Sentenza 25 novembre 2014
Massime • 1
In tema di reati concernenti l'immigrazione clandestina, l'aggravante dell'utilizzo di "servizi internazionali di trasporto" prevista nell'art. 12 D.Lgs. n. 286 del 1998 in relazione alle condotte consistenti nel compimento di atti diretti a procurare l'ingresso illegale nel territorio dello Stato di uno straniero, è configurabile nei confronti non solo del vettore professionale autorizzato al trasporto internazionale, ma anche di chiunque tale vettore utilizza. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto che correttamente il giudice di merito avesse ritenuto integrata l'aggravante, come prevista dal testo anteriormente vigente dell'art. 12 D.Lgs. n. 286 del 1998, con riferimento alla introduzione clandestina di uno straniero, nascosto nell'autovettura dell'imputato, imbarcata su una motonave che effettuava regolarmente un servizio internazionale di trasporto).
Commentario • 1
- 1. La Consulta dichiara l’illegittimità costituzionale di alcune disposizioni contro le immigrazioni clandestineDi Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 14 marzo 2022
Indice: Il fatto Le questioni prospettate nell'ordinanza di rimessione Le argomentazioni sostenute dalle parti e degli amici curiae Le valutazioni giuridiche formulate dalla Consulta Conclusioni Il fatto Il Tribunale rimettente si trova a giudicare della responsabilità penale di una imputata di origini congolesi, alla quale era contestato il delitto di cui all'art. 12, comma 1, t.u. immigrazione, aggravato ai sensi del comma 3, lettera d), del medesimo articolo, in concorso con il delitto di possesso di documenti di identificazione falsi di cui all'art. 497-bis del codice penale, aggravato dalla finalità di eseguire il primo delitto ai sensi dell'art. 61, numero 2), cod. pen., perché, …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 25/11/2014, n. 12542 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12542 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. CHIEFFI Severo - Presidente - del 25/11/2014
Dott. CAIAZZO Luigi P. - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. TARDIO Angela - Consigliere - N. 1328
Dott. CASSANO Margherita - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. LOCATELLI Giuseppe - Consigliere - N. 25973/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
EL MU N. IL 19/04/1980;
avverso la sentenza n. 381/2012 CORTE APPELLO di ANCONA, del 19/10/2012;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 25/11/2014 la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUIGI PIETRO CAIAZZO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. CANEVELLI Paolo, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
RILEVATO IN FATTO
Con sentenza in data 19.10.2012 la Corte d'appello di Ancona, in parziale riforma della sentenza del 3.5.2011 emessa a seguito di giudizio abbreviato dal GUP del Tribunale di Ancona nei confronti del cittadino turco EL MU, riduceva la pena inflitta al predetto imputato a mesi 8 di reclusione ed Euro 2.000 di multa, con la sospensione condizionale della pena, in ordine al delitto di cui all'art. 12, comma 1, aggravato dal comma 3 bis, lettera c bis, per aver compiuto atti diretti a procurare l'ingresso in Italia del fratello LL ZA, privo di titolo idoneo per l'ingresso in Italia, nascondendolo a bordo della sua autovettura all'atto dello sbarco della stessa nel porto di Ancona dalla motonave SUPERFAST XI, proveniente dalla Grecia, con l'aggravante di aver commesso il fatto utilizzando servizi internazionali di trasporto;
fatto commesso in Ancona il 17.9.2005.
La Corte d'appello rigettava il motivo d'appello con il quale era stato chiesto di dichiarare l'insussistenza dell'aggravante contestata, ritenendo, invece, che il fatto fosse stato commesso utilizzando la predetta motonave, con la quale l'imputato ed il fratello, prima di sbarcare ad Ancona, avevano attraversato il tratto di mare che separa la Grecia dall'Italia.
Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore, chiedendone l'annullamento per erronea applicazione della suddetta aggravante e per vizio di motivazione. Secondo il difensore,detta aggravante può essere dichiarata sussistente solo nel caso in cui il fatto sia stato commesso da un vettore che opera nel trasporto internazionale di merci o persone.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è manifestamente infondato.
Si deve premettere che all'epoca della commissione del reato contestato all'imputato (17.9.2005). Il fatto previsto dal D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 12, comma 1 (compimento di atti diretti a procurare l'ingresso nel territorio dello Stato di uno straniero) prevedeva nel comma 3 bis dello stesso articolo l'aggravante di cui alla lett. c-bis, la quale doveva essere applicata nel caso in cui il fatto fosse stato commesso utilizzando servizi internazionali di trasporto. È pacifico nel caso in esame che l'imputato ha procurato l'ingresso in Italia del proprio fratello servendosi di una motonave che effettuava regolarmente un servizio internazionale (dalla Turchia all'Italia) di trasporto di passeggeri, con eventualmente anche la propria autovettura al seguito.
L'imputato, per fare entrare clandestinamente il proprio fratello in Italia, ha usato l'espediente di nasconderlo nella sua autovettura che viaggiava con lui nella suddetta motonave. Il ricorrente ha sostenuto che l'aggravante in questione può essere applicata - come sostenuto da dottrina citata nel ricorso - solo nei confronti di un vettore professionale il quale, profittando della lecita attività per la quale è autorizzato a compiere il trasporto internazionale di persone o merci, si serve di tale autorizzazione per compiere un'attività illecita.
Ritiene questa Corte che la suddetta interpretazione, che restringe ai soli vettori internazionali l'applicazione dell'aggravante in questione, non solo non trovi giustificazione nella lettera della legge, ma neppure può trovare una valida giustificazione nella ratio della norma e nell'intenzione del legislatore, il quale ha ritenuto di punire più gravemente la condotta del procurato ingresso in Italia non solo da parte dei vettori professionali, ma anche da parte di chiunque utilizza un vettore di trasporto internazionale di merci o persone - i cui mezzi per evidenti esigenze di speditezza nello spostamento di più persone o di notevoli quantità di merci non possono essere soggetti a lunghi e penetranti controlli - per procurare ad altri l'ingresso non autorizzato nel territorio italiano.
Pertanto il ricorso, in quanto manifestamente infondato, deve essere dichiarato inammissibile. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di prova circa l'assenza di colpa nella proposizione dell'impugnazione (Corte Costituzionale, sent. N. 186 del 2000), al versamento della somma alla Cassa delle Ammende indicata nel dispositivo, ritenuta congrua da questa Corte.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro 500,00 alla Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 25 novembre 2014.
Depositato in Cancelleria il 25 marzo 2015