Sentenza 22 dicembre 2014
Massime • 1
L'imputato sottoposto ad arresti domiciliari per altra causa, qualora intenda comparire in udienza, ha l'onere di chiedere tempestivamente al giudice competente l'autorizzazione ad allontanarsi dal domicilio per il tempo necessario, non essendo, in tal caso, configurabile un obbligo dell'autorità giudiziaria procedente di disporne la traduzione.
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- 1. Detenzione dell'imputato agli arresti domiciliari per altra causa: integra un legittimo impedimento?Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 20 agosto 2023
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La restrizione dell'imputato agli arresti domiciliari per altra causa, documentata o, comunque, comunicata al giudice procedente, in qualunque tempo, integra un impedimento legittimo a comparire che impone al medesimo giudice di rinviare ad una nuova udienza e disporne la traduzione. Indice: Il fatto I motivi addotti nel ricorso per Cassazione Le questioni prospettate nell'ordinanza di rimessione Le valutazioni giuridiche formulate dalle Sezioni Unite Conclusioni Il fatto La Corte di Appello di Catanzaro confermava in punto di responsabilità una sentenza del Tribunale di Crotone che aveva ritenuto l'imputato colpevole del reato di evasione, per essersi allontanato senza autorizzazione …
Leggi di più… - 3. Detenzione per altra causa costituisce impedimento legittimo se .. (Cass., 7635/22)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 5 marzo 2022
La restrizione dell'imputato agli arresti domiciliari per altra causa, documentata o, comunque, comunicata al giudice procedente, in qualunque tempo, integra un impedimento legittimo a comparire che impone al medesimo giudice di rinviare ad una nuova udienza e disporne la traduzione (anche in caso di inerzia del difensore). CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONI UNITE PENALI (ud. 30/09/2021) 03-03-2022, n. 7635 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. CASSANO Margherita - Presidente - Dott. PETRUZZELLIS Anna - rel. Consigliere - ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: C.G., nato ad (OMISSIS); avverso la sentenza del 21/09/2020 della Corte d'appello di Catanzaro; …
Leggi di più… - 4. Penale Diritto e ProceduraGuido Colaiacovo · https://www.penaledp.it/category/articoli/ · 17 giugno 2021
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 22/12/2014, n. 8876 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8876 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FUMO Maurizio - Presidente - del 22/12/2014
Dott. SETTEMBRE Antonio - Consigliere - SENTENZA
Dott. MICHELI Paolo - Consigliere - N. 3943
Dott. POSITANO Gabriele - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DEMARCHI ALBENGO P. - rel. Consigliere - N. 14603/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto dal difensore di:
OL EL, nata a [...], il [...];
BÙ ST, nato a [...], il [...];
avverso la sentenza del 4.11.2013 della Corte d'appello di Lecce;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. DEMARCHI ALBENGO Paolo Giovanni;
udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. PINELLI Mario, che ha concluso per l'annullamento con rinvio al giudice di primo grado per BÙ e rigetto nel resto;
udito per l'imputato l'avv. La Bianca in sost. Avv. Poti, che ha concluso riportandosi ai motivi di ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. OL EL e BÙ ST sono imputati di furto aggravato in concorso per essersi impossessati di una considerevole quantità di monete, sottraendole da un distributore automatico di sigarette;
il tribunale di Lecce, esclusa la continuazione e riconosciute le circostanze attenuanti generiche e quella di cui all'art. 62 c.p., n. 4, da ritenersi equivalenti alla contestata aggravante, li ha condannati alla pena di mesi 6 di reclusione ed Euro 200 di multa ciascuno. Pena sospesa. Proposto appello, la corte territoriale di Lecce ha riconosciuto la prevalenza delle attenuanti sulla contestata aggravante ed ha così rideterminato la pena in mesi 3 di reclusione ed Euro 100 di multa, confermando nel resto.
2. Contro quest'ultima sentenza propongono ricorso per cassazione gli imputati per inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità e motivazione carente, illogica e contraddittoria. In particolare, deducono la nullità della dichiarazione di contumacia dell'8 giugno 2010 per violazione degli artt. 484 e 420 ter c.p.p., con conseguente invalidità di tutti gli atti successivi. Infine, deducono la mancata assunzione di una prova decisiva concernente la sottoposizione del BÙ agli arresti domiciliari.
3. Nello svolgimento del motivo di ricorso, tutto concentrato sulla dichiarazione di contumacia, si contesta la considerazione dei giudici di merito secondo la quale in caso di arresti domiciliari per altra causa non sussiste l'assoluta impossibilità di comparire, perché l'imputato può chiedere all'autorità giudiziaria l'autorizzazione a recarsi in udienza. Nel caso di specie, il difensore del BÙ all'udienza dell'8 giugno 2010 aveva fatto presente che l'imputato era agli arresti domiciliari e aveva chiesto il rinvio dell'udienza per consentire la sua partecipazione al processo.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è innanzitutto inammissibile per quanto riguarda la posizione di OL, in quanto, nonostante la rubrica del motivo indichi plurime censure, anche per violazione di legge e vizio di motivazione, in realtà il ricorso è tutto incentrato sulla nullità della declaratoria di contumacia effettuata all'udienza dell'8 giugno 2010. Ma tale eccezione si fonda sull'impedimento a comparire per il solo BÙ, per cui nessun vizio rilevante ai sensi dell'articolo 606 del codice di procedura penale viene in concreto dedotto per quanto riguarda la OL, rendendo così inammissibile il suo ricorso.
2. Per quanto riguarda la posizione del BÙ, deve essere affrontata la questione relativa alla declaratoria di contumacia;
nonostante sul punto vi sia un contrasto di giurisprudenza, questo collegio ritiene di superarlo sulla considerazione che nel caso di specie il BÙ era stato sottoposto agli arresti domiciliari con ordinanza del 15 maggio 2010 (di 23 giorni precedente alla data di udienza) e quindi aveva tutto il tempo per richiedere la traduzione o l'autorizzazione a comparire all'udienza dell'8 giugno. La scelta di non attivarsi in tale direzione è stata liberamente effettuata dall'imputato, che perciò non può oggi dolersi delle sue conseguenze.
Occorre ricordare che l'impedimento a comparire non era assoluto, ma relativo, e che la sua permanenza era consequenziale all'inerzia dell'imputato che, sottoposto a misura domiciliare per altra causa, sconosciuta all'organo procedente, aveva l'onere (cfr. Sez. 5^, n. 44922 del 14/11/2007, Gentile, Rv. 238505) di attivarsi per rimuovere un impedimento che era, appunto, di carattere non assoluto (l'autorità giudiziaria non avrebbe potuto far altro, a fronte di una tempestiva richiesta, che autorizzare la partecipazione dell'imputato all'udienza).
3. Ne consegue che il ricorso del BÙ deve essere rigettato;
ai sensi dell'art. 616 c.p.p., con il provvedimento che rigetta il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso di BÙ ST e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Dichiara inammissibile il ricorso di OL EL e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro 1.000,00 a favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 22 dicembre 2014.
Depositato in Cancelleria il 27 febbraio 2015