Sentenza 15 novembre 2018
Massime • 1
L'imputato sottoposto agli arresti domiciliari per altra causa che intende comparire in udienza, ha l'onere di farne tempestiva richiesta al giudice competente, non essendo configurabile un obbligo dell'autorità giudiziaria procedente di disporne la traduzione. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto immune da censure la decisione con cui il giudice di merito aveva dichiarato l'assenza dell'imputato, detenuto agli arresti domiciliari per altra causa, in mancanza della prospettazione dello "status" quale legittimo impedimento e della richiesta di traduzione).
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La restrizione dell'imputato agli arresti domiciliari per altra causa, documentata o, comunque, comunicata al giudice procedente, in qualunque tempo, integra un impedimento legittimo a comparire che impone al medesimo giudice di rinviare ad una nuova udienza e disporne la traduzione. Indice: Il fatto I motivi addotti nel ricorso per Cassazione Le questioni prospettate nell'ordinanza di rimessione Le valutazioni giuridiche formulate dalle Sezioni Unite Conclusioni Il fatto La Corte di Appello di Catanzaro confermava in punto di responsabilità una sentenza del Tribunale di Crotone che aveva ritenuto l'imputato colpevole del reato di evasione, per essersi allontanato senza autorizzazione …
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La restrizione dell'imputato agli arresti domiciliari per altra causa, documentata o, comunque, comunicata al giudice procedente, in qualunque tempo, integra un impedimento legittimo a comparire che impone al medesimo giudice di rinviare ad una nuova udienza e disporne la traduzione (anche in caso di inerzia del difensore). CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONI UNITE PENALI (ud. 30/09/2021) 03-03-2022, n. 7635 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. CASSANO Margherita - Presidente - Dott. PETRUZZELLIS Anna - rel. Consigliere - ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: C.G., nato ad (OMISSIS); avverso la sentenza del 21/09/2020 della Corte d'appello di Catanzaro; …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 15/11/2018, n. 7286 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7286 |
| Data del deposito : | 15 novembre 2018 |
Testo completo
07286-1 9 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE PENALE PUBBLICA UDIENZA DEL 15.11.2018 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: SENTENZA N. SEZ. 3227 Dott. Antonio PRESTIPINO Presidente REGISTRO GENERALE Dott. Alfredo MANTOVANO Consigliere N. 55852/2017 Rel. Consigliere Dott. Piero MESSINI D'AGOSTINI Dott. Giuseppe SGADARI Consigliere Dott. Sandra RECCHIONE Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: nato il [...] ad [...] avverso la sentenza del 11/04/2016 della CORTE DI APPELLO DI ANCONA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Piero MESSINI D'AGOSTINI; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Roberto ANIELLO, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza dell'11/4/2016 la Corte di appello di Ancona confermava la sentenza emessa il 6/5/2014 con la quale il Tribunale di Ascoli Piceno aveva condannato MA RA alla pena di un anno e otto mesi di reclusione e 400 euro di multa per i reati di ricettazione e lesione personale.
2. Propone ricorso MA RA, a mezzo del proprio difensore di fiducia, chiedendo l'annullamento della sentenza per violazione della legge processuale. 1 2.1. Con un primo motivo si deduce che il processo di secondo grado è stato celebrato in contumacia dell'imputato, che in primo grado, invece, risultava "detenuto per altra causa presente". Pertanto, nel giudizio di appello RA doveva essere processato secondo le nuove disposizioni del processo in assenza.
2.2. Con un secondo motivo la difesa eccepisce la nullità del giudizio di primo grado e della sentenza del Tribunale, perché alle udienze successive alla prima non fu mai disposta la traduzione dell'imputato, detenuto, che addirittura risultò libero all'udienza conclusiva del 6/5/2014, quando invece egli è ininterrottamente detenuto dal 5/9/2013. Il ricorrente sostiene altresì che è nulla la notificazione del decreto di citazione per il giudizio di appello, con la conseguente nullità dell'intero giudizio. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso va rigettato per la infondatezza dei motivi proposti.
2. E' noto che, allorché sia dedotto, mediante ricorso per cassazione, un error in procedendo, la Corte di cassazione è giudice anche del fatto e, per risolvere la relativa questione, può accedere all'esame diretto degli atti processuali (Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220092; Sez. 1, n. 8521 del 09/01/2013, Chahid, Rv. 255304; Sez. 4, n. 47891 del 28/09/2004, Mauro, Rv. 230568; da ultimo Sez. 2, n. 56646 del 10/10/2018, Carbone, n.m.). Dall'esame degli atti risulta che la notificazione del decreto di citazione per il giudizio di appello per l'imputato, che dall'1/12/2015 era in affidamento in prova al servizio sociale, fu eseguita con invio dell'atto al difensore di fiducia, presso il quale RA risultava domiciliato;
ne consegue che come rilevato nel - la Corte territoriale ne avrebbe dovuto dichiarare l'assenza e non la ricorso - contumacia, essendo stato presente al giudizio di primo grado (art. 420 bis, comma 2, cod. proc. pen.). Tuttavia, va ribadito che la nullità per erronea dichiarazione di assenza in luogo della contumacia, nei processi cui è riferibile la predetta normativa transitoria, è a regime intermedio perché attinente all'intervento dell'imputato ex art. 178, lett. c) cod. proc. pen., cosicché essa deve essere eccepita immediatamente dal difensore nel relativo giudizio (Sez. 5, n. 54921 del 08/06/2016, Fatih, Rv. 268407; Sez. 3, n. 49584 del 27/10/2015, F., Rv. 265770; da ultimo v. Sez. 1, n. 50825 del 26/10/2018, Costan, n.m.). Il principio è pertinente anche nel caso opposto, dovendosi evidenziare che l'imputato è stato più garantito, essendogli stato notificato l'estratto 2 contumaciale della sentenza e che solo grazie a questa notificazione il ricorso in esame può essere ritenuto tempestivo.
3. Quanto al secondo motivo, dall'esame degli atti risulta che la vicenda processuale del giudizio di primo grado si è snodata nei termini indicati dal ricorrente. All'udienza dell'1/10/2013 fu disposto un rinvio per l'assenza dell'imputato, detenuto per altra causa;
alla successiva udienza del 7/1/2014 la difesa depositò ordinanza in data 5/9/2013 di sostituzione della misura cautelare della custodia in carcere con quella degli arresti domiciliari;
all'udienza del 25/3/2014 fu disposto un rinvio per consentire all'imputato di sottoporsi ad esame;
all'udienza del 6/5/2014, in assenza dell'imputato, le parti conclusero. A tutte le udienze era presente il sostituto processuale del difensore di fiducia, che non prospettò lo stato di detenzione di RA quale legittimo impedimento né avanzò mai alcuna richiesta di traduzione dell'imputato, pertanto non disposta dal Tribunale con una decisione non oggetto di censura nell'atto di appello. Va comunque valutato se incombesse al Tribunale il dovere di disporre la traduzione dell'imputato ovvero se quest'ultimo avesse l'onere di richiedere al giudice competente l'autorizzazione ad allontanarsi dal luogo di arresto per partecipare alle udienze. Ritiene il Collegio di aderire all'orientamento ormai costante nella più recente giurisprudenza di legittimità, secondo il quale l'imputato sottoposto alla misura degli arresti domiciliari per altra causa, qualora intenda comparire in udienza, ha l'onere di chiedere tempestivamente al giudice competente l'autorizzazione ad allontanarsi dal domicilio per il tempo necessario, non essendo, in tal caso, configurabile un obbligo dell'autorità giudiziaria procedente di disporne la traduzione, in quanto la situazione dell'imputato in custodia intramuraria è radicalmente differente da quella dell'imputato agli arresti domiciliari. Per la comparsa in udienza del primo, infatti, incombe al giudice procedente emettere l'ordine di traduzione, essendo, tuttavia, facoltà dell'imputato rinunziare ad essere presente in udienza;
per l'intervento del secondo, è sufficiente l'autorizzazione del giudice che ha emesso il provvedimento, autorizzazione che non potrà intervenire in assenza di una manifestazione di volontà, di un atto di impulso da parte dell'interessato (in questo senso v. Sez. 1, n. 39768 del 02/05/2018; Sez. 5, n. 32667 del 08/06/2018; Sez. 4, n. 22796 del 17/04/2018; Sez. 7, n. 20677 del 12/01/2018; Sez. 2, n. 48030 del 20/10/2016; Sez. 2, n. 44393 del 13/09/2016. Fra le decisioni massimate cfr. Sez. 5, n. 12690 del 10/11/2014, 3 dep. 2015, Perrotta, Rv. 263887; Sez. 5, n. 8876 del 22/12/2014, dep. 2015, Solchea, Rv. 263423; contra Sez. 4, n. 18455 del 30/01/2014, P., Rv. 261562).
4. Al rigetto dell'impugnazione proposta segue, ai sensi dell'art. 616 cod. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del proc. procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 15/11/2018. Il Consigliere estensore Piero Messini D'Agostini Dienen memi Il Presidente Antonio Prestipino DEPOSITATO IN CANCELLERIA SECONDA SEZIONE PENALE 1 8 FEB. 2019 IL ADI M CANCELLIERE D O R P Claudia Pianelli E N E O T R O C 4