Sentenza 13 gennaio 2015
Massime • 1
In tema di alimenti, il reato di cui all'art. 5 della legge 30 aprile 1962, n. 283, è integrato dalla mera presenza di prodotti alimentari in cattivo stato di conservazione o di alterazione nelle cucine di un esercizio pubblico autorizzato alla vendita o alla distribuzione di essi, essendo irrilevante, quale causa di esclusione della responsabilità, la cessazione momentanea della attività di somministrazione dei cibi ai clienti.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 13/01/2015, n. 19179 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 19179 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2015 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FIALE Aldo - Presidente - del 13/01/2015
Dott. FRANCO Amedeo - Consigliere - SENTENZA
Dott. GRILLO Renato - Consigliere - N. 83
Dott. GRAZIOSI Chiara - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ANDRONIO Alessandro M. - rel. Consigliere - N. 27219/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
EG IA, nata il [...];
avverso la sentenza del Gip del Tribunale di Milano del 18 marzo 2014;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Alessandro M. Andronio;
udito il pubblico ministero, in persona del sostituto procuratore generale SALZANO Francesco, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. - Con sentenza del 18 marzo 2014, resa all'esito di giudizio abbreviato, il Gip del Tribunale di Milano ha - per quanto qui rileva - condannato l'imputata alla pena dell'ammenda, per il reato di cui alla L. n. 283 del 1962, art. 5, lett. d) e art. 6, perché, quale titolare di un esercizio pubblico con autorizzazione alla somministrazione di cibi e bevande, deteneva per la somministrazione circa 2 kg di salsicce e spiedini congelati in cattivo stato di conservazione perché invasi da muffe e privi di protezione (il 4 agosto 2012).
2. - Avverso la sentenza l'imputata ha proposto, tramite il difensore, ricorso per cassazione, deducendo, con unico motivo di doglianza, l'erronea applicazione della disposizione incriminatrice e la manifesta illogicità della motivazione, con particolare riferimento all'elemento costitutivo della destinazione degli alimenti alla vendita. Secondo la ricostruzione difensiva, i NAS avevano proceduto al controllo presso la discoteca gestita dall'imputata, il 4 agosto 2012, in un periodo in cui il servizio di ristorazione era sospeso. Tale circostanza era confermata dalla mancata presenza di personale addetto;
dal mancato ritrovamento di stoviglie o tovaglie in uso o in lavaggio;
dal mancato riscontro di avventori presso la sala;
dalla mancata presenza di cibo;
dalla chiusura del locale cucina. Il cibo rinvenuto - prosegue la difesa - consisteva in poche confezioni di burro, pancetta, salsicce e altri alimenti, tutte sigillate. Gli alimenti in cattivo stato di conservazione erano stati rinvenuti nel freezer all'interno di una scatola di plastica, selezionati e separati rispetto agli altri elementi risultati genuini. Si trattava - ad avviso della difesa - di alimenti destinati allo smaltimento e non alla vendita, tanto che, dopo il loro sequestro, una dipendente che era tornata dalle vacanze e che era ignara del sequestro stesso aveva buttato tali alimenti nel cassone della spazzatura al di fuori del locale.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. - Il ricorso è inammissibile, perché con esso si prospettano solo formalmente vizi logici, lacune motivazionali, violazioni di legge, ma in realtà ci si limita a riproporre, senza alcun puntuale riferimento critico alla motivazione della sentenza impugnata, censure in punto di fatto già esaminate e disattese dal giudice e relative alla pretesa non destinazione alla vendita degli alimenti in cattivo stato di conservazione.
La difesa, pur denunciando l'erronea applicazione della disposizione incriminatrice (L. n. 283 del 1962, art. 5, lett. d), non contesta l'interpretazione della stessa - correttamente adottata dal giudice di merito - secondo cui la condotta ivi prevista deve considerarsi pienamente integrata nel caso di rinvenimento, all'interno di un frigo congelatore esistente nei locali dispensa di un esercizio di somministrazione di cibi e bevande al pubblico, di alimenti in cattivo stato di conservazione o di alterazione (ex plurimis, sez. 3, 11 novembre 2010 n. 42503, rv. 248760). E la stessa difesa non contesta, se non sulla base di mere indimostrate asserzioni prive di puntuali richiami agli atti di causa, quanto riportato dal Gip, secondo cui nel locale veniva svolta un'attività di somministrazione di cibi ai clienti;
con la conseguenza che la momentanea chiusura del ristorante, peraltro, meramente asserita dalla difesa in mancanza di prova in tal senso, deve essere ritenuta irrilevante ai fini dell'esclusione della responsabilità penale. Infatti - come appena evidenziato - è sufficiente per la configurabilità del relativo reato contravvenzionale la sola presenza nel frigo o nel congelatore di alimenti invasi da parassiti o in stato di alterazione. Deve dunque affermarsi il generale principio secondo cui, ai fini della sussistenza dei reati di cui alla L. n. 283 del 1962, art. 5 è sufficiente la presenza degli alimenti nelle cucine di un esercizio pubblico con autorizzazione alla somministrazione, senza che possa rilevare, quale causa di esclusione della responsabilità, la cessazione momentanea dell'attività di somministrazione. 4. - Il ricorso deve perciò essere dichiarato inammissibile. Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che "la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in Euro 1.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 13 gennaio 2015.
Depositato in Cancelleria il 8 maggio 2015