Cass. pen., sez. II, sentenza 04/03/2003, n. 14801
CASS
Sentenza 4 marzo 2003

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La trasformazione di un ente pubblico in persona giuridica di diritto privato non determina effetti processuali sotto il profilo della perseguibilità a querela del reato di truffa, qualora il fatto reato risalga ad epoca anteriore alla trasformazione, in quanto in materia processuale vige il principio "tempus regit actum".

In tema di truffa contrattuale, la sussistenza dell'ingiusto profitto e del correlativo danno non sono esclusi dal fatto che il raggirato abbia corrisposto il prezzo del servizio fornito quando risulti che esso sia stato acquistato per effetto di raggiri.

Commentario1

  • 1Truffa, art. 640 c.p: circostanze e giurisprudenza
    La Redazione · https://www.filodiritto.com/ · 12 settembre 2021

    Truffa: articolo 640 del Codice Penale, tra circostanze e giurisprudenza aggiornata In questo contributo cerchiamo di approfondire al massimo il tema, purtroppo sempre attualissimo, della truffa, attraverso una disamina giurisprudenziale, dottrinale e pratica compiuta dal dottor Vincenzo Giuseppe Giglio. 1. Chiunque, con artifizi o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a euro 1.032 (1). 2. La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 309 a euro 1.549 (2): 1) se il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. II, sentenza 04/03/2003, n. 14801
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 14801
Data del deposito : 4 marzo 2003

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