Sentenza 22 novembre 2019
Massime • 1
Integra il reato di cui all'art. 5, comma primo, lett. b), della legge 30 aprile 1962, n. 283, la detenzione di sostanze alimentari in cattivo stato di conservazione finalizzata alla somministrazione agli ospiti di una casa-famiglia, che può essere ricondotta alla detenzione per la vendita degli alimenti in considerazione della natura "lato sensu" commerciale del rapporto tra il gestore della struttura recettiva e i clienti della stessa.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 22/11/2019, n. 9404 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9404 |
| Data del deposito : | 22 novembre 2019 |
Testo completo
09404-20 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE PENALE Composta da Sent. n. sez.2887 Presidente -Gastone Andreazza - Consigliere - Donatella Galterio UP 22/11/2019 R.G.N. 29246/2019 Andrea Gentili - Consigliere - Stefano Corbetta - Consigliere - Gianni Filippo Reynaud Relatore - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da MA LA, nata a [...] il [...] avverso la sentenza del 26/02/2019 del Tribunale di Castrovillari visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Gianni Filippo Reynaud;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Sante Spinaci, che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso;
udito il difensore, avv. Vincenzo Rosa, che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio per intervenuta prescrizione. 1 н RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 26 febbraio 2019, il Tribunale di Castrovillari ha dichiarato la penale responsabilità di LA MA in ordine al reato di cui agli artt. 5, primo comma, lett. b) e 6 I. 30 aprile 1962, n. 283, per aver detenuto per la somministrazione sostanze alimentari in cattivo stato di conservazione, condannandola alla pena di Euro 9.000,00 di ammenda.
2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputata, deducendo con un unico motivo la violazione di legge per aver il giudice erroneamente qualificato la condotta come sussumibile nella fattispecie di cui all'art. 5 della legge n. 283 del 1962, ritenendo che la sola circostanza del superamento della data di scadenza del prodotto integrasse l'elemento oggettivo del cattivo stato di conservazione dell'alimento, senza l'indicazione di elementi ulteriori, intrinseci o estrinseci, da cui poterlo desumere. Ci si duole altresì dell'assenza di elementi probatori in grado di dimostrare la destinazione dei prodotti alla commercializzazione. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile per genericità e manifesta infondatezza. La ricorrente, pur richiamando la consolidata e condivisibile giurisprudenza di legittimità giusta la quale la commercializzazione di prodotti alimentari confezionati, per i quali sia prescritta l'indicazione "da consumarsi preferibilmente entro il...", o quella "da consumarsi entro il...", non integra, ove la data sia superata, alcuna ipotesi di reato, ma solo l'illecito amministrativo di cui agli artt. 10, comma settimo, e 18 d.lgs. n. 109 del 1992, a meno che non sia accertato in concreto lo stato di cattiva conservazione delle sostanze alimentari (Sez. 3, n. 30858 del 27/06/2008, Amantia e altro, Rv. 240755; Sez. 3, n. 2144 del 24/01/1996, Sanguineti, Rv. 204562), non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata, la cui ratio decidendi è all'evidenza un'altra.
2. Ed invero, erra la ricorrente nell'asserire che l'unico elemento da cui la Corte territoriale deduce la cattiva conservazione sia il superamento della data di scadenza riportata sulle confezioni, essendo invece state accertato attraverso- la dichiarazione resa dal teste Maresciallo Maurizio Chianelli, del N.A.S. di Cosenza che le "derrate alimentari... erano state sottoposte a congelazione con - metodi e tecniche non autorizzate..." (pag. 2 della sentenza impugnata). La 2 M circostanza attestata dalla sentenza impugnata -in alcun modo contestata dalla è pertanto sufficiente ad integrare il cattivo stato di conservazione ricorrente- delle sostanze alimentari considerato dalla disposizione incriminatrice, elemento che, in forza di un risalente e consolidato orientamento, riguarda quelle situazioni in cui le sostanze stesse, pur potendo essere ancora perfettamente genuine e sane, si presentano mal conservate, e cioè preparate o confezionate o messe in vendita senza l'osservanza di quelle prescrizioni di leggi, di regolamenti, di atti amministrativi generali che sono dettate a garanzia della loro buona conservazione sotto il profilo igienico-sanitario e che mirano a prevenire i pericoli della loro precoce degradazione o contaminazione o alterazione;
a tali situazioni si riferisce infatti la previsione normativa di cui alla lettera b) dell'art. 5 della legge n. 283 del 1962 che ha il ruolo di completare, in armonia con le differenti ipotesi previste dallo stesso articolo, il quadro di protezione e tutela delle sostanze alimentari dal momento della produzione a quello della distribuzione sul mercato e, quindi, anche a quello, rilevante, della loro conservazione (Sez. U., n. 1 del 27/09/1995, dep. 1996, Timpanaro, Rv. 203094). Tale contravvenzione, peraltro, non è reato di pericolo presunto, ma di danno, in quanto la disposizione citata non mira a prevenire - con la repressione di condotte, come la degradazione, la contaminazione o l'alterazione del prodotto in sé, la cui pericolosità è presunta "iuris et de iure" - mutazioni che nelle altre parti del citato art. 5 sono prese in considerazione come evento dannoso, ma persegue un autonomo fine di benessere, consistente nell'assicurare una protezione immediata all'interesse del consumatore a che il prodotto giunga al consumo con le cure igieniche imposte dalla sua natura, tanto che essa non si inserisce nella previsione di una progressione criminosa che contempla fatti gradualmente più gravi in relazione alle successive lettere dell'art. 5, I. 283 del 1962, ma si configura, rispetto ad essi, come figura autonoma di reato, che può concorrere, ove ne ricorrano le condizioni (Sez. U, n. 443 del 19/12/2001, dep. 2002, Butti e a., Rv. 220717; Sez. 3, n. 35234 del 28/06/2007, Lepori, Rv. 237518; Sez. 3, n. 40772 del 05/05/2015, Torcetta, Rv. 264990, ove si parla di danno a tutela del c.d. ordine alimentare). L'ultima delle citate sentenze si riferisce proprio alla violazione delle modalità di conservazione di cibi acquistati freschi e non consumati, ed in particolare di carne ciò che nella specie risulta essere avvenuto secondo quanto attesta la sentenza e ha ritenuto che correttamente la sentenza - impugnata avesse ravvisato gli estremi del reato in questione in una fattispecie di detenzione di 50 kg. di hamburger freschi all'origine sottoposti irregolarmente a surgelazione in assenza di un piano di autocontrollo, dell'abbattitore termico e del termometro esterno. Con riguardo a simili fattispecie, di fatti, questa Corte 3 M ha sempre affermato che integra il reato in esame anche il congelamento del prodotto effettuato in maniera inappropriata, in quanto il cattivo stato di conservazione è riferibile non soltanto alle caratteristiche intrinseche del prodotto alimentare, ma anche alle modalità estrinseche con cui si realizza (Sez. 3, n. 15094 del 11/03/2010, Greco, Rv. 246970, che ha ritenuto illecita modalità di conservazione il congelamento "ordinario" di un quantitativo di carne, osservando che, tecnicamente, l'unico procedimento idoneo a conservare la carne nel tempo, alternativo alla surgelazione, è il congelamento mediante ricorso ad abbattitori di temperature;
nello stesso senso Sez. 3, n. 7311 del 03/06/1994, Cardaci, Rv. 198209). Quanto alla surgelazione in senso stretto, si è più volte ritenuto che configura il reato di detenzione di alimenti in cattivo stato di conservazione, di cui all'art. 5, comma 1, lett. b, della legge 30 aprile 1962, n. 283, la detenzione di alimenti surgelati in violazione del disposto dell'art. 3 del d.lgs. 27 gennaio 1992, n. 110 (Attuazione della direttiva 89/108/CEE in materia di alimenti surgelati destinati all'alimentazione umana), nel caso in cui la preparazione dei prodotti da surgelare e l'operazione di surgelamento non siano state effettuate "senza indugio" e osservando le modalità normativamente previste (Sez. 3, n. 46960 del 25/06/2018, Z., Rv. 274029; Sez. 3, n. 46860 del 16/10/2007, Pulejo, Rv. 238449). La ricorrente non si confronta in alcun modo con la ricostruzione del fatto effettuata in sentenza e con questi consolidati orientamenti giurisprudenziali, che il Collegio condivide e ribadisce, sicché il ricorso è sul punto assolutamente generico.
3. Del pari generica è la fugace contestazione circa l'assenza di prova che i prodotti fossero destinati alla commercializzazione. La ricorrente, quale gestore di una struttura ricettiva (Casa Famiglia), era imputata ed è stata ritenuta responsabile per la detenzione degli alimenti di - cui si è detto ai fini della somministrazione agli ospiti della struttura ed in ricorso non si contesta in alcun modo la correttezza di questa valutazione. Ciò posto, trattandosi di detenzione finalizzata alla somministrazione degli alimenti nell'ambito di un rapporto lato sensu commerciale come quello che si instaura tra il gestore di una struttura ricettiva e gli ospiti della stessa, la condotta rientra certamente nella fattispecie incriminatrice. Laddove questa punisce la "detenzione per la vendita" delle sostanze alimentari va infatti intesa - come la stessa ricorrente sostanzialmente riconosce quale "detenzione per la - commercializzazione", vale a dire come detenzione finalizzata alla somministrazione a terzi nell'ambito di un rapporto di natura obbligatoria, essendo sostanzialmente superfluo, e non valendo a restringere soltanto a tale 4 M fattispecie l'ambito di applicazione della norma, l'anacronistico espresso riferimento al solo caso di somministrazione «come mercede ai propri dipendenti». Nessuno ha mai dubitato, di fatti, che la disposizione incriminatrice si applichi alla detenzione di sostanze alimentari da impiegarsi nella preparazione dei pasti da parte di chi professionalmente svolge questa attività in favore di terzi, non solo laddove si tratti di società di ristorazione (Sez. 3, n. 46860 del 16/10/2007, Pulejo, Rv. 238449), di bar (v. Sez. 3, n. 40772 del 05/05/2015, Torcetta, Rv. 264990), di ristoranti (Sez. 3, n. 46960 del 25/06/2018, Z., Rv. 274029), alberghi (Sez. 3, n. 29988 del 13/07/2011, Pollini, Rv. 251254) o in generale di cucine di esercizi pubblici autorizzati alla vendita o somministrazione di alimenti (Sez. 3, Sentenza n. 19179 del 13/01/2015, Callegari, Rv. 263741), ma anche nel caso di detenzione degli alimenti presso le cucine di mense scolastiche (Sez. 3, Sentenza n. 35708 del 22/06/2010, Cristella, Rv. 248489) o residenze per anziani (Sez. U, n. 443 del 19/12/2001, dep. 2002, Butti e a., Rv. 220717), vale a dire in casi del tutto analoghi a quello di specie.
4. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso, tenuto conto della sentenza Corte cost. 13 giugno 2000, n. 186 e rilevato che nella presente fattispecie non sussistono elementi per ritenere che la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., oltre all'onere del pagamento delle spese del procedimento anche quello del versamento in favore della Cassa delle Ammende della somma equitativamente fissata in Euro 2.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di €. 2.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 22 novembre 2019. Il Presidente Il Consigliere estensore Gianni Filippo Reynaud Gastone Andreazza DEPOSITATA IN CANCELL A 10 MAR 2020 CANCELLIBRE ESPERTO 5 AN NI