Sentenza 1 aprile 2003
Massime • 1
In tema di estradizione per l'estero, la condizione di reciprocità, prevista dall'art. 7 della Convenzione europea di estradizione del 13 dicembre 1957, nel caso in cui il reato motivante la domanda d'estradizione sia stato commesso fuori del territorio della Parte richiedente, consente il rifiuto dell'estradizione se la legislazione della Parte richiesta non autorizza la <
Commentario • 1
- 1. Estradizione verso gli USA, ma non verso il Messico (Cass.14941/18)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 15 aprile 2018
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 01/04/2003, n. 21251 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 21251 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2003 |
Testo completo
composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Renato Acquarone Presidente
Dott. Ilario Martella Consigliere
Dott. Francesco Serpico Consigliere
Dott. Francesco Paolo Gramendola Consigliere
Dott. Giorgio Colla Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
MA AN RG;
avverso la sentenza della Corte di Appello di Genova del 25 novembre 2002;
Sentita la relazione fatta dal Consigliere F. Serpico;
Udito il Pubblico Ministero nella persona del SPG Dr. V. Monetti, che ha concluso per: rigetto del ricorso;
Udito il difensore Avv. Frank Roberto che ha concluso per:
accogliersi ricorso.
OSSERVA
Avverso la sentenza della Corte di Appello di Genova del 25 novembre 2002, con la quale, a seguito di relativa richiesta della Repubblica di Germania, erano state ritenute sussistenti le condizioni per l'accoglimento della domanda di estradizione di MA AN RG in relazione ai reati della legge sugli stupefacenti (importazione di vari chilogrammi di cocaina da Quito in Equador ad Amsterdam), secondo il mandato di cattura 24 luglio 2002 della Pretura di Waldhust-Tiengen, cui aveva fatto seguito l'arresto provvisorio dell'estradando in data 1 agosto 2002 da parte dei CC. di Sanremo, arresto convalidato, con conseguente provvedimento di custodia cautelare in carcere, da parte del Presidente di tale Corte d'Appello, in data 6 agosto 2002, ha proposto ricorso per cassazione il predetto MA, deducendo, a motivi di gravame, la violazione dell'art. 7 comma 2 della legge 30 gennaio 1963 n. 300 in relazione all'art. 9 cod. pen., censurando l'interpretazione fornita dai giudici della Corte territoriale genovese sul punto perché, a suo avviso, "fuorviante ed illegittima".
Secondo il ricorrente, infatti, la presenza del cittadino nel territorio dello Stato si pone non già come condizione di punibilità, ma come condizione di procedibilità, la cui mancanza rende improcedibile l'azione penale e impedisce, pertanto, il perseguimento del reato, sicché la diversa interpretazione offerta in sentenza, in relazione al principio di reciprocità, "svuota" di ogni contenuto la norma in parola.
In conclusione, secondo il ricorrente, il fatto da lui commesso in Colombia ed in Olanda per la importazione e distribuzione in Germania della droga, se è perseguibile incondizionatamente dalla legge tedesca, non lo è se commesso da cittadino italiano non presente nel territorio dello Stato ex art. 9 cod. pen. e tale situazione, in corretto ossequio al principio di osservanza delle condizioni di reciprocità, avrebbe imposto, ex art. 7 della Conv.ne cit., il rigetto della domanda di estradizione.
Il ricorso è infondato e va rigettato, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Va richiesta la Cancelleria per gli adempimenti di cui agli artt. 95 comma 1 ter e 203 disp. att. cod. proc. pen.. Ed invero, il pur acuto argomentare difensivo circa la corretta chiave di lettura dell'art. 7 comma secondo della Convenzione europea di Parigi del 13 dicembre 1957 in materia di estradizione, si risolve in una erronea interpretazione del principio di reciprocità di cui all'art. 13 comma 2 cod. pen., a cui lo stesso ricorrente fa appello. In proposito, avuto riguardo ai principi ispiratori della normativa operante in tema di estradizione, alla luce di una coerente, sinallagmatica lettura dei principi tracciati dagli art. 10 e 26 della Costituzione e dei criteri di massima tracciati dall'art. 696 cod. proc. pen., giova ribadire che, in tema di condizioni di reciprocità, è determinante-su-tutto- la punibilità del reato per la legge italiana e per la legge straniera, come è agevole desumere anche dal tenore letterale della norma di cui al comma 2 dell'art. 13 (il fatto "non è preveduto come reato").
Del resto, riferire a tale aspetto il limite tracciante l'ammissibilità dell'estradizione, corrisponde anche allo stesso spirito dell'intera legislazione sul tema, intesa a scongiurare, sotto le "mentite spoglie" di un istituto teso ad assicurare la presenza del soggetto nel territorio dello Stato richiesto, la perseguibilità di reati in ordine ai quali sussistono riserve ovvero incondizionate resistenze da parte dello Stato richiesto (si pensi, su tutti, ai reati politici).
A conferma di tanto è opportuno richiamare il principio secondo cui, ai fini dell'estradizione del cittadino straniero dall'Italia allo Stato estero, il requisito della doppia incriminabilità di cui al comma 2 dell'art. 13 cit. va inteso in senso opportunamente elastico, non essendo necessario che lo schema astratto della norma incriminatrice dell'ordinamento straniero trovi il suo esatto corrispondente in una norma del nostro ordinamento, ma è sufficiente che lo stesso fatto sia previsto da entrambi gli ordinamenti, a nulla rilevando l'eventuale diversità del titolo, la difformità del trattamento sanzionatorio (entro i limiti, comunque, ispirati a criteri di rispetto ai principi fondamentali della persona (cfr. su tutte le ipotesi della pena di morte: art. 698 comma 2 e 705 lett. a) e b) comma 2 cod. proc. pen.), ovvero le condizioni di procedibilità (cfr. sul punto, Cass. Pen. Sez. VI, 4 gennaio 1995, P.M. c/o Parretti;
Cass. Pen. Sez. I, 4 ottobre 1995, n. 4407, Aramini). È in questo tracciato interpretativo che va letta la disposizione di cui al comma 2 dell'art. 7 della Convenzione europea di Estradizione del 13 dicembre 1957, ratificata con legge 300/63. In proposito, giova riportare l'integrale testo letterale di tale norma: "Qualora il reato che giustifica la domanda di estradizione sia stato commesso fuori dal territorio del Paese richiedente (come nel caso di specie - n.d.r.), la estradizione potrà essere rifiutata solo nel caso in cui la legislazione della Parte richiesta non autorizzi il perseguimento di un reato della stessa indole commesso fuori dal suo territorio o non consenta l'estradizione per il reato oggetto della domanda".
Orbene, è di sufficiente evidenza che la condizione cui è subordinata la possibilità di rifiutare la estradizione si riferisce non già alla procedibilità ma alla punibilità (perseguibilità, meglio evidente nella dizione originaria di lingua francese "la poursuite d'una infraction du meme genre", in pieno e coerente collegamento logico-giuridico con il disposto del comma 2 art. 13 cod. pen. (fatto preveduto come reato) e dall'art. 9 comma 1 cod. pen. che parla di punibilità ("è punito").
La punibilità è cosa diversa dalla procedibilità e poiché la norma non fa riferimento alla condizione di reciprocità per l'aspetto attinente la procedibilità del reato ma solo a quello attinente la punibilità di tale reato, corretta è la decisione dei giudici della Corte territoriale genovese, stante la pacifica circostanza della doppia incriminabilità del fatto da parte di entrambi gli ordinamenti degli Stati (richiesto e richiedente) in materia.
Di qui l'infondatezza del ricorso che, pertanto, va rigettato con le conseguenze di legge.
P.Q.M.
RIGETTA il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
MANDA alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94 comma 1 ter e 203 disp. att. cod. proc. pen.. Così deciso in Roma, l'1 aprile 2003.
DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 14 maggio 2003.