Sentenza 2 aprile 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 02/04/2003, n. 5012 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5012 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2003 |
Testo completo
ESENTE DA REGISTRATIONE M E AI SENSI DEL D .P.R. 26/4/1986 PR REPUBBLICA ITALIANA N. 131 TAB. ALL. BMATERIA TRIAUTARIA 050 4 2 / 0 3 JOME DEL POPO LA SEZIONE TRIBUTARIA Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: FAVARA Presidente R.G.N.22276/99 Dott. Ugo Dott. Vincenzo DI NUBILA Consigliere Cron.on. 11229 Dott. Antonio MERONE Consigliere Consigliere Rep. Dott. Giuseppe FALCONE Ud. 10/10/02 Dott. Raffaele BOTTA Cons. Rel. ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: NG NA, NG EL e TI OV, tutti elettivamente domiciliati in Roma, via Eleonora d'Arborea 30, presso lo Studio Legale Cartoni, rappresentati e difesi dall'avv. Roberto Ferrazzani del Foro di Viterbo, giusta delega in atti;
ricorrenti -
contro
Ministero delle Finanze, in persona del Ministro in carica pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, via dei Portoghesi 12, presso 1'Avvocatura Generale dello Stato, che lo rappresenta e difende per legge;
- intimato costituito - 6 2 6 3 avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale di Roma, Sez. 291 n. 37/29/99 del 18 marzo 1999, depositata il 9 giugno 1999, non notificata. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10/10/2002 dal Relatore Cons. Raffaele Botta;
Preso atto che nessuna delle parti è presente;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Dario Cafiero, che ha concluso per il rigetto. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso alla Commissione Tributaria di Primo Grado di Viterbo, spedito il 29 luglio 1995, i sigg.ri NA e EL NG e OV TI impugnavano l'avviso di accertamento n. 6338/SUCC del 27 maggio 1995 (notificato il 30 maggio 1995) emesso dall'Ufficio del Registro di Viterbo relativamente alla successione del loro dante causa GU NG chiedendone l'annullamento per omessa motivazione (mancata allegazione della stima UTE), mancanza dell'atto presupposto (avviso di liquidazione), violazione dell'art. 34 D.Lgs. n. 346/90, illegittimo diniego, per la valutazione relativa ai fabbricati, del beneficio fiscale previsto dall'art. 12, D.L. n. 2 70/1988, convertito con modificazioni con L. n. 154/1988, inattendibilità della stima UTE e mancato assolvimento da parte dell'Ufficio dell'onere probatorio. La Commissione adita, con sentenza n. 186/05/97 del 14 giugno 1997, depositata il 25 luglio 1997, rigettava il ricorso. La decisione veniva impugnata dai ricorrenti, con ricorso depositato il 20 maggio 1998, avanti alla Commissione Tributaria Regionale di Roma, la quale, con la sentenza in epigrafe, in parziale accoglimento dell'appello, disponeva l'annullamento dell'accertamento nella parte concernente i terreni e la riduzione del 30% del valore accertato dei fabbricati, confermando per il resto la sentenza di primo grado. I sig.ri NA e EL NG e OV Ti- beri, con atto notificato il 20 novembre 1999, pro- pongono ricorso per cassazione avverso la richia- mata sentenza della Commissione Tributaria Regio- nale di Roma, con quattro motivi di impugnazione. L'Amministrazione finanziaria, non ha notificato controricorso, ma si è costituita in giudizio, chiedendo il rigetto del ricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE Il primo e il secondo motivo di ricorso debbono 3 essere considerati unitariamente per ragioni logiche. Con il primo motivo, i ricorrenti censurano la sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione dell'art. 34, comma 2, D.Lgs. n. 346/1990, per aver il collegio ritenuto che 1'Ufficio avesse sufficientemente assolto l'obbligo di motivazione con una frase, che i ricorrenti definiscono stereotipa, e con il rinvio alla stima UTE, tuttavia non allegata. Con il secondo motivo, i ricorrenti censurano la sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione dell'art. 34, comma 3, D.Lgs. n. 346/1990, per non aver il collegio rilevato il vizio procedimentale in cui sarebbe incorso l'ufficio nel ricorrere alla stima UTE senza motivare le ragioni per le quali non veniva seguita quella che, ad avviso dei ricorrenti, sarebbe la scala di priorità dei criteri metodologici fissata dalla norma richiamata. I motivi non sono fondati. La sentenza impugnata ha l'avviso di accertamento congruamenteritenuto motivato in quanto aveva enunciato il criterio legale astratto e il procedimento seguito nella determinazione del maggior valore, con l'affermare che il valore finale era stato determinato con il metodo di stima diretta per comparazione applicando il criterio del valore di mercato>>> e assumendo il èm.q. a parametro unitario>>> di calcolo. Ed proprio l'enunciazione del criterio astratto di valutazione adoperato dall'Ufficio, а costituire, secondo una ormai consolidata giurisprudenza di questa Suprema Corte, il contenuto minimo sufficiente) della motivazionenecessario (e dell'accertamento, la cui funzione è quella di delimitare l'ambito delle ragioni addotte dall'amministrazione e consentire al adducibili contribuente l'esercizio del diritto di difesa (tra le pronunce più recenti Cass. n. 1034/2002; n. 12468/2001): sicché non appare censurabile sotto questo profilo la pronuncia del giudice di merito al cui apprezzamento insindacabile in Cassazione se sorretto, com'è nel caso, da idonea e sufficiente motivazione è rimessa la valutazione - circa la congruità della motivazione dell'accertamento. Peraltro, l'enunciazione da parte dell'Ufficio del criterio astratto di valutazione e del procedimento seguito per la determinazione del maggior valore, ponendo il contribuente nella condizione di eser- citare il proprio diritto di difesa, toglie rile- vanza alla mancata allegazione della stima diretta 5 effettuata dall'UTE, pur richiamata nell'accerta- mento, mancanza che di per sé non determina la nul- lità dell'accertamento medesimo. Invero solo con l'inserimento operato dall'art. 5, comma 1, D.Lgs. n. 32/2001 del comma 2-bis nell'art. 34 D.Lgs. n. 346/1990, è stata statuita la nullità dell'accertamento cui non sia allegato un atto, al non conosciuto né ricevuto dal contribuente»>, quale faccia riferimento la motivazione dell'accertamento: si tratta di disposizioni innovative, non in vigore al tempo dei fatti di causa e, pertanto, non applicabili nel caso (Cass. n. 1034/2002). Con il terzo motivo di ricorso, si censura la sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 C.C. in quanto era onere dell'Ufficio «provare il proprio assunto, a pena d'illegittimità dell'atto impositivo», mentre il collegio, omettendo di tenerne il dovuto conto, ritenuto fondate le B avrebbe sorprendentemente>> argomentazioni dell'Ufficio. Il motivo non è fondato, in quanto nel caso di l'Ufficio ha assolto il proprio onere specie probatorio con il deposito della relazione dell'UTE, sottoposta al vaglio del giudice di 6 merito, che ne ha, infatti, valutato criticamente la rispondenza alla realtà, alla fine accogliendo parzialmente il ricorso dei contribuenti. Con il quarto motivo di ricorso, si censura la sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione dell'art. 12 D.L. 14 marzo 1998, n. 70, convertito con modificazioni con L. n. 154/1988, per aver il collegio ritenuto inapplicabile il criterio di valutazione automatica degli immobili, in quanto la relativa richiesta sarebbe giunta oltre il termine di 60 99. erroneamente ritenuto perentorio dalla denuncia di successione. Il motivo non è fondato. La giurisprudenza di questa Corte, dalla quale non vi sono ragioni per discostarsi, ha ritenuto perentorio il termine di 60 gg. entro il quale il contribuente deve produrre al competente ufficio del registro la ricevuta dell'istanza per l'attribuzione della rendita catastale agli immobili che non siano ancora B iscritti in catasto edilizio urbano con attribuzione di rendita (Cass. n. 5869/2001). La perentorietà del termine si chiaramente evince periodo finale del dalla disposizione di cui al n. 70/1988, la quale comma 1, dell'art. 12 D.L. 7 prevede che vi sono conseguenze relativamente alla mancata presentazione nel predetto termine di 60 gg. della ricevuta relativa alla domanda di accatastamento e stabilisce quali siano queste conseguenze: in difetto della presentazione nel termine della ricevuta della domanda di accatastamento, l'Ufficio procede a norma dell'art. 52, comma 1, t.u. imposta di registro n. 131/1986 e, quindi, se ritiene che i beni abbiano «un valore venale superiore al valore dichiarato», provvede «alla rettifica e alla liquidazione della maggiore imposta, con gli interessi e le sanzioni>>>. Nella parte finale dell'esposizione del quarto motivo di ricorso, i ricorrenti dichiarano di impugnare, pur non facendone un espresso e definito motivo di ricorso, anche la statuizione sulle spese, le quali debbono seguire la soccombenza» e, quindi, essere addossate, ad avviso dei ricorrenti, all'Amministrazione per l'intero giudizio. Si estremamente generica e, tratta di impugnazione pertanto, inammissibile. Sussistono giusti motivi per compensare le spese del gundigio di Cagynzjaht -
P.Q.M.
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Rigetta il ricorso. Compensa le spese. 8 Così deciso in Roma, nella 10 ottobre 2002. Il Presidente Dott. Ugo Favara Il Consigliere estensore Dott. Raffaele Botta RUKON TERE CLCANGELCIERE LA AschA SALVATORE ASCHET 9 camera di consiglio del Depositato in Cancelleria il 02 APR 2003 IL CARCELLIERE CA ALVATORED ASCHETTINGSALUAT