Sentenza 22 novembre 2006
Massime • 1
In tema di misure alternative alla detenzione, la disposizione di cui all'art. 58 quater, comma settimo bis, introdotto dall'art. 7 della L. n. 251 del 2005, che stabilisce che le stesse non possano essere concesse più di una volta al condannato al quale sia stata applicata con titolo in esecuzione la recidiva prevista dall'art. 99, comma quarto cod. pen., non può essere interpretata, oltre la lettera della legge, nel senso che l'applicazione di una qualunque delle misure alternative preclude l'applicazione di una qualsiasi altra diversa misura. (Nel caso di specie, la S.C. ha ritenuto legittima l'applicazione della detenzione domiciliare ad un condannato recidivo qualificato, al quale in precedenza era già stata concesso l'affidamento in prova).
Commentario • 1
- 1. Recidiva reiterata, concorso omogeneo, aggravante ad effetto specialeAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 17 giugno 2011
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 22/11/2006, n. 42415 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 42415 |
| Data del deposito : | 22 novembre 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Magistrati: Camera di consiglio
Dott. CHIEFFI Severo - Presidente - del 22/11/2006
Dott. GIORDANO Umberto - Consigliere - SENTENZA
Dott. GRANERO Francantonio - Consigliere - N. 3470
Dott. CORRADINI Grazia - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CASSANO Margherita - Consigliere - N. 20089/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO TRIB. SORVEGLIANZA di FIRENZE;
nei confronti di:
1) DEL GENIO GIOSAFATTE, N. IL 14/02/1948;
avverso ORDINANZA del 09/02/2006 TRIB. SORVEGLIANZA di FIRENZE;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CORRADINI GRAZIA;
lette le conclusioni del P.G. Dott. MURA Antonio, che ha chiesto annullarsi senza rinvio la ordinanza impugnata.
OSSERVA IN FATTO E DIRITTO
Con ordinanza in data 9 febbraio 2006 il Tribunale di Sorveglianza di Firenze, investito dalla richiesta di Del Genio Giosafatte di espiare nelle forme di una misura alternativa la pena di sei mesi di reclusione irrogata dal Pretore di Arezzo con sentenza 2.7.1998 in relazione a reati di falsificazione di assegni e ricettazione commessi nel 1993 con la recidiva specifica reiterata infraquinquennale, applicata con la suddetta sentenza, ha escluso la possibilità di concedere l'affidamento in prova al servizio sociale, di cui il condannato aveva già usufruito più volte, stante il divieto di cui all'art. 58 quater O.P., comma 7 bis, introdotto con L. n. 251 del 2005, mentre ha ritenuto applicabile la detenzione domiciliare.
Ha proposto ricorso per Cassazione il Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Firenze, denunciando violazione di legge poiché la applicazione al condannato della recidiva specifica reiterata infraquinquennale con il titolo in esecuzione, nonché la precedente reiterata concessione dell'affidamento in prova al servizio sociale costituivano circostanze preclusive di una qualunque delle misure alternative menzionate nel comma 7 bis e non soltanto di quella specificamente già goduta, come ritenuto dal provvedimento impugnato.
Il Procuratore Generale presso questa Corte ha concluso per l'annullamento senza rinvio della ordinanza impugnata. Il ricorso è infondato.
La decisione impugnata è partita dalla corretta premessa di ritenere applicabile anche ai procedimenti in corso le modifiche dell'art. 47 ter o.p., comma 1 bis e dell'art. 58 quater o.p., comma 7 bis, introdotte con L. n. 251 del 2005, entrata in vigore l'8 dicembre del 2005 e quindi prima della decisione del Tribunale di Sorveglianza, trattandosi di modifiche di istituti penitenziari cui si applicano le nuove disposizioni nel caso di rapporti non ancora esauriti (v. Cass. Sez. Un. n. 20 del 1998 Rv. 211467, nel caso Griffa;
Cass. Sez. 1^ n. 6297 del 17.11.1999, Rv 215217; e, più di recente, proprio con riguardo alle modifiche di cui alla L. n. 251 del 2005, Cass. sez. 1^ n. 2321/06), oltre che da una interpretazione dell'art. 58 quater o.p., comma 7 bis, per cui i benefici penitenziari dell'affidamento in prova al servizio sociale, della detenzione domiciliare e della semilibertà non possono essere concessi più di una volta al condannato al quale sia stata applicata con titolo in esecuzione la recidiva prevista dall'art. 99 c.p., comma 4; interpretazione del tutto condivisibile e condivisa su tale punto anche dal Procuratore Generale ricorrente. Il Procuratore Generale ricorrente contesta invece la decisione del Tribunale di Sorveglianza sotto il profilo che la precedente concessione, una sola volta, di uno qualsiasi dei benefici penitenziari dell'affidamento in prova al servizio sociale, della detenzione domiciliare e della semilibertà sarebbe preclusiva di qualsiasi altro beneficio, anche diverso o di minore portata, in occasione di una successiva esecuzione, cosicché il condannato recidivo, dopo avere usufruito una volta di uno dei benefici, anche se in un lontano passato e con esito positivo, non potrebbe più godere successivamente di alcun diverso beneficio. Il ricorso si basa, sotto tale profilo, su una interpretazione dell'art 58 quater o.p., comma 7 bis, aggiunto dalla L. n. 251 del 2005, art. 7, ancorata sulla asserita volontà del legislatore ricavabile da criterio sistematico e logico, per cui la precedente concessione di una qualsiasi delle misure richiamate nel comma 7 bis sarebbe ostativa alla concessione di ulteriori misure anche di specie diversa, essendo altrimenti ipotizzarle che colui che ha usufruito della misura della semilibertà potrebbe in futuro beneficiare addirittura della più ampia misura dell'affidamento in prova al servizio sociale.
Premesso che il legislatore ha codificato il primato della interpretazione letterale sugli altri criteri ermeneutici (fra cui anche quello della voluntas legis), il cui impiego ha carattere sussidiario a causa della loro funzione ausiliaria e secondaria riflettendo l'ordine con cui i diversi criteri interpretavi sono disciplinati dall'art. 12 preleggi, secondo una gerarchia delle fonti non alterabile, occorre rilevare che la interpretazione letterale della norma appare inequivocabile nel senso che la applicazione di una specifica misura è preclusiva per il futuro della stessa misura, come si desume dalla indicazione dei singoli benefici e dalla previsione che i singoli benefici non possono essere concessi più di una volta. Anche la interpretazione logica e sistematica conduce comunque allo stesso risultato poiché ogni misura penitenziaria ha presupposti e finalità diverse che il legislatore ha sempre tenuto ben presenti e distinti, tanto è vero che ha dedicato uno speciale articolo a ciascuna delle misure, per cui non appare consentito ritenere che la applicazione di una specifica misura sia preclusiva di qualsiasi altra misura, eventualmente di tipo meno "pesante", come è accaduto nel caso in esame in cui, essendo già stata concessa la misura dell'affidamento in prova al servizio sociale, il Tribunale di Sorveglianza ha ritenuto di applicare successivamente quella della detenzione domiciliare. Ciò è imposto anche da una interpretazione costituzionalmente orientata della disposizione per cui, esistendo i presupposti per concedere la misura già prima della entrata in vigore della modifica legislativa, non appare consentito impedire la applicazione concreta della misura in conseguenza della nuova disposizione più restrittiva qualora ciò incida sul programma di rieducazione già in atto o comunque già approvato, così di fatto imponendo una regressione del programma e dei progressi compiuti dal condannato.
In tal senso si è ripetutamente pronunciata la Corte Costituzionale (v. Corte Cost. n. 306 del 1993, n. 445 del 1997, n. 173 del 1999), da ultimo con la sentenza n. 257 del 2006, con cui, in presenza di un tenore letterale insuperabile della nuova disposizione, ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art. 30 quater o.p., introdotto con la L. n. 251 del 2005, art. 7, nella parte in cui non prevede che il beneficio del permesso premio possa essere concesso sulla base della normativa previgente nei confronti dei condannati che, prima della entrata in vigore della citata legge, abbiano raggiunto il grado di rieducazione adeguato al beneficio richiesto. E l'identica ratio decidendi deve perciò valere, quanto meno in sede interpretativa, nel caso in esame con riferimento in via generale alle misure di rigore stabilite per i condannati recidivi, posto che la preclusione dei benefici scaturita dal nuovo regime, ove applicata nei confronti dei soggetti che abbiano già raggiunto uno stadio del percorso rieducativo adeguato al godimento della misura richiesta, finirebbe per tradursi in un incoerente arresto dell'iter trattamentale, in violazione del principio del principio sancito dall'art. 27 Cost., comma 3, specie se si considera che il reato per cui il condannato, nel caso specifico, si trova in esecuzione della pena è stato commesso nel lontano 1993 e che successivamente lo stesso ha goduto del beneficio dell'affidamento in prova al servizio sociale ed attualmente lavora regolarmente presso una impresa artigiana, per cui una regressione della fruizione del beneficio non collegata ad una contemporanea regressione comportamentale da parte del condannato si porrebbe in evidente frizione rispetto alla stessa logica dei progressività che muove l'intero ed individualizzato programma, trattamentale (v. Corte Cost. n. 257 del 2006). Il rilievo per cui la pregressa concessione di una misura più restrittiva potrebbe successivamente consentire la massima misura dell'affidamento in prova non incide nel caso in esame in cui la misura applicata è andata "a scalare" da quella meno restrittiva a quella più restrittiva e comunque non pare decisivo, spettando sempre al Tribunale di Sorveglianza la valutazione finale sul giudizio di meritevolezza e sulla idoneità della singola misura a promuovere la rieducazione del condannato e nel contempo a frenarne la pericolosità sociale eventualmente residua.
Il ricorso del Procuratore Generale deve essere in definitiva respinto perché infondato.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 22 novembre 2006.
Depositato in Cancelleria il 28 dicembre 2006