Sentenza 13 giugno 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 13/06/2002, n. 8486 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8486 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2002 |
Testo completo
Aula B IN 0848 6/0 2 REPUBBLICA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N.20964/99 Dott. Guglielmo SCIARELLI Presidente Dott. Alberto SPANO' Consigliere Consigliere 23372 Cron. Dott. Fernando LUPI Consigliere Rep. Dott. Attilio CELENTANO Ud. 19/03/02 Dott. Giovanni MAMMONE Cons. Relatore ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da IS ES, elettivamente domiciliata in Roma, via Carlo Poma n. 2, presso l'Avv. G. Sante Assennato, che la rappresenta e difende giusta procura speciale a margine del ricorso introduttivo;
- ricorrente -
contro
L'ASSICURAZIONE
CONTRO
GLI ISTITUTO NAZIONALE PER INFORTUNI SUL LAVORO (INAIL), in persona del Presidente Giovanni Billia, elettivamente domiciliato in Roma, via Quattro Novembre n. 144, presso gli avv. Antonino Catania e Giuseppe De Ferrà, giusta procura speciale per Notaio Carlo 1157 Federico Tuccari di Roma in data 2.12.99, rep. n. 52753; Qu 1 controricorrente avverso la sentenza del Tribunale di Reggio Emilia n. 390/99 del 27.4.99 (in causa n. 2454/97 r.g.). Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 19/03/02 dal Relatore Cons. Giovanni Mammone;
Udito l'Avv. De Ferrà; Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Marcello Matera, che ha concluso per il rigetto del ricorso. Svolgimento del processo Con ricorso al Pretore di Reggio Emilia depositato in data 25.5.95 LI IN conveniva in giudizio l'INAIL per ottenere il riconoscimento come professionale di una malattia - il pagamento delle epicondilite cronica bilaterale ed prestazioni di legge, riferendo di aver svolto mansioni operaie che richiedevano l'uso di utensili che procuravano vibrazioni e che le avevano procurato detta affezione. Costituitosi 1'INAIL, il Pretore, espletata una consulenza tecnica di ufficio, rilevava che i disturbi denunziati dall'assicurata avevano carattere bilaterale e non erano giustificati - come sostenuto -dall'impegno lavorativo di uno solamente degli arti superiori.
Ritenuto che
la malattia non trovasse causa nello svolgimento dell'attività lavorativa, rigettava la domanda. Proponeva appello la LI deducendo l'inadeguata 814 2 valutazione delle circostanze di fatto emerse in corso di causa, in particolare richiamando la relazione del suo consulente di parte, da cui emergeva come ella fosse stata addetta a lavorazioni che comportavano l'uso di entrambi gli arti, e lo stesso parere medico legale dell'INAIL che non escludeva che l'epicondilite potesse trovare origine nell'esposizione a vibrazioni. Il Tribunale, con sentenza del 27.4.99 rigettava l'appello ritenendo che le circostanze di fatto circa il carattere bilaterale dell'usura lavorativa fossero state dedotte solo in secondo grado e che, in ogni caso, le stesse erano rimaste escluse dalla prova testimoniale e documentale. Parimenti del parere medico-legale dell'INAIL era stata data erronea lettura, in quanto le valutazioni tecniche in esso svolte facevano riferimento solo all'eziologia della malattia, ma non si riferivano alla situazione di fatto dell'attrice. Avverso questa sentenza propone ricorso la LI, cui risponde con controricorso l'INAIL. La LI ha depositato memoria. Motivi della decisione La ricorrente con unico articolato motivo deduce violazione degli artt. 12-116-414-416-437 c.p.c., dell'art. 3 del d.P.R. 30.6.65 n. 1124 e dell'art. 2697 C.C., nonché motivazione carente e contraddittoria. Sostiene parte Duy 3 ricorrente che l'INAIL non aveva contestato l'esistenza del danno tabellato in relazione all'attività lavorativa svolta e che, pertanto, il lavoratore poteva valersi della presunzione legale del nesso eziologico tra l'attività lavorativa e l'agente patogeno. La malattia da cui è affetta la LI è inserita alla voce 42 della tabella di cui al d.P.R. 30.6.65 n. 1124 e, pertanto, non era l'assicurata ad essere onerata della prova del nesso eziologico, ma era l'INAIL a dover dare la prova di un fattore patogeno diverso da quello professionale. Prescindendo dalla tabellazione della malattia, inoltre, la ricorrente contesta la motivazione del Tribunale, ritenendo che esso avrebbe potuto facilmente chiarire i dubbi circa il materiale svolgimento della prestazione ricorrendo ai proteri istruttori officiosi. In ogni caso, sottolinea come nel ricorso in appello fosse stata compiutamente contestata la consulenza tecnica per le carenza di carattere medico-legale e come a queste censure il tribunale non abbia risposto. Il ricorso non è fondato. Nel caso di specie parte ricorrente reclama l'erroneità della sentenza impugnata sostenendo che, vertendosi in materia di malattia tabellata, il giudice avrebbe fatto erronea applicazione del principio dell'onere della prova, in quanto avrebbe dovuto essere non l'assicurato a dare prova яц 4 del nesso eziologico, ma l'Istituto a dare la prova negativa. Tale questione di diritto non risulta, tuttavia, dedotta in grado di appello, ove la LI, con la sua impugnazione, aveva contestato il merito della valutazione compiuta da primo giudice, sostendendo che, sulla base di una diversa lettura delle risultanze medico-legali e delle testimonianze acquisite durante l'istruttoria, la malattia denunziata doveva ritenersi sicuramente riconnessa alla prestazione lavorativa dalla stessa eseguita. E' giurisprudenza consolidata di questa Corte che i debbono investire, a pena motivi di ricorso per cassazione di inammissibilità, statuizioni e questioni che hanno formato oggetto di gravame con l'atto di appello, cosicché nel giudizio di legittimità non possono essere prospettate per la prima volta questioni nuove e temi nuovi non compressi nell'atto di appello (Cass.
9.2.01 n. 1852, 31.3.00 n. 3928, 17.12.94 n. 10834, 24.11.94 n. 9960), e ciò perché in relazione alle statuizioni di merito inerenti le questioni dedotte per la prima volta in sede di legittimità si è formato il giudicato per la mancata impugnazione in appello (c.d. giudicato interno, cfr. Cass.
1.3.01 n. 2937). In ragione di questo principio, pertanto, parte ricorrente in sede di legittimità avrebbe potuto formulare l'impugnazione nei termini sopra riferiti solo ove avesse lamentato in grado di appello che la malattia era tabellata e PLG 5 non era stata considerata tale dal giudice. Essendo detta questione dedotta solo in cassazione, il motivo in parte qua, deve essere ritenuto inammissibile. Ulteriormente inammissibile è il motivo per il secondo profilo di illegittimità da esso denunziato. La ricorrente dopo aver sostenuto di non essere tenuta a dare prova del nesso causale tra la prestazione e la malattia, sostiene che il giudice avrebbe errato a non contraddittoriamente ritenere soddisfatto l'onere probatorio in questione, deducendo tutta una serie di obiezioni circa la correttezza dell'iter valutativo. Si tratta di censura formulata in maniera contraddittoria e logicamente scoordinata, con tutta evidenza inammissibile. In definitiva il ricorso, per le ragioni sopra dette, deve essere dichiarato inammissibile.
Per questi motivi
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Nulla per D I , S O 0 S le spese. L 1 A L . T O T , B R A I S A Così deciso in Roma il 19 marzo 2002 E ' D T L P A L S A E I T 2 S D N 7 Il Presidente - O I G P S 2 O - N 1 M A I E Il Consigliere estensore ieran 1 S ташто D حب A I E E D Still , A G E O O T G R T T N E S T E L I I S IL CANCELLIERE, R G E I E A D L R Depositato in Cancelleria L O E D Oggi 136 2012 IL CANCEL 6