Sentenza 25 luglio 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 25/07/2003, n. 11555 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11555 |
| Data del deposito : | 25 luglio 2003 |
Testo completo
AULA "A" 581/2002 REPUBBLICA ITALIANA oggetto LAVORO IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO composta degli Ill.mi Sing.ri Magistrati Dott. Salvatore 1 1 555 /03 Dott. Luciano VIGOLO Consigliere R.G.N. 12301/2000 MAZZARELLA Rel. Consigliere Dott. Giovanni Consigliere Cron. 25430 CELENTANO Dott. Attilio Consigliere Dott. Guido VIDIRI ha pronunciato la seguente Rep. SENTENZA UD. 08.10.2002 sul ricorso proposto da DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO DI ROMA in persona del Direttore p.t., rapp.to e difeso ope legis dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale domicilia in Roma, via dei Portoghesi, n. 12,
- ricorrente -
contro
ER IA CONCETTA in proprio e quale socia accomandataria e legale rapp.te p.t. della AL.MA.CA. s.a.s. 3314 - intimata - per l'annullamento della sentenza del Vice Pretore Onorario di Roma n. 04508/1999 del 'atto atto me 31.05/02.06.1999, R.G. n. 38331/98, non notificata. в l Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 18 giugno 2002 dal Relatore Cons. dott. Giovanni Mazzarella;
2 4 1 Udito il P.M., in persona del Procuratore Generale Dott. Giuseppe Napoletano, che ha concluso per il rigetto del ricorso. Svolgimento del processo Con la sentenza di cui in epigrafe, e qui impugnata, il Vice Pretore Onorario di Roma accoglieva la opposizione proposta da MA ON MA, in proprio e quale socia accomandataria e legale rapp.te p.t. della AL.MA.CA. s.a.s., avverso le ordinanze ingiunzioni nn. 10584 e 10585 della Direzione Provinciale del Lavoro di Roma portanti la somma complessiva di lire 3.019.200 per sanzioni amministrative per l'assunzione di due dipendenti extracomunitari senza il preventivo nullaosta della Sezione Circoscrizionale per l'impiego in violazione degli artt. 11, 13 e 18 della legge n. 264 del 1949 come modificati dagli artt. 33 e 34 della legge n. 300 del 1970. Aveva ritenuto il giudicante la insussistenza delle violazioni, avendo la legge n. 943 del 1986 parificato a tutti gli effetti i cittadini extracomunitari a quelli italiani, e quindi anche nella ipotesi della cd. chiamata diretta, peraltro nel rispetto dell'art. 3 della Costituzione. Ricorre per cassazione la Direzione Provinciale del Lavoro di Roma articolando un unico motivo di censura. La MA non si è costituita. MOTIVI DELLA DECISIONE Con l'unico motivo di ricorso la Direzione Provinciale del Lavoro di Roma denunzia violazione e falsa applicazione delle leggi 29 aprile 1949, n. 264, 30 dicembre 1986, n. 943, e 28 febbraio 1990, n. 39, il tutto ai sensi dell'art. 360, n. 3, c.p.c.. Deduce la detta Direzione che la legge n. 39 del 1990, nell'equiparare nella stipula dei contratti di lavoro i cittadini extracomunitari già presenti nel territorio nazionale, gli uni e gli altri regolarmente iscritti nelle liste di collocamento, confermava l'insussistenza della ritenuta equiparazione ai fini della chiamata diretta;
le ipotesi tassative di esclusione dell'obbligo del ricorso all'ufficio di collocamento di cui all'art. 11, terzo comma, n. 6, della legge n. 264 del 1949 andavano lette in considerazione della insussistenza, all'epoca, del lavoratore extracomunitario, per il quale fu riformulato successivamente l'art. 9 della stessa legge con la disposizione dell'art. 3 della legge 10 febbraio 1961, n. 2 5; in materia di collocamento era ancora successivamente intervenuta la legge n. 943 del 1986, unica diretta a regolare la detta materia, che aveva espressamente previsto (art. 6, primo e secondo comma) la chiamata nominativa per i servizi domestici del lavoratore extracomunitario;
conclusivamente, non esisteva una specifica disposizione che aveva inteso sottrarre alle procedure del collocamento la fattispecie di cui al n. 6 dello stesso art. 11 della legge n. 264 del 1991 (recte, 1949). Il ricorso è infondato. La questione, che aveva dato adito ad un iniziale contrasto, poi composto dalle SS.UU. della Corte, risulta definitivamente cosi risolta: "in tema di collocamento al lavoro, e a norma dell'art. 1 legge n. 943 del 1986, anche i lavoratori extracomunitari, aventi titolo per accedere al lavoro subordinato in Italia in condizione di parità con i cittadini italiani, possono, in difetto di esplicita esclusione normativa (quale quella prevista dall'art. 6 della legge n. 943 del 1986 citata per i lavoratori da adibire ai servizi domestici), essere assunti direttamente in tutti i casi previsti dall'art. 11 legge n. 264 del 1949 e pertanto anche nell'ipotesi in cui, come nella specie, la chiamata provenga da azienda con non più di tre dipendenti" (Cass. S.U. 30 marzo 2000, n. 00062). Il decisum della Corte, dal quale questo Collegio non ha motivo di discostarsi, si fonda su argomentazione a contrario per effetto della previsione derogatoria di cui all'art. 6, secondo comma, della legge n. 943 del 1986. Proprio tale espressa previsione derogatoria in tema di assunzione diretta dei lavoratori extracomunitari da adibire a lavori domestici, che pertanto, vanno assunti con chiamata nominativa, comporta, secondo la Corte, l'applicabilità - in mancanza di analoga specifica disciplina avente lo stesso tenore derogatorio - l'applicabilità, per il resto, della normativa generale, e quindi l'ammissibilità di tutte le altre ipotesi di assunzione diretta enumerate dall'art. 11 della legge 29 aprile 1949, n. 264 (quale nella specie l'assunzione di personale extracomunitario da parte di un datore di lavoro con meno di tre 3 dipendenti), in presenza delle condizioni che legittimerebbero tale forma di assunzione per un lavoratore nazionale, senza che a ciò sia di ostacolo l'art. 6 della citata legge n. 943 del 1986, che ha esteso la disciplina vigente per i lavoratori italiani per l'avviamento al lavoro con chiamata nominativa e per il passaggio diretto. Conferma l'assunto, secondo la Corte, anche la facoltà consentita (ai sensi della citata legge n. 39 del 1990) al lavoratore extracomunitario, in possesso di permesso di soggiorno per motivi di lavoro, di iscriversi nelle liste di collocamento predisposte per i lavorator italiani a livello circoscrizionale con conseguente diritto del lavoratore extracomunitario di accedere, in condizioni di generale parità con il lavorator italiano, a tutte le opportunità di collocamento previste dall'ordinamento. La sentenza impugnata risulta per decisione e motivazione in piena adesione, principi della predetta giurisprudenza di legittimità, e non merita, di conseguenze censure contro di essa proposta. Il ricorso, pertanto, va rigettato;
nessun provvedimento deve adottarsi sulle spese del giudizio di cassazione per mancanza di attività difensiva dell'intimata, non costituita.
P. Q. M.
la Corte rigetta il ricorso;
dichiara non doversi provvedere in ordine alle spese del giudizio di cassazione. ottobre Così deciso in Roma il giorno 08]settembre 2002. Il Consigliere est. Il Presidente Giovanni Mazzarella Giovanni Mapparello Salvatore Senese falvatic Vila B IL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria ggi, 2.5 LUG. 2003 IL CANCELLIERE V