Sentenza 19 giugno 2012
Massime • 1
Ricorrono gli estremi della truffa contrattuale tutte le volte che uno dei contraenti ponga in essere artifizi o raggiri diretti a tacere o a dissimulare fatti o circostanze tali che, ove conosciuti, avrebbero indotto l'altro contraente ad astenersi dal concludere il contratto.
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Cass., Sez. II, 3 dicembre 2020 (dep. 2 febbraio 2021), n. 4039 Cammino Presidente – Filippini Relatore Il professionista che con l'inganno fa credere al cliente di dover eseguire dei lavori (in realtà non occorrenti), inducendolo a sottoscrivere un preventivo ed a erogare un acconto senza poi eseguire quanto concordato né restituire il denaro ricevuto, risponde del delitto di truffa contrattuale, ciò in quanto la vittima si è determinato a contrarre nell'erronea convinzione della necessità delle opere, a nulla rilevando l'eventuale mancanza di diligenza da parte sua, risolvendosi in una mera deficienza di attenzione causata dalla fiducia ottenuta con artifizi e raggiri (nel caso di …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 19/06/2012, n. 32859 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 32859 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2012 |
Testo completo
328 5 9/ 12 Mun. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE PENALE UDIENZA PUBBLICA DEL 19/06/2012 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: - Presidente - N.1554/01 SENTENZA Dott. ANTONIO ESPOSITO Dott. MIRELLA CERVADORO - Consigliere - REGISTRO GENERALE - Rel. Consigliere - N. 3363/2012 Dott. GIOVANNA VERGA Dott. SERGIO BELTRANI - Consigliere - Dott. FABRIZIO DI MARZIO - Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: 1) D'ND GI N. IL 07/08/1952 avverso la sentenza n. 3984/2009 CORTE APPELLO di GENOVA, del 26/01/2011 visti gli atti, la sentenza e il ricorso udita in PUBBLICA UDIENZA del 19/06/2012 la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIOVANNA VERGA Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Robes To Aniello che ha concluso per il rigents del ricorso Udito, per la parte civile, l'Avv Udit i difensor Avv. Romanelli Siesis eSe insiste e chiede l'annullam com net ricos 20 Minnis MOTIVI DELLA DECISIONE F Con sentenza in data 20 gennaio 2011 la corte d'appello di Genova confermava, esclusa l'aggravante di cui all'articolo 112 del codice penale, la sentenza del tribunale di Chiavari che in data 22 luglio 2009 aveva condannato D'SA GI per truffa aggravata in danno di ZI ON. Ricorre per cassazione il difensore dell'imputato deducendo che la sentenza impugnata è incorsa in:
1. travisamento di prova decisiva. Evidenzia il ricorrente che la sottoscrizione della proposta d'acquisto del contratto preliminare di compravendita non è stata sottoscritta dall'imputato bensì da D'SA LU. Travisamento della prova che ha inciso sulla decisione considerato che l'intervento dell'imputato risulta successivo alla conclusione del contratto;
2. erronea applicazione della aggravante di cui all'articolo 61 comma 1 numero 7 del codice penale lamenta il ricorrente che nel caso in esame non vi è stata alcuna diminuzione patrimoniale di rilevante entità. Il primo motivo di ricorso è inammissibile. Deve osservarsi che il ricorrente, sotto il profilo del vizio di motivazione, tenta in realtà di sottoporre a questa Corte un giudizio di merito, non consentito anche dopo la Novella. La modifica normativa dell'art. 606 c.p.p., lett. e), di cui alla L. 20 febbraio 2006, n. 46 ha lasciato infatti inalterata la natura del controllo demandato alla Corte di cassazione, che può essere solo di legittimità e non può estendersi ad una valutazione di merito. Al giudice di legittimità resta tuttora preclusa - in sede di controllo della motivazione - la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, preferiti a quelli adottati dal giudice del merito perché ritenuti maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa. Tale modo di procedere trasformerebbe, infatti, la Corte nell'ennesimo giudice del fatto, mentre la Corte, anche nel quadro nella nuova disciplina, è e resta giudice della motivazione. Nel caso di specie va anche ricordato che con riguardo alla decisione in ordine al D'SA ci si trova dinanzi ad una "doppia conforme" e cioè doppia pronuncia di eguale segno per cui il vizio di travisamento della prova può essere rilevato in sede di legittimità solo nel caso in cui il ricorrente rappresenti (con specifica deduzione) che l'argomento probatorio asseritamente travisato è stato per la prima volta introdotto come oggetto di valutazione nella motivazione del provvedimento di secondo grado. Il vizio di motivazione può infatti essere fatto valere solo nell'ipotesi in cui l'impugnata decisione abbia riformato quella di primo grado, non potendo, nel caso di c.d. doppia conforme, superarsi il limite del "devolutum" con recuperi in sede di legittimità, salvo il caso in cui il giudice d'appello, per rispondere 1 alla critiche dei motivi di gravame, abbia richiamato atti a contenuto probatorio non esaminati dal primo giudice (Cass. Sez. 4 n. 19710/2009 Rv 243636; Cass. Sez. 1 n. 24667/07; Cass. Sez. 2 n. 5223/2007 rv. 236130). Nel caso in esame, invece, il giudice di appello ha riesaminato lo stesso materiale probatorio già sottoposto al tribunale e, dopo avere preso atto delle censure dell'appellante, è giunto, con riguardo alla posizione dell'imputato, alla medesima conclusione della sentenza di primo grado, sottolineando come dalle prove assunte è emersa la partecipazione diretta dell'imputato alla stipulazione dei contratti in argomento. Irrilevante è la stampigliatura della Portofino Est. S.r.l. sulla modulistica contrattuale del solo preliminare 31.5.2005 il nome dell'Amministratore Unico, LU D'SA, circostanza tra l'altro mai dedotta dal ricorrente a proprio discarico, considerato che l'imputato è stato ritenuto responsabile per il ruolo primario svolto nella vicenda dove è indicato come l'unico interlocutore e il soggetto di riferimento per il ZI in relazione alle pretese dallo stesso avanzate. Attraverso il motivo in esame il ricorrente tende a prospettare una diversa ed alternativa lettura dei fatti di causa che non può trovare ingresso in questa sede di legittimità a fronte di una sentenza, come quella impugnata che appare congruamente e coerentemente motivata proprio in punto di responsabilità del ricorrente Il secondo motivo di ricorso è infondato. Il principio di diritto seguito dai giudici di merito è conforme alla giurisprudenza di questa Corte. Ricorrono gli estremi della truffa contrattuale quando uno dei contraenti tace o dissimula circostanze che, ove conosciute, avrebbero indotto l'altro contraente ad astenersi dal concludere il contratto (Cass. 6^ 13.5.98 n. 5579, ud. 3.4.98, rv. 210613; Cass. 6^ 8.5.87 n. 5705, ud. 13.2.87, Miccoli). Sussistono gli elementi dell'ingiusto profitto e del danno anche in assenza di squilibrio tra i valori delle controprestazioni, in quanto ingiusto profitto e danno sono costituiti dal vantaggio e dal pregiudizio rispettivamente derivanti alle parti dalla stipula del contratto (Cass. 2^ 14.7.83 n. 6557, ud. 13.12.82, Gava). Sussiste il reato di truffa "contrattuale" anche se si sia pagato giusto corrispettivo della controprestazione effettivamente fornitagli, realizzandosi l'illecito per il solo fatto che si sia addivenuti alla stipulazione di un contratto che, senza gli artifici e i raggiri posti in essere dall'agente, non sarebbe stato stipulato (Cass. 2 23.9.97 n. 12027, depositata il 23.12.97, rv. 210456). Il fatto che in tema di truffa contrattuale, l'ingiusto profitto, con correlativo danno del soggetto passivo, consiste essenzialmente nel fatto costituito dalla stipulazione del contratto, indipendentemente o meno dallo squilibrio oggettivo delle rispettive prestazioni, comporta che la sussistenza dell'aggravante del danno patrimoniale di rilevante gravità (art. 61, comma primo, n. 7 cod. pen.) deve essere valutata con esclusivo riguardo al valore economico del contratto in sé, al momento della sua stipulazione, e non con riguardo all'entità del danno risarcibile, che può differire rispetto al valore, in ragione dell'incidenza di svariati fattori concomitanti o successivi tra cui la decisione del deceptus di agire o meno in sede civile per l'annullamento del contratto". (cfr. Cass. N. 12027 del 1997 Rv. 210457, N. 14801 del 2003 Rv. 224759; N. 7193 del 2006 Rv. 233633; N. 47623 del 2008 Rv. 242262) 2 W Il ricorso deve pertanto essere respinto processuali Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al mille alla Cassa delle ammende Così deliberato in Roma il 19.6.2012 Il Consigliere estensore Giovanna VERGA تسمية e il ricorrente condannato al pagamento delle spese
P.Q.M.
pagamento delle spese processuali e della somma di euro All Presidente ON ESPOSITO DEPOSITATO IN CANCELLERIA IL 21 AGO 2012 IL-SANGELLIERE E R E Claudia Pianelli M S T R O 3