunale di Brindisi cui dispone trasmettersi gli atti. Così è deciso, 24/02/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente 4