Sentenza 22 settembre 2009
Massime • 1
L'estensione della presunzione legale di inadeguatezza di misure cautelari diverse da quella carceraria, operata dall'art. 2, comma primo, lett. a), del D.L. 23 febbraio 2009, n. 11 (convertito con modd. dalla L. n. 38 del 2009) in relazione ad alcuni reati (tra i quali l'art. 74 del d.P.R. n. 309 del 1990), deve trovare applicazione, in forza dell'art. 11 delle preleggi, anche nell'ipotesi in cui il ripristino della misura custodiale sia avvenuto nei confronti di un indagato sottoposto in precedenza ad una misura coercitiva meno rigorosa ed ancora in essere al momento dell'entrata in vigore della suddetta modifica normativa. (Fattispecie in cui la S.C. ha rigettato il ricorso avverso l'ordinanza del Tribunale che, a seguito di appello proposto dal P.M. ex art. 310 cod. proc. pen., aveva ripristinato la misura custodiale in luogo della meno grave misura coercitiva dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, precedentemente disposta dal G.i.p. per il medesimo fatto).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 22/09/2009, n. 45008 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 45008 |
| Data del deposito : | 22 settembre 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. LATTANZI Giorgio - Presidente - del 22/09/2009
Dott. AGRÒ Antonio - Consigliere - SENTENZA
Dott. MILO Nicola - rel. Consigliere - N. 1527
Dott. MATERA Lina - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. FIDELBO Giorgio - Consigliere - N. 20138/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) ZZ RL N. IL 21/11/1984;
avverso l'ordinanza n. 3850/2008 TRIB. LIBERTÀ di ROMA, depositata il 13/03/2009;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MILO Nicola;
sentite le conclusioni del PG Dott. SELVAGGI Eugenio, che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso;
Udito il difensore Avv. MONACO R., che si è riportato ai motivi di ricorso.
FATTO E DIRITTO
Il Gip del Tribunale di Roma, con ordinanza 24/10/2008, in accoglimento della corrispondente richiesta dell'interessato, sostituiva la misura cautelare della custodia in carcere adottata, il giorno 20 precedente, nei confronti di CA OZ, in relazione ai reati di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, artt. 73 e 74 (capi A, B, C), con quella meno afflittiva prevista dall'art. 282 c.p.p. (obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria), ritenuta più che adeguata a salvaguardare le ravvisate esigenze di cautela. A seguito di appello proposto ex art. 310 c.p.p. dal P.M., il Tribunale di Roma, con ordinanza del 13/3/2009, ripristinava la misura coercitiva di maggiore rigore e sottolineava che;
a) il quadro di gravità indiziaria a carico dell'indagato era stato sufficientemente delineato nell'ordinanza impositiva della cautela originaria e nel richiamato provvedimento del 24/10/2008; b) l'indagato, non avendo impugnato quest'ultimo provvedimento, non poteva rimettere in discussione i gravi indizi di colpevolezza;
c) il D.L. n. 11 del 2009, art. 2, comma 1, lett. a), nel frattempo entrato in vigore, estendendo la previsione di cui all'art. 275 c.p.p., comma 3, anche al reato di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74,
individuava nella sola custodia carceraria la misura adeguata alla salvaguardia delle esigenze cautelari, che, al di là della presunzione legale, andavano concretamente ravvisate nel pericolo di recidiva e nel pericolo di fuga.
Ha proposto ricorso per cassazione, tramite il proprio difensore, l'indagato e ha dedotto: 1) violazione dell'art. 8 c.p.p. e vizio di motivazione sulla ritenuta competenza territoriale del Tribunale di Roma, laddove il più grave reato associativo appariva rientrare nella competenza del Tribunale di Napoli;
2) violazione degli art.299 c.p.p., commi 1 e 4 e D.L. n. 11 del 2009, art. 2, comma 1, lett.
a), sotto il profilo che, in assenza di un aggravamento delle esigenze cautelari, non poteva trovare operatività la novella normativa che aveva ampliato la previsione di cui al terzo comma dell'art. 275 c.p.p., comma 3; 3) violazione dell'art. 273 c.p.p. per mancanza di gravi indizi di colpevolezza in relazione al contestato reato associativo;
4) violazione dell'art. 273 c.p.p., comma 1 bis, per non essere state osservate le regole in tema di valutazione della chiamata in correità, inattendibile intrinsecamente e rimasta priva di riscontri individualizzanti specie con riferimento all'ipotesi associativa.
Il ricorso non è fondato e deve essere rigettato.
Sulla eccezione d'incompetenza per territorio del giudice che ha disposto l'originaria misura cautelare, rileva la Corte che difettano, allo stato, elementi certi per ritenere fondata tale eccezione, non avendo il ricorrente offerto, al riguardo, argomenti con valenza dirimente, essendosi limitato a richiamare genericamente le dichiarazioni della coindagata AT leva circa gli incontri tra la stessa e il OZ in Varcaturo (NA). Il giudice territorialmente competente va individuato in relazione al più grave delitto di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74 e, quindi, avendo questo natura permanente, al luogo in cui ha avuto inizio la relativa consumazione (art. 8 c.p.p., comma 3). Difettando, tuttavia, la prova sul luogo e sul momento della costituzione dell'organizzazione, non può che soccorrere, allo stato degli atti, il criterio sussidiario e presuntivo, oggettivamente accertato, del luogo in cui fu commesso il reato-fine (detenzione illecita della droga in località Fiumicino), quale espressione dell'operatività dell'associazione e comunque quale reato gradatamente più grave (cfr. Cass. S.U. 16/7/2009, Orlandelli;
massima provvisoria). Correttamente il Giudice a quo, investito dal solo appello del P.M. in ordine all'adeguatezza della cautela applicata al OZ in sostituzione di quella originariamente adottata, sottolinea, in stretta aderenza al principio devolutivo che caratterizza l'appello ex art. 310 c.p.p., la non deducibili da parte dell'indagato di contestazioni relative alla ritenuta sussistenza del quadro di gravità indiziaria, presupposto legittimante la pur attenuata misura cautelare in atto, non impugnata dall'indagato.
In ogni caso, l'ordinanza impugnata non manca, sia pure in sintesi ma in modo incisivo, di evidenziare il quadro di gravità indiziaria emerso a carico del OZ: a) chiamata in correità, precisa e articolata, effettuata da AT leva, ritenuta intrinsecamente attendibile per la parte che qui interessa;
b) incontro in Roma, preventivamente programmato, tra i due in occasione dell'arrivo dalla Lituania della donna (30/9/2008); c) sequestro di una partita di gr. 200 di cocaina trovata in possesso della donna;
d) acquisto da parte dell'indagato di un biglietto aereo AR per la tratta Roma- Istanbul intestato alla AT, che avrebbe dovuto recarsi in quel Paese per prelevare altra sostanza stupefacente, affidando temporaneamente la propria figlia minore alle cure dell'indagato. Tali elementi appaiono coerenti con l'ipotesi accusatoria formulata e sono, in particolare, sintomatici dell'esistenza di una organizzazione criminale con collegamenti internazionali, nella quale il OZ era direttamente coinvolto unitamente alla AT. Le ravvisate esigenze cautelari non sono oggetto di contestazione. La modifica dell'art. 275 c.p.p., comma 3, operata dal D.L. n. 11 del 2009, art. 2, comma 1, lett. a), convertito nella L. n. 39 del 2009, in seguito alla quale, anche per il delitto di cui al
D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74, è disposta la custodia cautelare in carcere, salvo che siano acquisiti elementi dai quali risulti che non si ravvisano esigenze cautelari, deve trovare applicazione, in forza dell'art. 11 preleggi, anche nel caso in cui la quaestio libertatis, sorta nel vigore della precedente normativa, sia ancora pendente, con l'effetto che legittimo deve ritenersi il ripristino della custodia cautelare in carcere a carico di indagato sottoposto in precedenza alla misura coercitiva meno rigorosa di cui all'art. 282 c.p.p. (cfr. Cass. SU. 27/3/1992 n. 8, in relazione all'entrata in vigore del di. n. 292/'01, che modificava il richiamato art. 275 c.p.p., comma 3). Consegue, al rigetto del ricorso, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
Comportando la presente decisione l'esecuzione di quella impugnata, la cancelleria provvedere agli adempimenti di cui all'art. 28 reg. esec. c.p.p..
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 28 reg. esec. c.p.p..
Così deciso in Roma, il 22 settembre 2009.
Depositato in Cancelleria il 24 novembre 2009