Sentenza 4 marzo 2003
Massime • 2
La trasformazione di un ente pubblico in persona giuridica di diritto privato non determina effetti processuali sotto il profilo della perseguibilità a querela del reato di truffa, qualora il fatto reato risalga ad epoca anteriore alla trasformazione, in quanto in materia processuale vige il principio "tempus regit actum".
In tema di truffa contrattuale, la sussistenza dell'ingiusto profitto e del correlativo danno non sono esclusi dal fatto che il raggirato abbia corrisposto il prezzo del servizio fornito quando risulti che esso sia stato acquistato per effetto di raggiri.
Commentario • 1
- 1. Truffa, art. 640 c.p: circostanze e giurisprudenzaLa Redazione · https://www.filodiritto.com/ · 12 settembre 2021
Truffa: articolo 640 del Codice Penale, tra circostanze e giurisprudenza aggiornata In questo contributo cerchiamo di approfondire al massimo il tema, purtroppo sempre attualissimo, della truffa, attraverso una disamina giurisprudenziale, dottrinale e pratica compiuta dal dottor Vincenzo Giuseppe Giglio. 1. Chiunque, con artifizi o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a euro 1.032 (1). 2. La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 309 a euro 1.549 (2): 1) se il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 04/03/2003, n. 14801 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14801 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2003 |
Testo completo
composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
dott. Pietro SERENA Presidente
dott. RA DE CHIARA Componente
dott. Nicola BOTTALICO "
dott. Filiberto PAGANO "
dott. Paola PIRACCINI "
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
Sul ricorso proposto da:
DE CE MA;
Avverso la sentenza della Corte di Appello di Torino del 5/10/2001;
Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso;
udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere RA De Chiara;
Udito il P.M. in persona del Dr. Mura che ha concluso per il rigetto del ricorso.
FATTO E DIRITTO
Con sentenza della Corte di Appello di Torino in data 5/10/2001 in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Torino in composizione monocratica del 30/5/2000 appellata da De RA MA veniva rideterminata la pena inflitta, concesse le attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti, in mesi 6 di reclusione e lire 500.000 di multa. L'imputato era stato ritenuto colpevole del reato di truffa aggravata in danno dell'A.T.M. attestando falsamente lo smaltimento di carcasse di pneumatici procurandosi ingiusto profitto.
Con i motivi del ricorso si deduce la violazione dell'art. 606 lett. b) e) cpp per errore d'interpretazione della legge penale, in particolare degli artt. 640 cp ed illogicità della motivazione. Si rileva la improcedibilità delle azioni penali per difetto di querela essendo l'A.T.M. non ente pubblico ma società per azioni per cui è venuta meno l'aggravante prevista dal comma secondo dell'art.640 cp. Con riguardo al danno dell'A.T.M. ed al conseguimento dell'ingiusto profitto dell'imputato si contesta la motivazione della sentenza che ha consolidato le diverse modalità di smaltimento di rifiuti riutilizzati in agricoltura invece di smaltimento in discarica con costo più basso e, quindi, più alto rialzo della Servizi Torino di cui il De RA MA era legale rappresentante. Il danno sarebbe consistito, secondo la motivazione della sentenza, nel pagamento del corrispettivo pattuito ed era irrilevante il fatto che l'A.T.M. ottenesse, comunque, il risultato di disfarsi dei pneumatici. Ed invero, il conseguimento di tale utilità poteva determinare il sorgere di una pretesa creditoria ex art. 2041 cc. della Servizi Torino, ma non l'obbligo di pagare il corrispettivo pattuito.
Rileva la difesa che se la fonte del rapporto obbligatorio viene individuata nella fattispecie non negoziale dell'art. 2041 cod. civ., allora non vi può essere induzione di errore. Pertanto, o l'A.T.M. non ha riportato danno di natura patrimoniale oppure manca nella condotta dell'imputato l'elemento costitutivo della truffa della induzione in errore.
La Corte rileva che entrambi i motivi svolti sono infondati. Con riguardo al primo motivo si rileva che secondo la giurisprudenza di questa Corte (Cass. pen. sez.2^ 29/4/1994 n. 4854; Cass. pen. sez.2^ 13/4/94 n. 4228) l'avvenuta trasformazione di società in persona giuridica di diritto privato, non produce effetti processuali sotto il profilo della perseguibilità e querela del reato di truffa allorché il fatto reato si svolge in epoca anteriore alla trasformazione. Ciò stante il principio tempus regit actum in materia processuale.
Con riguardo al secondo motivo si rileva che in tema di truffa contrattuale, la sussistenza dell'ingiusto profitto e del correlativo danno non è esclusa dal fatto che il raggirato abbia corrisposto il prezzo del servizio reso dall'agente, quando risulta essere il servizio acquisito con l'impiego del raggiro (in tal senso Cass. pen. sez. 6^ 14/1/89 n. 274), La sentenza ha ben motivato in quanto l'imputato ha lucrato la differenza tra quanto ottenuto quale prezzo del servizio e quanto effettivamente speso con conseguente danno dell'A.T.M. che corrispondeva un prezzo non dovuto. Il richiamo all'art. 2041 è ultroneo essendo pacifica l'esistenza del vincolo contrattuale.
Consegue il rigetto del ricorso con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna in ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 4 marzo 2003.
DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 28 MARZO 2003.