Sentenza 10 novembre 2014
Massime • 1
L'imputato sottoposto agli arresti domiciliari per altra causa, sopravvenuta nel corso del processo, qualora intenda comparire in udienza ha l'onere di chiedere tempestivamente al giudice competente l'autorizzazione ad allontanarsi dal domicilio per il tempo necessario, non essendo, in tal caso, configurabile un obbligo dell'autorità giudiziaria procedente di disporne la traduzione. (Fattispecie in cui la S.C. ha ritenuto immune da censure la decisione con cui il giudice di merito ha ritenuto tardiva la comunicazione dell'impedimento, inoltrata via fax dal difensore, un giorno prima dell'udienza).
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La restrizione dell'imputato agli arresti domiciliari per altra causa, documentata o, comunque, comunicata al giudice procedente, in qualunque tempo, integra un impedimento legittimo a comparire che impone al medesimo giudice di rinviare ad una nuova udienza e disporne la traduzione. Indice: Il fatto I motivi addotti nel ricorso per Cassazione Le questioni prospettate nell'ordinanza di rimessione Le valutazioni giuridiche formulate dalle Sezioni Unite Conclusioni Il fatto La Corte di Appello di Catanzaro confermava in punto di responsabilità una sentenza del Tribunale di Crotone che aveva ritenuto l'imputato colpevole del reato di evasione, per essersi allontanato senza autorizzazione …
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La restrizione dell'imputato agli arresti domiciliari per altra causa, documentata o, comunque, comunicata al giudice procedente, in qualunque tempo, integra un impedimento legittimo a comparire che impone al medesimo giudice di rinviare ad una nuova udienza e disporne la traduzione (anche in caso di inerzia del difensore). CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONI UNITE PENALI (ud. 30/09/2021) 03-03-2022, n. 7635 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. CASSANO Margherita - Presidente - Dott. PETRUZZELLIS Anna - rel. Consigliere - ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: C.G., nato ad (OMISSIS); avverso la sentenza del 21/09/2020 della Corte d'appello di Catanzaro; …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 10/11/2014, n. 12690 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12690 |
| Data del deposito : | 10 novembre 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. DUBOLINO Pietro - Presidente - del 10/11/2014
Dott. DE BERARDINIS S. - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. MICCOLI Grazia - Consigliere - N. 3303
Dott. MICHELI Paolo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DEMARCHI ALBENGO Paolo - Consigliere - N. 4553/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
TT TO N. IL 11/07/1965;
TT IN N. IL 02/10/1963;
avverso la sentenza n. 1713/2013 CORTE APPELLO di BRESCIA, del 11/11/2013;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 10/11/2014 la relazione fatta dal Consigliere Dott. SILVANA DE BERARDINIS;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. GAETA Pietro che ha concluso per inammissibilità dei ricorsi.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza in data 11.11.13 la Corte di App. di Brescia confermava a carico di TT LV e TT IN la sentenza emessa in data 8-2-13 dal Giudice monocratico del Tribunale di Brescia, che dichiarava i suddetti imputati responsabili del reato di cui agli artt. 110, 624 e 625, nn. 2, 6 e 7, ritenendo assorbita l'aggravante di cui all'art. 625 c.p., n. 7 in quella dell'art. 625 c.p., n. 6, esclusa quella del n. 2 della norma citata.
La pena era stata quindi determinata per ciascun imputato,con la contestata recidiva, in anni uno e mesi otto di reclusione, Euro 250,00 di multa.
Nella specie il furto era avvenuto in pregiudizio di OT Giorgio, in data 1.7.2009,sottraendo due computers,che si trovavano all'interno del bagagliaio dell'auto della persona offesa, mentre era parcheggiata in un'area di servizio autostradale ed il titolare si era momentaneamente allontanato. All'arrivo a Verona il OT si era avveduto della azione delittuosa. La Polizia aveva rinvenuto i due computers, poiché un agente che sostava nell'area di servizio aveva notato l'imputato che si aggirava nel luogo di parcheggio, mentre altro individuo sostava nei pressi del bar;
successivamente l'agente aveva notato che i due si erano allontanati con i computers. I due erano stati poi fermati da altri agenti che li avevano identificati.
Avverso detta sentenza proponeva ricorso il difensore degli imputati, deducendo:
1 - ai sensi dell'art. 606 c.p.p., lett. B) ed E), - violazione di legge per inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 420 ter c.p.p. con riferimento all'omesso riconoscimento dell'impedimento a comparire del difensore,impugnando l'ordinanza emessa dalla Corte di Appello di Brescia all'udienza dell'11 novembre 2013, con la quale era stata rigettata l'istanza di rinvio che la difesa aveva formulato trasmettendola a mezzo fax in data 31 ottobre 2013, evidenziando l'impedimento professionale dell'avvocato attestato da documentazione (per essere in pari data fissato altro procedimento innanzi alla AG. di OR Rovella (Sez. dist. di Santa Maria Capua Vetere), ed innanzi alla Corte di Appello di Napoli, specificando di non poter designare un sostituto in detti procedimenti.
2 - ai sensi dell'art. 606 c.p.p., lett. E), mancanza ed illogicità della motivazione e omessa statuizione su di un motivo di appello,non essendo stata motivata dal giudice di appello la decisione circa l'insussistenza dell'impedimento "assoluto" del difensore: sul punto il ricorrente rilevava che l'impedimento era riferito a procedimento a carico di un imputato detenuto.
3 - violazione di cui all'art. 606 c.p.p., lett. B) ed E), per inosservanza dell'art. 420 ter c.p.p., rilevando mancanza ed illogicità della motivazione in ordine al mancato riconoscimento della esistenza di un impedimento assoluto dell'imputato, in violazione dei principi costituzionali (artt. 24 e 111 Cost.).
4 - con riferimento ai menzionati precetti costituzionali il ricorrente censurava altresì la dichiarazione di "contumacia" degli imputati, evidenziando che al Giudice di primo grado era stato comunicato lo stato di detenzione (essendo OT IN detenuto agli "arresti domiciliari" e OT LV detenuto nella CC. di Pesaro) lamentando che gli imputati erano stati giudicati in contumacia.
Per tali motivi la difesa chiedeva l'annullamento dell'impugnata sentenza.
RILEVA IN DIRITTO
Il ricorso risulta dotato di fondamento, limitatamente alle censure riguardanti TT LV.
Invero emerge dal testo del provvedimento impugnato che il giudice di appello ha disatteso il motivo di gravame inerente alla dedotta esistenza di un impedimento assoluto dell' imputato,citato a giudizio in primo grado per l'udienza dell'8 febbraio 2013, osservando che non risultava all'epoca della citazione lo stato di detenzione del predetto ricorrente.
Nel caso di specie, nella sentenza di appello, si dava atto che OT LV risultava da certificato del DAP essere detenuto dal 30.11.2012 e alla data dell'udienza di cui innanzi si trovava nella Casa Circondariale di Pesaro.
Il difensore del predetto imputato aveva inviato comunicazione via fax all'ufficio procedente,in data 7 febbraio 2013,considerata tardiva.
Anche OT IN risultava attestato lo stato di detenzione, agli arresti domiciliari, da comunicazione del difensore in pari data.
Orbene, nella specie risulta - quanto alla posizione di OT LV la violazione del precetto normativo imposto dall'artt. 420 ter e 420 quater c.p.p. alla stregua dell'indirizzo giurisprudenziale sancito da questa Corte, come da sentenza delle SU. N. 37483-del 19/1-14/1 l/2006, per cui costituisce legittimo impedimento la detenzione dell'imputato per altra causa anche nel caso in cui questi avrebbe potuto comunicare al giudice la sua condizione in tempo utile per consentirne la traduzione. Pertanto sull'argomento risulta dotato di fondamento il motivo di ricorso proposto nell'interesse del predetto imputato. - Diversamente deve ritenersi infondata la censura riguardante la posizione del ricorrente TT IN, che si trovava agli arresti domiciliari, dal momento che, questa Corte, con sentenza Sez. 2 del 24.4.2008, n. 21529 - RV240107 - ha stabilito che l'imputato sottoposto ad arresti domiciliari per altra causa, qualora intenda comparire in udienza, ha l'onere di chiedere tempestivamente al giudice l'autorizzazione ad allontanarsi dal domicilio per il tempo necessario, non essendo, in tal caso, configurabile un obbligo dell'autorità giudiziaria procedente di disporne la traduzione. (in senso conforme v. Sez. 5 n. 44922 del 14.11.2007 - RV238505). A riguardo deve ritenersi dunque la decisione del giudice di merito inerente alla tardività della comunicazione dell'impedimento, conforme al dettato giurisprudenziale richiamato. - Si devono ritenere, infine, destituite di fondamento le censure difensive relative alla violazione di legge relativa al dedotto impedimento professionale del difensore, atteso che il giudice di merito ha evidenziato legittimamente l'assenza dei presupposti per ritenere configurabile un impedimento assoluto del difensore, rilevando che l'impegno professionale addotto a sostegno dell'istanza di rinvio era successivo al provvedimento che disponeva il rinvio del processo pendente.
In base ai suddetti rilievi va pronunziato,in accoglimento del gravame proposto da TT LV, stante la nullità della dichiarazione di contumacia dell'imputato, l'annullamento della sentenza impugnata, e di quella emessa in primo grado, con rinvio al Tribunale di Brescia per nuovo giudizio.
Va pronunziato, per TT IN, il rigetto del ricorso, a cui consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata nonché quella di primo grado nei confronti di TT LV, con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Brescia.
Rigetta il ricorso di OT IN, che condanna al pagamento delle spese del procedimento.
Così deciso in Roma, il 10 novembre 2014.
Depositato in Cancelleria il 25 marzo 2015